Sospensione della patente di guida in caso di conduzione di una bicicletta

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 3 dicembre 2018, n. 54032.

La massima estrapolata:

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per cui non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede

Sentenza 3 dicembre 2018, n. 54032

Data udienza 11 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. BRUNO Maria R. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/02/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette le conclusioni del PG.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I difensori di fiducia di (OMISSIS) propongono ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Brescia in data 21/2/2018 nei confronti del ricorrente, con cui e’ stata applicata la pena di giustizia per il reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera b) e comma 2 bis, con sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.
Al (OMISSIS) era contestato di avere circolato a bordo di una bicicletta in stato di ebbrezza.
Il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione di legge in relazione all’articolo 186 C.d.S., avendo il Tribunale disposto l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante che il fatto sia stato commesso alla guida di una bicicletta, mezzo per il quale non e’ previsto il rilascio di alcuna abilitazione.
Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione detta patente di guida.
Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto.
Deve premettersi che il reato di guida in stato di ebbrezza puo’ essere commesso anche mediante la conduzione di una bicicletta, in ragione della concreta idoneita’ del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarita’ e di sicurezza della circolazione stradale (cosi’ Sez. 4, n. 4893 del 22/01/2015, Rv. 262038).
Costituisce tuttavia orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non possa essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per cui non e’ richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede (cosi’ Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013, Cotogna, Rv. 255081; conforme Sez. 4 n. 20364 dell’11/1/2017 n.m.). Nel caso in esame, poiche’ il fatto e’ stato commesso atta guida di una bicicletta, per la quale non e’ richiesto alcun titolo abilitativo, il Giudice ha erroneamente applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.
2. Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. La Corte di Cassazione puo’ provvedere direttamente alla sua eliminazione, in forza dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l), che consente di adottare i provvedimenti necessari ove sia superfluo il rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina.
Motivazione semplificata.

Avv. Renato D’Isa

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