Sostenere tesi giuridiche manifestamente erronee può costituire una condotta colposa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 ottobre 2022| n. 31310.

Sostenere tesi giuridiche manifestamente erronee può costituire una condotta colposa

In tema di spese processuali, fermo il principio secondo cui lo stabilire se una determinata condotta processuale sia o meno temeraria ex articolo 96 cod. proc. civ. costituisce tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, per affermare o negare la colpa grave evocata dalla richiamata disposizione non rileva che l’impugnazione ritenuta temeraria sia stata proposta per ragioni di fatto piuttosto che di diritto, né rileva la circostanza che il giudice di primo grado e quello d’appello abbiano rigettato la domanda in base a motivazioni non del tutto coincidenti. Infatti, anche sostenere tesi giuridiche manifestamente erronee può costituire una condotta colposa ai sensi dell’articolo 96, comma terzo, cod. proc. civ. quando attraverso esse si realizza un abuso della “potestas agendi” (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di risarcimento danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale in cui il ricorrente era risultato soccombente in entrambi i gradi di merito, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza del giudice d’appello che, nel rigettare il gravame condannando l’appellante ai sensi dell’articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., aveva ritenuto sussistente la colpa grave avendo quest’ultimo sostenuto una tesi “totalmente illogica”, consistente nel pretendere che se taluno, eseguendo una manovra di retromarcia, urti un veicolo in sosta, la responsabilità vada ascritta al proprietario del predetto veicolo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 marzo 2022, n. 7222; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4430; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 30 settembre 2021, n. 26545; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 13 settembre 2018, n. 22405; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 settembre 2016, n. 19298).

Ordinanza|24 ottobre 2022| n. 31310. Sostenere tesi giuridiche manifestamente erronee può costituire una condotta colposa

Data udienza 28 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Sinistro stradale – Lite temeraria – Ricorso per cassazione – Censure inammissibili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22623-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2089/2019 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 29/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2013 (OMISSIS) convenne dinanzi al Giudice di pace di Benevento (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) S.p.A., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale.
Con sentenza 7 febbraio 2017 n. 171 il Giudice di pace ritenne che la responsabilita’ andava ascritta esclusivamente all’attore, e rigetto’ la domanda.
La sentenza venne appellata dal soccombente.
2. Con sentenza 29 novembre 2019 n. 2089 il Tribunale di Benevento rigetto’ l’appello e condanno’ l’appellante ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3.
Ritenne il Tribunale che l’appellante fosse in colpa grave per avere sostenuto in ben due gradi di giudizio una tesi “totalmente illogico”, consistente nella pretendere che se taluno, eseguendo una manovra di retromarcia, urti un veicolo in sosta, la responsabilita’ vada ascritta al proprietario di quest’ultimo.
3. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con ricorso fondato su un solo motivo.
La (OMISSIS) non si e’ difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 96 c.p.c..
Nella illustrazione del motivo vengono stesi vari argomenti, cosi’ riassumibili:
-) ha errato il Tribunale nel ritenere che la pretesa attorea fosse “totalmente illogica”;
-) la colpa grave di cui all’articolo 96 c.p.c. non puo’ ravvisarsi nel solo fatto di aver sostenuto tesi giuridiche diverse da quelle adottate dal giudice;
-) in ogni caso l’appello era stato proposto per confutare un accertamento di fatto del giudice di primo grado, e cioe’ quello inteso a stabilire se il veicolo della controparte fosse stato lasciato in sosta irregolare;
-) il giudice di primo grado e quello d’appello avevano rigettato la domanda in base a valutazioni diverse: il Giudice di pace, infatti, aveva rigettato la domanda sostenendo che il motociclo di controparte non fosse stato lasciato in sosta irregolare; il Tribunale, invece, aveva rigettato il gravame affermando che sebbene il motociclo di controparte fosse stato lasciato in sosta irregolare, tale circostanza non bastava di per se’ ad escludere, ne’ a limitare, la responsabilita’ esclusiva dell’attore; sicche’ – questo il “cuore” della censura – la diversita’ di valutazioni dei due organi giudicanti doveva far escludere una colpa grave dell’odierno ricorrente nel proporre la domanda prima, e l’impugnazione poi.
1.1. Il motivo e’ inammissibile.
Lo e’, innanzitutto, perche’ lo stabilire se una certa condotta processuale sia o non sia stata temeraria, per i fini di cui all’articolo 96 c.p.c., e’ un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimita’ (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7222 del 04/03/2022, Rv. 664188 – 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 19298 del 29/09/2016, Rv. 642582 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 327 del 12/01/2010, Rv. 610816 – 01; tale orientamento e’ pacifico da sessant’anni, e risale a Sez. 1, Sentenza n. 2912 del 10/10/1962, Rv. 254321 – 01).
1.2. In secondo luogo, ai fini della affermazione della negazione della colpa grave di cui all’articolo 96 c.p.c. non rileva che l’impugnazione ritenuta temeraria sia stata proposta per ragioni di fatto piuttosto che di diritto, ne’ rileva la circostanza che il giudice di primo grado e quello d’appello abbiano rigettato la domanda in base a motivazioni non del tutto coincidenti.
Infatti i piu’ recenti provvedimenti di questa Corte hanno stabilito che anche il sostenere tesi giuridiche manifestamente erronee puo’ costituire una condotta colposa ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, quando attraverso esse si realizza un abuso della potestas agendi (ex aliis, in tal senso, si veda innanzitutto la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte Sez. U -, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018, Rv. 650452 – 01; nonche’, nello stesso senso, Sez. 3 -, Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022, Rv. 663925 – 03; v, anche Cass. ord. N. 26545 del 30/09/2021).
2. Non e’ luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

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