Sostituzione della custodia con quella dei domiciliari per i tossicodipendenti

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 4 gennaio 2019, n. 181.

La massima estrapolata:

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 89, comma 2, distingue fra “esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”, che impongono il mantenimento della misura custodiale carceraria, e “particolari esigenze cautelari”, in presenza delle quali la sostituzione della predetta misura con quella degli arresti domiciliari nei confronti di tossicodipendenti che intendano sottoporsi ad un programma di recupero e’ subordinata all’individuazione di una struttura residenziale.
Tale ultima ipotesi, ricorre quando risulti inadeguata, ai fini della tutela della collettivita’, ogni soluzione che escluda il controllo derivante dall’inserimento dell’interessato in una struttura residenziale, non occorrendo, peraltro, che le esigenze cautelari rivestano carattere di eccezionalita’.

Sentenza 4 gennaio 2019, n. 181

Data udienza 8 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 21/05/2018 del Tribunale del riesame di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Luca Tampieri che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Bologna ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia emessa il 13 aprile 2018 con la quale era respinta l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre o di un’amica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 89.
L’imputato e’ stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni 10 di reclusione ed Euro 200.000 di multa per piu’ ipotesi di detenzione ai fini di spaccio cocaina (complessivamente 1, 2 kg.) hashish (complessivamente 8 kg.) e marijuana (complessivamente 1,4 kg.), nonche’ per avere ceduto a terza persona in una occasione un chilo di cocaina e poi 50 grammi alla volta di hashish e cocaina dal 2008 al 2016.
Il rigetto dell’istanza era motivato avendo riguardo al fatto che il programma terapeutico personalizzato a favore dell’imputato da parte del SERT veniva indicato come necessario per “conoscere” (OMISSIS), al fine di inserirlo successivamente in un programma di riabilitazione e valutare l’inserimento in comunita’.
Il Collegio della cautela, riportandosi alle considerazioni svolte dal G.i.p., ha anche evidenziato che il SERT aveva comunicato che tale accertamento poteva essere effettuato anche all’interno del carcere.
Il Tribunale del riesame ha, quindi, ritenuto che la presa in carico da parte del SERT si fosse limitata ad un approfondimento della situazione, con un programma solo preliminare finalizzato a definire un progetto terapeutico riabilitativo vero e proprio e che, quindi, difettassero i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 89.
In ogni caso il Tribunale ha reputato che, nel caso dell’imputato, sussistessero particolari esigenze cautelari ai sensi Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 89, comma 2, in considerazione della ingentissima quantita’ di stupefacente rinvenuto all’imputato in tre immobili diversi oltre che nel proprio negozio; circostanza questa che dimostrava un inserimento peculiare nell’ambito del commercio di stupefacenti, con un ruolo di spicco.
Il Collegio del riesame ha, quindi, stimato inadeguati gli arresti domiciliari presso l’abitazione dell’indagato, potendo le esigenze cautelari essere soddisfatte solo con un programma terapeutico residenziale.
2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione l’imputato deducendo i seguenti motivi:
2.1. Mancanza e comunque vizio della motivazione circa le ritenute esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
L’imputato ha 61 anni, e’ incensurato e detenuto dal novembre 2016, il G.i.p. nella sentenza di primo grado, nella parte in cui ha escluso l’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, ha valorizzato la circostanza che il predetto abbia ammesso gli addebiti e ha ritenuto lo stesso dotato di una non elevata capacita’ a delinquere tenuto conto delle condizioni sociali e familiari tutte positivamente valutabili visto il buon inserimento sociale e l’esistenza di un nucleo familiare di riferimento.
2.2. Violazione di legge in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 89.
Il Tribunale del riesame ha esplicitamente riconosciuto che quello prodotto dalla difesa era un programma terapeutico e quindi avrebbe dovuto sostituire la misura in corso di applicazione, non ricorrendo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
2. Il Tribunale del riesame di Bologna ha esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato (con motivazione senz’altro non affetta da vizi rilevabili in questa sede) le ragioni del proprio convincimento in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 89.
In particolare, ha ritenuto che il documento prodotto dalla difesa non costituisse un preciso programma riabilitativo, ma unicamente un programma terapeutico finalizzato a valutare le problematiche dell’imputato al fine di inserirlo eventualmente in una struttura residenziale, che, come detto, poteva essere realizzato anche in carcere.
3. Deve, inoltre, evidenziarsi che in tema di reati concernenti gli stupefacenti, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 89, comma 2, distingue fra “esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”, che impongono il mantenimento della misura custodiale carceraria, e “particolari esigenze cautelari”, in presenza delle quali la sostituzione della predetta misura con quella degli arresti domiciliari nei confronti di tossicodipendenti che intendano sottoporsi ad un programma di recupero e’ subordinata all’individuazione di una struttura residenziale (Sez. 6, n. 9985 del 13/01/2017, Rv. 269775).
Tale ultima ipotesi, ricorre quando risulti inadeguata, ai fini della tutela della collettivita’, ogni soluzione che escluda il controllo derivante dall’inserimento dell’interessato in una struttura residenziale, non occorrendo, peraltro, che le esigenze cautelari rivestano carattere di eccezionalita’.
Correttamente, quindi, il Tribunale del riesame, in considerazione della particolare gravita’ del commesso reato, ha ritenuto la sussistenza di particolari esigenze cautelari e, conseguentemente, ha reputato inadeguato il programma non residenziale richiesto da (OMISSIS).
4. Alla inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, deve, altresi’, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Avv. Renato D’Isa

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