Spese per l’attività stragiudiziale prestata dal legale in favore del danneggiato

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|7 settembre 2022| n. 26368.

Spese per l’attività stragiudiziale prestata dal legale in favore del danneggiato

In tema di responsabilità civile da circolazione, il costo sopportato dal danneggiato per l’attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell’articolo 1223 cod. civ. (Nel caso di specie, in applicazione dell’enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto il giudice d’appello, oltre a non considerare effettivamente i documenti probatori riportati nell’esposizione dei motivi di ricorso, non aveva correttamente applicato l’articolo 1223 cod. civ. in quanto aveva espunto, in sostanza, l’esborso dell’attività stragiudiziale prestata dal difensore del ricorrente dal danno emergente che possa subire chi viene danneggiato in un sinistro stradale gravando dell’effettuazione dell’attività stragiudiziale il danneggiato stesso e, a completamento della deprivazione, inserendo un assorbimento da parte della successiva attività giudiziale delle spese sostenute per le attività stragiudiziali che rimangano non espletabili direttamente dalla persona danneggiata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 4 novembre 2020, n. 24481; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2644; Cassazione, sezioni civili unite, 10 luglio 2017, n. 16990).

Sentenza|7 settembre 2022| n. 26368. Spese per l’attività stragiudiziale prestata dal legale in favore del danneggiato

Data udienza 21 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Difensori – Responsabilità civile da circolazione stradale – Spese per l’attività stragiudiziale prestata dal legale in favore del danneggiato – Natura di danno emergente – Configurabilità – Rimborso – Allegazione e prova – Necessità – Art. 2697 cpc e articolo 20 Dm, n. 55/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere

Dott. ROSSELLO Carmelo Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20281/2019 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Spa, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
(OMISSIS)
– intimato –
avverso la sentenza n. 1473/2019 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 31 maggio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza cameralizzata del 21 giugno 2022 dal consigliere CHIARA GRAZIOSI:

Spese per l’attività stragiudiziale prestata dal legale in favore del danneggiato

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) conveniva davanti al Giudice di pace di Taranto (OMISSIS) e la sua compagnia assicuratrice (OMISSIS) S.p.A. per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni che avrebbe riportato per essere stata investita da un’auto di proprieta’ del (OMISSIS) e da lui condotta, detratto l’importo di Euro 1800 che la compagnia gia’ le aveva corrisposto.
Si costituiva soltanto la compagnia assicuratrice, resistendo e sostenendo che fosse soddisfacente la somma versata prima dell’instaurazione del giudizio.
Con sentenza del 22 settembre 2017 il giudice di pace condannava solidalmente i convenuti a risarcire l’attrice nella ulteriore misura di Euro 1813,32, oltre accessori di legge.
La (OMISSIS) proponeva appello, cui resisteva ancora la compagnia assicuratrice. Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 31 maggio 2019, lo rigettava, con conseguente condanna alle spese.
2. La (OMISSIS) ha presentato ricorso, da cui si e’ difesa la compagnia assicuratrice con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.
La pubblica udienza si e’ compiuta in forma camerale, ex Decreto Legge N. 137 del 28 ottobre 2020 articolo 23, comma 8 bis, convertito in L. n. 176 del 18 dicembre 2020, all’esito della quale con ordinanza n. 92 del 4 gennaio 1992 e’ stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del pretermesso (OMISSIS), che, una volta intimato, non si e’ difeso.
La causa e’ stata quindi trattata, sempre in forma camerale, alla pubblica udienza del 21 giugno 2022, avendo il Procuratore Generale confermato le precedenti conclusioni scritte.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso e’ articolato in cinque motivi.
3.1 D primo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della efficacia di cosa giudicata e degli articoli 2909 c.c., 324, 329, 343 e 346 c.p.c.
Si osserva che la sentenza di primo grado aveva riconosciuto il diritto dell’attuale ricorrente alle spese legali, negando pero’ che ne fosse stato dimostrato l’esborso da parte della (OMISSIS), conseguentemente rigettando la “domanda di riconoscimento di danno accessorio, ora danno emergente”.
Si rileva dunque che l’unico motivo d’appello verteva su questo, sostenendo che le spese legali, per essere risarcite, non occorre che vengano fatturate; e (OMISSIS) non aveva proposto appello incidentale in ordine al riconoscimento del diritto alle spese legali. Pertanto la sentenza di primo grado avrebbe raggiunto l’efficacia di giudicato sul diritto al pagamento delle spese legali ai sensi delle norme indicate nella rubrica del presente motivo.
3.2 n secondo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articoli 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. “in punto di prova dell’attivita’ svolta dal legale”.
Il giudice d’appello afferma che le attivita’ svolte dall’avvocato di (OMISSIS) sono “talune sprovviste di supporto probatorio, talaltre non necessarie”, e che sono risarcibili soltanto quelle necessarie. Dunque, “secondo il Tribunale, non vi e’ prova dell’attivita’ dell’avvocato, ma se vi e’ prova, dette attivita’ sono state inutili”. In tal modo pero’ il giudice d’appello pretermette il fatto che “l’avvocato e’ riuscito, nel processo di primo grado, a fare ottenere ad (OMISSIS) una ulteriore somma di Euro 1813,32, a saldo della precedente offerta di Euro 1800,00”, oltre a Euro 300 per spese legali stragiudiziali.
Il risultato si sarebbe conseguito mediante assistenza informativa e tecnica questa, secondo il giudice d’appello, sarebbe un’attivita’ “cosi’ generica da non consentire neppure di individuare in concreto il contenuto della prestazione”: al che la ricorrente ribatte che la definizione e’ tratta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006 articolo 9 “il quale cosi’ individua la prestazione da offrire al danneggiato” -, la redazione di rinvio di lettera di messa in mora del 12 gennaio 2015 (prodotta in primo grado) – su questo il Tribunale esclude la necessita’ dell’assistenza legale “trattandosi di attivita’ che potrebbero anche essere compiute personalmente dalla persona danneggiata”; oppone la ricorrente che si tratta invece di un atto giuridico in senso stretto, visto tra l’altro Decreto Legislativo n. 209 del 2005 articolo 148 e considerata la giurisprudenza di legittimita’ che lo ha riconosciuto, il diritto d’altronde sorgendo prima dell’azione (per cui l’intervento di un legale di fiducia e’ diritto garantito dalla Costituzione) e nella fase stragiudiziale l’intervento di un professionista essendo necessario in quanto l’assicuratore e’ economicamente piu’ forte e tecnicamente organizzato -, e l’invio della richiesta di accesso in data 25 maggio 2016, anche questa prodotta da (OMISSIS) in primo grado – anche per questo secondo il giudice d’appello non e’ necessaria l’assistenza legale, obiettando la ricorrente che non tiene in conto il rilievo tecnico della perizia medico-legale, generante “una sorta di subprocedimento, spesso articolato e complesso, all’interno del procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione del danno”, nel caso concreto poi non coincidendo la valutazione della invalidita’ permanente nella perizia medico-legale di (OMISSIS) con quella della perizia medico-legale di (OMISSIS), e dovendosi quindi, “da un lato… consentire al danneggiato di ottenere un risarcimento maggiore rispetto all’offerta ricevuta e, dall’altro,… evitare una richiesta spropositata ed un conseguente rischio di compensazione delle spese processuali” -, l’invito dell’11 novembre 2015 alla negoziazione assistita in cui l’intervento dell’avvocato e’ obbligatorio e infine il fatto che l’avvocato, ottenuta da documentazione medica completa, ha provveduto a preservare gli originali della documentazione medica e fornire le fotocopie per studiare il caso al fiduciario di (OMISSIS).

Spese per l’attività stragiudiziale prestata dal legale in favore del danneggiato

In conclusione, ad avviso della ricorrente “vi e’ prova ineludibile dell’attivita’ compiuta dall’avvocato in fase stragiudiziale, attivita’ necessaria e perentoria”, non potendosi d’altronde imputare all’avvocato il mancato perfezionamento della transazione perseguita.
3.3 II terzo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articoli 1223 e 2056 c.c.
Il Tribunale ha reputato che le attivita’ descritte nel precedente motivo sarebbero “in rapporto di stretta connessione e complementarita’ con attivita’ difensiva svolta nella fase giudiziale”.
Si tratterebbe invece, in sintesi, di “due poste completamente diverse” e, d’altronde, la giurisprudenza di legittimita’ e’ ormai stabile nel senso che le spese stragiudiziali costituiscono danno emergente, non rientrando nelle spese giudiziali (v. per tutte S.U. 10 luglio 2017 n. 16990).
3.4 li quarto motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articoli 2, 24 Cost. e 1175 c.c. “in punto di divieto di venire contra factum proprium”.
Dopo avere riconosciuto nell’offerta compiuta prima dell’avvio del giudizio la somma di Euro 300 per spese stragiudiziali, (OMISSIS) nella comparsa di risposta di primo grado “le ha ricusate, contrapponendosi alla sua stessa precedente condotta”. In tal modo avrebbe violato il divieto di venire contra factum proprium, “regola processuale che trova fondamento del divieto dell’abuso del diritto dettato da ragioni meramente opportunistiche”, e quindi evincibile dagli articoli 2 Cost. e 1175 c.c.
3.5 D quinto motivo, infine, denuncia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 articolo 4 quanto alla liquidazione delle spese legali stragiudiziali, essendo ragionevole “attenersi ai criteri medi”.
4. Il primo motivo risulta inammissibile, in quanto – al di la’ di ogni considerazione sulla condivisibilita’ o meno del ragionamento che propone non si correla alla motivazione del Tribunale, essendo eccentrico riguardo ad essa. Viene pertanto in rilievo il consolidato principio di diritto espresso in motivazione da S.U. 20 marzo 2017 n. 7074 del 2017 attingendolo da Cass. sez.3, 11 gennaio 2005 n. 359 – massimata come segue: “Il motivo d’impugnazione e’ rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema informativo con cui il mezzo e’ regolato dal legislatore, della o delle ragioni poi secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione e’ erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e quindi fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione una decisione giudiziale puo’ considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali e’ esplicato si concretino in una critica decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni, per cui essa e’ errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneita’ al raggiungimento dello scopo. In riferimento ricorso per Cassazione tale nullita’, risolvendosi nella proposizione di un non motivo”, e’ espressamente sanzionata con l’inammissibilita’ ai sensi dell’articolo 366 c. 4 c.p.c.” -, la quale e’ stata seguita, tra gli arresti massimati, da un consistente filone di sezioni semplici (Cass. sez. 3, 12 marzo 2005,-; n. 5454, Cass. sez. 3, 29 aprile 2005 n. 8975, Cass. sez. 3, 22 luglio 2005 n. 15393, Cass. sez. 3, 24 gennaio 2006 n. 1315, Cass. sez. 3, 14 marzo 2006, 5444, Cass. sez. 3, 17 marzo 2006 n. 5895, Cass. sez. 3, 31 marzo 2006-, 7607, Cass. sez. 3, 6 febbraio 2007 n. 2540, Cass. sez. 3, 28 agosto 2007;’ 18209, Cass. sez. 3, 28 agosto 2007 n. 18210, e, successivamente decisione delle Sezioni Unite, Cass. sez. 3, 31 agosto 2015 n. 17330 e Cass. sez 1, ord. 24 settembre 2018 n. 22478).
5. Il secondo e il terzo motivo, a ben guardare, concernono la stessa tematica per cui possono essere vagliati congiuntamente.
5.1. In particolare, rammentando che, in ultima analisi, la qualificazione della censura veicolata nel ricorso per cassazione spetta comunque al giudice, che non e’ vincolato da quella offerta nella rubrica dal ricorrente (v., per tutte, S.U. 24 luglio 2013 n. 17931), deve rilevarsi, a proposito del secondo motivar questo in realta’ presenta una duplice sostanza: e’ infatti riconducibile all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella parte in cui invoca una serie di prove documentali effettivamente per nulla considerate dal Tribunale all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla sinqolare interpretazione normativa effettuata dal giudice d’appello.
Sotto primo profilo, invero, non si puo’ non riconoscere che il Tribunale non menziona le documentazioni dettagliatamente richiamate nel motivo come sopra riportato, incorrendo cosi’ in una evidente omissione riconducibile appunto all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
3.2 Sotto il secondo profilo, entra in gioco l’articolo 1223 c.c., che d’altronde e’ stato espressamente invocato nel terzo motivo che, come si e’ detto, merita valutazione congiunta. Le scelte interpretative in materia del giudice merito non sono condivisibili, in quanto giungono a a consistere in una vera e propria disapplicazione della norma.
Si tratta di un recupero delle spese stragiudiziali chiesto dall’attuale ricorrerte e il giudice di merito prende le mosse dalla giurisprudenza di legittimita’ che ha dichiarato la – peraltro piu’ che evidente – natura di danno emergente Tribunale invoca S.U. 10 luglio 2017 n. 16990; da ultimo, tra gli arresti massimati, si e’ aggiunta Cass. sez. 3, ord. 4 novembre 2020 n. 24481). Il Tribunale richiama altresi’ la giurisprudenza vertente su un altro elemento indiscutibile, ovvero che, qualora il professionista gia’ stia prestando assistenze:..iludiziale, le sue prestazioni che altrimenti avrebbero potuto qualificar-il stragiudiziali sono assorbite, ai fini del pagamento, da quelle giudiziali nel caso cui non sussista in esse un’autonoma rilevanza, come lo stesso giudice d’appello rimarca richiamando Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 art.20.
5.3. Dopo questa – non si puo’ non rilevare, alquanto superflua perche’ ovv;;.1 o’ introduzione, il Tribunale cosi’ si esprime, a pagina 3s. della sentenza:
nel caso di specie la difesa di parte attrice-odierna appellante ha prodotto apposita notula con la descrizione delle attivita’ svolte prima dell’instaurazione del giudizio, a tal fine indicando: assistenza informativa assistenza tecnica, compilazione richiesta, inoltro richiesta, consultazioni con il medico legale di parte, assistenza nella richiesta di accesso, assistenza inoltro documentazione di cui all’accesso presso la sede dell’assicurato, constatazione e valutazione dei documenti dell’assicuratore, illustrazioni dei criteri di responsabilita’, consultazioni con il cliente per ogni stati avanzamento dell’istruttoria, consultazione con l’assicuratore per ogni state avanzamento dell’istruttoria, parere alla eventuale accettazione dei danni consegna assegno risarcitorio, redazione parcella, richiesta di negozia sic’,’ assistita.
Sennonche’, le attivita’ sopra riportate sono, talune, sprovviste di supporto probatorio, talaltre, non necessarie, talaltre ancora, strettamente connesse coi.i’ s3ccessiva fase giudiziale.
La particolare, non vi e’ alcuna prova.. in ordine all’assistenza informativa tecnica (espressioni, peraltro, cosi’ generiche da non consentire neppure di individuare in concreto il contenuto della prestazione dedotta), consultazione con il medico legale di parte, alle consultazioni con il cliente ori l’assicuratore per ogni stato di avanzamento dell’istruttoria e all’assistenza nei ritiro documentazione… D’altronde, non puo’ essere considerata necessaria l’assistenza legale per la compilazione della richiesta risarcitoria e del ‘nostro all’assicurazione, per la richiesta di accesso, per la constatazione valutazione dei documenti dell’assicuratore e per la consegna dell’asso in, risarcitorio, trattandosi di attivita’ che potrebbero anche essere compiute personalmente dalla persona danneggiata. Infine, va evidenziato che tutte le altre attivita’ indicate nonche’ talune di quelle gia’ esaminate e ritenute non cessarle o non provate… si pongono in rapporto di stretta connessioni..complementarita’ con attivita’ difensiva svolta nella fase giudiziale introdotta per riconoscimento del medesimo diritto risarcitorio gia’ vantato:trogiudizialmente.”
5.4. Non si puo’ non rilevare che l’applicazione dell’articolo 1223 c.c. sottesa questa argomentazione e’, come gia’ si accennava, una forma disapplicazione. Cosi’ interpretando la norma, infatti, il giudice d’appello perviene a due risultati non condivisibili.
primo luogo, la non necessita’, in sostanza, id est la superi l assistenza legale stragiudiziale perche’ la persona che lamenta di essere danneggiata sarebbe – quasi del tutto – in grado di “fare da sola”: came se nel quadro legislativo della responsabilita’ civile per circolazione di veicoli, non sussistano norme specifiche relative all’attivita’ stragiudiziale che viene inserita come presupposto legittimante all’adizione del giudice, presupposto che come tale e , per cosi’ dire, radicalmente logico, che il preteso danneggiato attuato proprio da un legale o comunque (si pensi alla trattativa derivante l’accertamento peritale) sotto la supervisione di un legale che lo assista.
In secondo luogo (questa e’ in effetti la sostanza della censura racchiusa nel terzo motivo) la notificazione dell’attivita’ forense Ehi stragiudiziale nel caso in cui venga instaurato un processo perche’ e’ inevitabile stretta connessione complementarita’ assumerebbe a ben guardare una sorta di effetto retroattivo sull’attivita’ forense stragiudiziale nel senso assorbirla in quella giudiziale e quindi espungere la dal danno emergente perche’ all’attore se vince la causa sara’ rifusa la spesa giudiziale (sempre che naturalmente il giudice non avra’ avvisi ragioni di compensazione anche diverse dalla soccombenza reciproca parziale ma cio’ logicamente non inciderebbe perche’ l’impostazione adottata dal giudice d’appello e’ quella di un’attrazione rigorosa alla totale attivita’ stragiudiziale in quella giudiziaria indipendentemente dal fatto che quest’ultima venga poi rifusa oppure no).
5.5. si deve pertanto concludere il vaglio congiunto del secondo e del terzo motivo riconoscendo che il giudice d’appello non ha effettivamente considerato i documenti probatori sopra riportati nell’esposizione del secondo che come sopra rilevato in parte rappresenta una denuncia dell’ex articolo 360 c.p.c. primo comma n 5 e constatando altresi’ a proposito del secondo e terzo che il giudice d’appello non ha correttamente applicato l’articolo 1223 del codice civile quanto ha espunto in sostanza l’aborto dell’attivita’ stragiudiziale dal danno emergente che possa subire chi viene danneggiato in un sinistro stradale gravando dell’effettuazione dell’attivita’ stragiudiziale danneggiato stesso e a completamento della deprivazione, inserendo un assorbimento da parte della successiva attivita’ giudiziale delle spese sostenute dell’attivita’ stragiudiziale che rimangano nell’ottica del giudice d’appello che, si ripete, non condivisibile non espletabili direttamente dalla persona danneggiata.
una siffatta interpretazione, oltre a contrastare una giurisprudenza gia’ ben chiara nel senso dell’attivita’ stragiudiziale genera danno emergente per il soggetto che l’ha dovuta disporre (oltre a S.U. n 16990 del 10 luglio 2017 come visto richiamata dallo stesso tribunale di Taranto oltre a Cass. sez3 ord. 4 novembre 2020 n. 24481, Ehi tale qualifica di danno emergente salvo naturalmente consueti oneri di allegazione e prova, viene confermata altresi’ da Cass. sez 6-3, ord. 2 febbraio 2018 n. 2644), confligge ictu oculi con la ratio sottesa alla procedura stragiudiziale anteriore a giudizio imposta nel caso in esame da D.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, ovvero(conformemente ha una strutturazione incrementata da anni e ormai, in sostanza, generale l’obiettivo di dirimere le contese mediante una sorta di processo tra privati cosi’ da alleggerire la macchina giudiziaria e favorire quindi adeguando contenzioso alle concrete potenzialita’ della giurisdizione la ragionevole durata del processo pubblico).
6. In conclusione le censure proposte nel secondo e terzo motivo risultano meritevoli di accoglimento, e si deve altresi’ enunciare il seguente principio di diritto in tema di responsabilita’ civile da circolazione virgole costo supportato dal danneggiato per l’attivita’ stragiudiziale svolta in suo favore da un legale diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurare un esito favorevole ancorche’ detta attivita’ posso essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente che se allegato e provato, deve essere esercito ai sensi dell’articolo 1223 c.c..
7. Ehi per quanto sia accolto, risulta assorbito il residuo delle ordinanze presenti nel ricorso che deve quindi essere cassato in relazione al secondo e al terzo motivo con rinvio anche per le spese al tribunale di Taranto in persona del diverso giudice monocratico che dovra’ applicare il principio di diritto sopra enunciato.

PQM

dichiara inammissibile primo motivo, accogliere il secondo il terzo, assorbiti gli altri casse in relazione al e rinvio al tribunale di Taranto in persona di diverso giudice monocratico.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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