Spese processuali e la discrezionalità del giudice

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 giugno 2022| n. 19358.

Spese processuali e la discrezionalità del giudice

In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo ed il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte d’appello, pur evidenziando l’erroneità della sentenza di primo grado che aveva ritenuto la causa di valore indeterminato anziché fare applicazione dell’art. 15 cod. proc. civ., aveva poi confermato la liquidazione delle spese di lite per il primo grado nella misura complessiva di € 7.254,00, e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di appello per complessivi € 3.307,50, ritenendo siffatta liquidazione dei compensi operata del tutto congruente rispetto all’effettivo valore degli interessi perseguiti dalle parti, nonché dell’impegno professionale profuso e dalla connessa attività istruttoria, manifestamente superiori al valore catastale del fondo servente; siffatta motivazione, tuttavia, osserva l’ordinanza in esame, è del tutto sfornita di ogni collegamento concreto con l’effettiva vicenda in esame che, al contrario, non rivela alcuna particolare complessità e che certamente non giustifica un così rilevante scostamento dai valori tabellari con il riconoscimento di compensi che risultano, rispetto ai valori medi della tabella di riferimento, quasi decuplicati, quanto al primo grado, e quasi quintuplicati quanto al grado di appello). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 13 luglio 2021, n. 19989).

 

Ordinanza|16 giugno 2022| n. 19358

Data udienza 17 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave Diritti reali – Servitù di passaggio – Costituzione per usucapione – Prova testimoniale – Prova per presunzioni – Artt. 2727 e 2729 c.c. – Fatto ignoto desumibile univocamente dal fatto noto – Giudizio di probabilità id quod plerumque accidit – Apparenza della servitù – Indici

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

Dott. POLETTI Dianora – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 1833 del 2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.to (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)Tione di Trento (TR), viale Dante n. 19 (OMISSIS)ANDREA ANTOLINI (OMISSIS)
(OMISSIS)
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