Spese processuali e rinvio della causa al primo giudice

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 maggio 2022| n. 17255.

Spese processuali e rinvio della causa al primo giudice.

Il giudice d’appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado (Nel caso di specie, relativo ad un sinistro stradale in cui il ricorrente aveva evocato in giudizio solo la propria compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza gravata con la quale il giudice di appello, nel dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, rimettendo le parti al giudice di pace adito, in persona di diverso magistrato, aveva correttamente applicato la regola della soccombenza ritenendo che esse dovessero gravare sulla parte ricorrente che nella circostanza aveva dato corso e causa alla nullità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 6 maggio 2021, n. 11865).

Ordinanza|27 maggio 2022| n. 17255. Spese processuali e rinvio della causa al primo giudice

Data udienza 21 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Spese processuale – Giudice d’appello – Rinvio della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. – Integrazione del contraddittorio – Litisconsorte necessario – Provvedimento in ordine alle spese del processo di secondo grado – Condanna al pagamento delle spese – Parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio – Sussistenza di elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l’irregolarità – Decisione anche sulle spese di primo grado

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 19481-2021 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4566/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 14/05/2021;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

Spese processuali e rinvio della causa al primo giudice

FATTO E DIRITTO

A seguito di sinistro stradale con autoveicolo condotto da (OMISSIS), (OMISSIS) adiva il Giudice di Pace di Napoli evocando in causa solo la propria compagnia assicuratrice, (OMISSIS) S.p.a., e tanto ai sensi dell’articolo 149 cod. ass..
Il Giudice di Pace di Napoli, nel contraddittorio con la (OMISSIS) S.p.a., non si pronunciava sulla richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata dalla compagnia assicuratrice con riferimento alla posizione del responsabile (OMISSIS) e pronunciava, quindi, sentenza di rigetto della domanda, con compensazione delle spese di lite.
Su appello del (OMISSIS) il Tribunale di Napoli ha dichiarato la nullita’ della sentenza di primo grado, rimettendo le parti al Giudice di Pace di Napoli (in persona di diverso magistrato), condannando il (OMISSIS) alle spese di lite.
Avverso la sentenza d’appello ricorre, con atto affidato a due motivi, (OMISSIS).
Resiste con controricorso la (OMISSIS) S.p.a.
La causa e’ stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli articoli 375 e 380 bis c.p.c..
La proposta del Consigliere relatore e’ stata ritualmente comunicata alle parti.
Il solo ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha insistito nella propria prospettazione.
I due motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Napoli, quale giudice di appello.
Il primo motivo deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, in relazione al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 149, comma 6, (cod. ass.).
Il secondo mezzo pone censura di violazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, di nullita’ della sentenza in relazione all’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’articolo 92 c.p.c., comma 2, per motivazione apparente.
Entrambi i motivi sono incentrati sulla mancata compensazione delle spese di lite, da parte del giudice di merito, a fronte di una sentenza d’appello di mero rito, con condanna alle spese nei confronti del (OMISSIS), sulla base del rilievo di una carenza dell’integrita’ del contraddittorio alla quale il Giudice di Pace non aveva dato seguito.

Spese processuali e rinvio della causa al primo giudice

Il ricorso e’ manifestamente inammissibile e infondato, in quanto il Tribunale, quale giudice di appello, ha correttamente affermato che la necessita’ dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS) era stata rilevata, su istanza della compagnia assicuratrice, dal Giudice di Pace e non risultava in alcun modo che la difesa del (OMISSIS) avesse provveduto a procedere al fine di integrare il contraddittorio e financo a chiedere termine per effettuare l’incombente. In tal modo la causa era proseguita in primo grado pervenendo all’emanazione della sentenza di rigetto, per difetto di prova, della domanda del (OMISSIS).
L’affermazione, sulla quale il ricorso e’ incentrato, dell’essersi la giurisprudenza di legittimita’ – secondo la quale nella procedura di risarcimento diretto di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile – consolidata dopo l’inizio della causa e peraltro soltanto durante la pendenza in appello, non ha un peso determinante, in quanto comunque l’attore, a fronte della prospettazione della controparte relativa alla non integrita’ del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, come risulta pacifico, non aveva adottato alcuna misura volta a sollecitare la presa di posizione del giudice di primo grado al fine del rituale prosieguo del processo in quella fase, dando causa, in tal modo, almeno indirettamente, al radicarsi della causa di nullita’ del provvedimento decisorio successivamente rilevata dal Tribunale in fase di appello.
Sul punto e’ opportuno richiamare la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e ritiene di dare seguito (Cass. n. 21381 del 30/08/2018 (Rv. 650325 – 01): “La regola dettata dall’articolo 157 c.p.c., comma 3, secondo cui la parte che ha determinato la nullita’ non puo’ rilevarla, non opera quando si tratti di una nullita’ rilevabile anche d’ufficio, ma tale inoperativita’ e’ correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicche’ una volta che quest’ultimo abbia deciso la causa omettendo di rilevare la nullita’, la regola si riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullita’ della sentenza, a meno che si tratti di una nullita’ per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo.”.
La regolazione delle spese di lite e’ stata, pertanto, correttamente operata dal giudice di appello, posto che, seppure l’orientamento di questa Corte sulla necessita’ di integrare il contraddittorio si sia consolidato solo successivamente all’instaurazione dell’appello (nel 2016) e segnatamente nel corso dell’anno 2017, deve, nondimeno rilevarsi che la mancata citazione del responsabile civile era stata gia’ rilevata in primo grado, cosicche’ era onere della parte processuale che aveva interesse al rilievo della nullita’ provvedere all’incombente, almeno a fini tuzioristici.
Il giudice di appello ha, conseguentemente, correttamente applicato la regola della soccombenza ritenendo che esse dovessero gravare sulla parte (il (OMISSIS)) che aveva dato causa alla nullita’, richiamando l’orientamento risalente della Corte di legittimita’, cosi’ come recentemente ribadito (in maniera del tutto esaustiva si veda: Cass. n. 11865 del 06/05/2021 Rv. 661476 – 01): “// giudice d’appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullita’ che ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l’irregolarita’ che ha dato luogo alla rimessione, puo’ decidere anche sulle spese di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello, che aveva posto le spese di lite del primo grado a carico delle parti convenute,per- non avere queste eccepito il difetto di integrita’ del contraddittorio, laddove l’imperfetta individuazione dei litisconsorti dipende, piuttosto, dalla negligenza o da un errore dell’attore ovvero da un difetto di attivita’ del giudice).”.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese di lite di questa fase di legittimita’ seguono la soccombenza del ricorrente e, valutata l’attivita’ processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 1.500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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