La valutazione della sussistenza del rapporto in continuazione fra i reati

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 26 ottobre 2018, n. 49138

La massima estrapolata:

Nell’ipotesi di pluralità di reati oggetto ciascuno di una singola e specifica sentenza di condanna, la valutazione della sussistenza del rapporto in continuazione fra i reati deve fondarsi sull’apprezzamento della omogeneità fra gli stessi e, inderogabilmente, sull’appartenenza di questi ad un unico disegno criminoso, quand’anche commessi in momenti temporalmente lontani tra loro.

Sentenza 26 ottobre 2018, n. 49138

Data udienza 9 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella – Presidente

Dott. TARDIO Ange – Rel. Consigliere

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. SARACENO Rosa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 05/05/2017 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Tardio Angela;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Molino Pietro, che ha concluso chiedendo annullarsi l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuova deliberazione.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 5 maggio 2017 la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di (OMISSIS), volta all’applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva con riguardo a due sentenze irrevocabili indicate dall’istante, illustrate nella premessa della stessa ordinanza, ed emesse dal medesimo Ufficio rispettivamente in data 14 ottobre 2015 per delitti di rapina, aggravati dall’uso dell’arma, commessi dall'(OMISSIS), e in data 12 maggio 2014 per reati di detenzione illegale di armi, porto in luogo pubblico di armi clandestine e ricettazione delle stesse, commessi il (OMISSIS), ritenendo che non sussistesse il presupposto della unicita’ del disegno criminoso di cui all’articolo 81 c.p., comma 2, trattandosi di “diverse fattispecie criminose contestate nei diversi procedimenti penali, sebbene commesse nel medesimo arco temporale”.
2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. (OMISSIS), l’interessato (OMISSIS), che ne chiede l’annullamento, denunciando con unico motivo, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), erronea applicazione dell’articolo 81 c.p., comma 2 e carenza di motivazione, e rappresentando, premesso il richiamo al contenuto della istanza e alla produzione documentale effettuata, che il Giudice dell’esecuzione e’ incorso nei denunciati vizi per avere valorizzato la sola diversita’ dei titoli di reato, in contrasto con la previsione normativa che non richiede la omogeneita’ delle violazioni commesse e senza tenere conto dei molteplici elementi offerti a sostegno della richiesta, quali l’aspetto temporale, la tipicita’ delle condotte illecite e le dichiarazioni da lui rese nel giudizio di merito con riguardo alla strumentalita’ delle armi ricettate e illegalmente portate alla commissione di ulteriore rapina, non effettuata per effetto dell’arresto contestualmente subito.
3. Il ricorso, che attiene al contestato rigetto della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, e’ fondato e merita accoglimento.
Il Giudice dell’esecuzione, limitandosi a rilevare che la diversita’ delle fattispecie criminose contestate nei distinti procedimenti penali, nonostante la loro cadenza nel medesimo arco temporale, non consentisse di stabilire il nesso della continuazione tra esse, non ha mostrato, nel sintetico sviluppo della decisione, di avere apprezzato le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in sede di cognizione, prodotte nel giudizio camerale dell’incidente di esecuzione e sintetizzate nel paragrafo che precede, ne’ il dato fattuale, dedotto dal ricorrente ed emergente dalla stessa ordinanza, della commissione dei reati giudicati con la sentenza del 12 maggio 2014 in data ((OMISSIS)) cadente nel periodo di commissione delle rapine ((OMISSIS)), gia’ unificate per continuazione.
Al riguardo questa Corte ha da tempo precisato che non possono trascurarsi in sede esecutiva i criteri di applicazione dell’articolo 81 c.p., che risultano adottati, nell’ambito di ciascun processo di cognizione, riguardo alla pluralita’ di reati oggetto delle singole sentenze di condanna, assumendo in tal caso le valutazioni espresse dal giudice della cognizione una significativa valenza, che il giudice dell’esecuzione puo’ superare solo individuando specifici e concreti elementi idonei a dimostrare che taluni fatti, anche se omogenei a quelli per i quali il nesso della continuazione e’ stato riconosciuto ovvero cadenti nel piu’ ampio arco temporale in cui sono stati commessi i reati gia’ unificati per continuazione, interna ovvero esterna, non possono essere ricondotti al medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 11240 del 06/12/2000, dep. 2001, Bersani, Rv. 218523; tra le successive, Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529; Sez. 1, n. 21617 del 20/04/2011, Alfano, n.m.; Sez. 1, n. 28445 del 02/03/2012, Aprile, n.m.; Sez. 1, n. 33399 del 10/07/2013, Purcariu, n.m.; Sez. 5, n. 39837 del 19/05/2014, Aprile, Rv. 262203; sez. 1, n. 29395 del 14/12/2016, Ponzo, n.m.).
4. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio degli atti alla Corte di appello di Catania, che, in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del 2013), procedera’ a nuovo, piu’ approfondito, esame, tenendo presenti i principi di diritto richiamati e i rilievi formulati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Catania.
Motivazione semplificata.

Avv. Renato D’Isa

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