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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 giugno 2014, n. 14794. Gli eredi non possono annullare il matrimonio contratto dal de cuius in stato di assoluta incapacita' di intendere e di volere se l’azione non è stata gia' esercitata dallo stesso prima della morte

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 giugno 2014, n. 14794 Svolgimento del processo La Corte di appello di Roma, con sentenza 30 novembre 2011, ha rigettato il gravame proposto da T.A. e T.C. avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la loro domanda di annullamento del matrimonio contratto, in data...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 14 marzo 2014, n. 6032. La declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, di uno dei "bona matrimonii", postula che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo in effetti conosciuta, o che non gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza, atteso che, qualora le menzionate situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. In quest'ambito, se, da un lato, il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione anzidetta da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, dall'altro, la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in fase di delibazione, ad alcuna integrazione di attività istruttoria; inoltre, il convincimento espresso dal giudice di merito sulla conoscenza o conoscibilità da parte del coniuge della riserva mentale unilaterale dell'altro costituisce, se motivato secondo un logico e corretto "iter" argomentativo, statuizione insindacabile in sede di legittimità, sebbene la prova della mancanza di negligenza debba essere particolarmente rigorosa e basarsi su circostanze oggettive e univocamente interpretabili che attestino la inconsapevole accettazione dello stato soggettivo dell'altro coniuge

  Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  14 marzo 2014, n. 6032 Ritenuto in fatto e in diritto 1.- A.M. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi – contro la sentenza della Corte di appello di Perugia (depositata il 14.5.2012) con la quale è stata rigettata la sua domanda di delibazione...

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Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 26 febbraio 2014, n. 4538. La delibazione della sentenza ecclesiastica per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi del bonum matrimonii, è in contrasto con l'ordine pubblico italiano, ove detta esclusione sia rimasta inespressa nella sfera psichica del suo autore, e non sia stata pertanto conosciuta dall'altro coniuge

Suprema Corte di Cassazione sezione III ordinanza 26 febbraio 2014, n. 4538 Fatto e diritto In un procedimento di delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, tra L.S. e F.R. , la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza in data 10/2/2011, rigettava la domanda. Ricorre per cassazione il L. . Non ha svolto attività difensiva...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 24 febbraio 2014, n. 4387. Nell’ipotesi in cui la nullità del matrimonio, in sede di giudizio ecclesiastico, sia stata fondata sulla divergenza unilaterale tra volontà dichiarata e volontà effettiva, poiché la tutela della buona fede e dell’affidamento costituisce un principio cardine del nostro ordine pubblico la conoscenza o conoscibilità di tale divergenza rispetto ai bona matrimonii, nella specie ravvisata nella riserva mentale relativa all’indissolubilità del vincolo, costituisce accertamento di fatto rimesso esclusivamente al giudice interno, attenendo alla conformità o contrarietà al parametro dell’ordine pubblico della sentenza ecclesiastica. Ne consegue l’ininfluenza dell’eventuale diversa valutazione compiuta dal giudice ecclesiastico in ordine all’affidamento del coniuge che non ha determinato la causa di nullità, trattandosi di profilo irrilevante per il processo canonico, in quanto del tutto estraneo all’accertamento della pienezza del consenso contestata unilateralmente dall’altro coniuge

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 24 febbraio 2014, n. 4387 Svolgimento del processo Nella sentenza impugnata, la Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato la domanda di declaratoria di efficacia della sentenza canonica di nullità del matrimonio contratto da V.M. e P.G.A., pronunciata il 12 dicembre 2007 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Abruzzese di Chieti, ratificata...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 gennaio 2014, n. 1092. Confermata in Cassazione la nullità del matrimonio pronunciata in ragione di una riserva mentale relativa alla indissolubilità del matrimonio ed alla esclusione della procreazione, non conosciuta dal coniuge

Suprema Corte di Cassazione sezione I  sentenza 20 gennaio 2014, n. 1092 Ritenuto in fatto 1. – Il Tribunale Ecclesiastico regionale campano, con sentenza depositata il 17 dicembre 2008, dichiarò la nullità del matrimonio concordatario contratto il 26 luglio 1996 da S.M. e S.F. La sentenza fu confermata dal Tribunale di appello presso il Vicariato...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 18 dicembre 2013, n. 28220. Annullato il matrimonio per “simulazione totale da parte della convenuta (essendo atea)” e quindi per assoluta divergenza tra volontà e dichiarazione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Sentenza 18 dicembre 2013, n. 28220  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente – Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere – Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 ottobre 2013, n. 23792. L’iscrizione erronea dell’atto di citazione in riassunzione come nuovo procedimento, costituisce mera irregolarità, sicuramente non sanzionata da nullità, e men che meno estensibile all’intero procedimento

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  21 ottobre 2013, n. 23792 Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 11-9-2003, S.C. conveniva in giudizio, davanti alla Corte d’Appello di Bari, la moglie M.R.A. , chiedendo che fosse dichiarata efficace nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario tra le parti, per incapacità...

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