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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 5481. Nelle gare di appalto, la valutazione della gravità delle condanne subìte dai concorrenti, e l’incidenza sulla loro moralità professionale, spettano alla pubblica amministrazione. Nella motivazione della sentenza si è precisato che la valutazione e la giustificazione possono essere effettuate “per relationem” con i documenti che sono stati depositati.

Consiglio di Stato sezione III sentenza 3 dicembre 2015, n. 5481 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6844 del 2015, proposto da: Vi. Srl; contro Asl N. 2 Lanciano-Vasto-Chieti ed altri (…); per la...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 2 marzo 2015, n. 986. In tema di pubblici appalti, l'aggiudicazione disposta in favore di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di imprese si intende effettuata in favore della composizione del medesimo raggruppamento, così come risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, in virtù del principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare. A tale principio, finalizzato non solo a consentire all'amministrazione appaltante la verifica dei requisiti di idoneità morale, tecnico – organizzativa ed economica, nonché della legittimazione delle imprese che hanno partecipato alla gara, ma anche a presidiare la complessiva serietà delle imprese partecipanti e la migliore affidabilità del contraente, si sottraggono le sole ipotesi eccezionali di fallimento del mandante, del mandatario e, se si tratta di imprenditore, di morte, interdizione o inabilitazione (oltre a quelle previste dalla normativa antimafia), che tuttavia riguardano situazioni indipendenti dalla volontà del soggetto partecipante alla gara e che trovano giustificazione nell'interesse della stazione appaltante alla continuazione della gara o dell'appalto affidato

Consiglio di Stato sezione V sentenza 2 marzo 2015, n. 986 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1374 del 2014, proposto dalla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE FE., in proprio e quale...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 15 dicembre 2014, n. 6157. L'art. 38 del d.lgs. n. 163/06 è volto a tutelare la P.A. in ordine alla credibilità e affidabilità delle imprese che partecipano alla gara, ciascuna delle quali deputata ad assumere il ruolo di contraente con la parte pubblica. Le previsioni recate dall'art. 38 risultano inoltre attuative dell'art.45 della Direttiva CEE 2004/18, diretta ad accertare la sussistenza dei presupposti di generale solvibilità del futuro contraente della P.A. Invero, anche sotto i profili sottesi alla disposizione di cui al comma 1 lettera g) viene in rilievo il principio della libera concorrenza, che esplica effetti positivi, non solo con riferimento all'ampliamento della partecipazione alle pubbliche gare delle imprese presenti sul mercato, ma anche in relazione all'esigenza della stessa Pubblica Amministrazione a che non si configurino debiti tributari che vadano ad incidere sulle condizioni di solvibilità, affidabilità e solidità finanziaria delle imprese concorrenti relativamente ai servizi da rendersi in favore dell'Amministrazione

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 15 dicembre 2014, n. 6157   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6491 del 2014, proposto da: Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello...