Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 11 gennaio 2018, n. 136. La natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili tipica dell’aggiudicazione provvisoria non consente di applicare nei suoi riguardi la disciplina dettata dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies, L. n. 241/1990 in tema di revoca e annullamento d’ufficio
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Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 11 gennaio 2018, n. 136. La natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili tipica dell’aggiudicazione provvisoria non consente di applicare nei suoi riguardi la disciplina dettata dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies, L. n. 241/1990 in tema di revoca e annullamento d’ufficio

La natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili tipica dell’aggiudicazione provvisoria non consente di applicare nei suoi riguardi la disciplina dettata dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies, L. n. 241/1990 in tema di revoca e annullamento d’ufficio: la revoca dell’aggiudicazione provvisoria (ovvero, la sua mancata conferma) non è, difatti, qualificabile alla stregua di...

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 21 luglio 2017, n. 3623
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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 21 luglio 2017, n. 3623

Un’offerta non può ritenersi anomala ed essere esclusa da una gara per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata Consiglio di Stato sezione...

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 31 marzo 2017, n. 1495
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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 31 marzo 2017, n. 1495

Gli oneri di sicurezza aziendale, per assicurare l’interesse fondamentale alla tutela dei lavoratori, devono essere indicati, a pena di esclusione dalla procedura di gara, nelle offerte. Questo obbligo, si è ritenuto valere non solo per gli appalti di servizi e forniture, espressamente richiamati dal quarto comma dell’art. 87 del d.lgs. n. 163 del 2006, ma...

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 1 febbraio 2017, n. 438
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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 1 febbraio 2017, n. 438

Nelle gare pubbliche il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota dette valutazioni, come tali riservate alla stazione appaltante cui compete il più ampio margine di apprezzamento. Consiglio di Stato sezione...

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 dicembre 2016, n. 5232
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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 dicembre 2016, n. 5232

Se la verifica dell’anomalia dell’offerta non è preordinata all’individuazione di singoli errori o inesattezze ma ha lo scopo di verificare se nel complesso l’offerta sia seria e sostenibile e quindi che dia adeguata garanzia dell’esatta esecuzione del contratto tuttavia non può ignorare carenze, illogicità e contraddizioni delle giustificazioni fornite dalla concorrente che non diano garanzia...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 17 marzo 2016, n. 1090. Va sottoposto all’Adunanza Plenaria, il seguente quesito di diritto: se il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 9/2015 (con la quale è stata esclusa la doverosità dell’uso dei poteri di soccorso istruttorio nei casi in cui la fase procedurale di presentazione delle offerte si sia perfezionata prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria 20 marzo 2015, n.3, con la quale è stato chiarito che l’obbligo, codificato all’art.87, comma 4, d.lgs. cit., di indicazione degli oneri di sicurezza aziendale si applica anche agli appalti di lavori), è rispettoso dei principi euro-unitari, di matrice giurisprudenziale, della tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, dei principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché dei principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza

Consiglio di Stato sezione V sentenza 17 marzo 2016, n. 1090 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA NON DEFINITIVA CON ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO sul ricorso numero di registro generale 1982 del 2015, proposto da:...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 1 dicembre 2014, n. 5915. Le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 163/2006, relative al sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, in particolare l'art. 86, non sono applicabili ad una procedura di affidamento in concessione delle attività di fornitura, installazione, gestione e manutenzione di manufatti pubblicitari comunali. Trattandosi, infatti, di una procedura di affidamento di una concessione di servizi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, la stessa non è soggetta alle norme del contenute nella parte II di tale corpus normativo, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari. Infatti, il citato art. 30 stabilisce che le procedure di affidamento di concessioni di servizi sono sottratte alla puntuale disciplina del diritto comunitario e del codice dei contratti pubblici, ed invece assoggettate ai principi desumibili dal Trattato e i principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. Pertanto, in nessuno di questi principi generali può essere fatto rientrare l'art. 86, il quale, nel disciplinare i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, contiene regole puntuali, relative ai presupposti al ricorrere dei quali le stazioni appaltanti sono tenute o meramente facoltizzate a verificare l'eventuale anomalia delle offerte. Ciò si ricava in particolare dal c. 3 dell'art. 86, che rimette alle valutazioni delle stazioni appaltanti la verifica di congruità al di fuori dei casi tassativi previsti dai precedenti c. 1 e 2. Al riguardo, è stato affermato che le valutazioni in questione costituiscono tipica espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, ordinariamente sottratta al sindacato di legittimità del g.a., se non inficiata da evidente irragionevolezza o travisamento dei fatti emersi nell'istruttoria. Quindi, se ciò vale per le procedure di affidamento di appalti pubblici, a fortiori la regola in questione è applicabile agli affidamenti di concessioni di servizi. Si deve conseguentemente dedurre che la portata precettiva del c. 3 dell'art. 86 si risolve nel rinvio alle regole generali dell'agire amministrativo, ed in particolare ai principi in materia di contratti pubblici enunciati dall'art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006, che sono a loro volta applicabili anche alle concessioni di servizi, in virtù del richiamo espresso dell'art. 30 ai principi generali relativi ai contratti pubblici.

Consiglio di Stato sezione V sentenza 1 dicembre 2014, n. 5915 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7111 del 2014, proposto dalla WA. S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati Ni.Tr. e Fi.Ce., con domicilio...