Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 25 ottobre 2016, n. 21543
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Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 25 ottobre 2016, n. 21543

E’ inesistente il rapporto professionale e non è, pertanto, dovuto il compenso all’avvocato, se il cliente ha incaricato non detto avvocato, ma il proprio nipote che esercitava la pratica forense presso lo studio del professionista Suprema Corte di Cassazione sezione II civile sentenza 25 ottobre 2016, n. 21543 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 giugno 2015, n. 24922. Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non può essere invocato dall’imputato quale ipotesi di nullità della sentenza, poichè incombe all’imputato l’onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 giugno 2015, n. 24922 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – rel. Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. ANDRONIO...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 8 gennaio 2015, n. 496. Non può essere disposta la misura cautelare della confisca per equivalente per il profitto del supposto reato di truffa conseguito da un avvocato grazie all'assegnazione di incarichi professionali senza gara da parte di una società di proprietà della regione

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 8 gennaio 2015, n. 496 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARASCA Gennaro – Presidente Dott. BEVERE Antonio – Consigliere Dott. BRUNO Paolo Antoni – Consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere Dott. PISTORELLI...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 dicembre 2014, n. 26911. La nullità derivante dall’adozione d’una delibera di conferimento dell’incarico professionale non accompagnata dall’attestazione della necessaria copertura finanziaria può essere sanata attraverso la ricognizione postuma di debito da parte dell’ente locale, ai sensi dell’art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144), poi seguito dal d.lgs. n. 267 del 2000 (art. 191 e 194); tale dichiarazione, per contro, non rileva e non può avere alcuna efficacia sanante ove il contratto stipulato dalla P.A. sia privo della forma scritta. Il credito di chi ha fornito la prestazione od il servizio nei confronti della p.a. sussiste dunque direttamente nei confronti del funzionario. Questi, ove manchino i necessari adempimenti formali per la validità dell’impegno di spesa assunto dalla p.a., ne risponderà in proprio verso il privato fornitore. L’insorgenza del rapporto obbligatorio direttamente tra il fornitore e l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione comporta l’impossibilità di esperire nei confronti del Comune l’azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà. Pertanto, dopo l’introduzione della normativa di cui agli artt. 191 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000, la questione del riconoscimento dell’utilità della prestazione può porsi di regola solo allorché siano il funzionario o l’amministratore responsabili verso il privato a proporre l’azione di cui all’art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 19 dicembre 2014, n. 26911 Motivi della decisione   II motivi di ricorso. 1.1. Con tutti e sette i motivi del proprio ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che il Comune di Roccarainola abbia riconosciuto l’utilità dell’opera svolta dal professionista. Più...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 ottobre 2014, n. 21340. Il funzionario o l'amministratore comunale che consentano lo svolgimento di una prestazione in assenza di un regolare contratto ne rispondono in proprio. Non è dunque necessario che essi siano parte attiva o comunque abbiano determinato in prima persona la prestazione, essendo sufficiente che non si siano opposti all'esecuzione

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 ottobre 2014, n. 21340 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere...