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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 2 dicembre 2015, n. 47712. La buona fede (che esclude nei reati contravvenzionali l’elemento soggettivo) ben può essere determinata da un fattore positivo esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole, specie lì dove tale “fattore esterno” sia ricollegabile ad un comportamento della autorità amministrativa (competente alla tutela dell’interesse protetto) idoneo a determinare uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere. Nel caso in esame (in relazione al reato di cui all’art. 697 co. 1 cod.pen. – detenzione di 26 cartucce cal. 38 in assenza di previa denunzia all’autorità), secondo la S.C., non poteva essere opposta – al fine di ritenere consumato il reato – la qualifica soggettiva dell’agente, a fronte di una chiara indicazione proveniente dall’ufficio che ebbe a ricevere la denunzia dell’arma (con prassi ribadita nella comunicazione in atti). Detta indicazione, peraltro, pur se da ritenersi erronea (posto che l’obbligo di denunzia va ritenuto insussistente solo lì dove le cartucce per arma comune da sparo non superino la ordinaria capienza del caricatore dell’arma) non era immediatamente percepibile come tale, e ciò in virtù del fatto che la norma di cui all’art. 26 della legge n.110 del 1975 tende, effettivamente, a determinare una qualche incertezza nell’interprete sulla estensione oggettiva della esenzione dall’obbligo di denunzia delle munizioni in presenza di regolare denunzia dell’arma

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 dicembre 2015, n. 47712 In fatto e in diritto 1. Con sentenza emessa in data 21 maggio 2013 il GUP del Tribunale di Busto Arsizio ha affermato la penale responsabilità di B.F. in relazione al reato di cui all’art. 697 co. 1 cod.pen. (detenzione di 26 cartucce...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 13 maggio 2015, n. 19783. Qualora il soggetto detenga o porti più armi, e tale condotta sia accertata in un unico contesto, egli deve rispondere di un solo reato e non già di un reato continuato, mentre il numero delle armi e delle munizioni potranno essere prese in considerazione solo ai fini della determinazione della pena, salvo che le armi superino il numero di cui all’articolo 10, comma 10, della legge n. 110 del 1975, e concorra così tale ulteriore reato

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 13 maggio 2015, n. 19783 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHIEFFI Severo – Presidente Dott. CASSANO Margherita – rel. Consigliere Dott. MAZZEI Antonella – Consigliere Dott. LA POSTA Lucia – Consigliere Dott....

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 22 maggio 2015, n. 2585. In tema da di divieto di detenzione armi.

Consiglio di Stato sezione III sentenza 22 maggio 2015, n. 2585 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 435 del 2015, proposto da: Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, anche...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza del 7 novembre 2014, n. 46085. Il criterio adottato dal legislatore per stabilire se determinate cartucce siano da considerarsi munizioni da guerra o da arma comune da sparo è quello indicato dal complesso delle disposizioni della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 1, comma 3, secondo cui sono munizioni da guerra le cartucce destinate al caricamento delle armi da guerra, nonchè dalla citata Legge, art. 2, comma 4, in virtù del quale non possono essere munizioni per armi comuni da sparo quelle costituite con pallottole a nucleo perforante o aventi le altre caratteristiche di particolare capacità offensiva indicate nel predetto articolo. In altri termini, l'unico criterio valido per stabilire se munizioni, utilizzabili indifferentemente sia per armi da guerra che per armi catalogate armi comuni da sparo possano o meno qualificarsi munizioni da guerra occorre far riferimento, non esistendo alcun tipo di munizioni legislativamente riservato per calibro od altro, (blindatura del proiettile), alle sole armi da guerra, integrandole fra loro, alla definizione che di munizioni da guerra dalla L. n. 110 del 1975, art. 2 e la disposizione di cui successivo art. 2, comma 4 per il quale "le munizioni a palla destinate alle armi comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti…". Se, pertanto, le munizioni hanno caratteristiche vietate per il munizionamento civile resta provato che esse sono destinate all'armamento bellico

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza del 7 novembre 2014, n. 46085 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIORDANO Umberto – Presidente – Dott. CAVALLO Aldo – rel. Consigliere – Dott. BONITO Francesco M.S – Consigliere – Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. – Consigliere – Dott. CENTONZE...

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