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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 novembre 2015, n. 24150. La disciplina dei miglioramenti e delle addizioni nell’usufrutto, contenuta negli artt. 985 e 986 cod. civ., assume a riferimento gli interventi sul bene posti in essere dall’usufruttuario, che si traducono, al momento della restituzione, in altrettanti obblighi del nudo proprietario al pagamento di un indennizzo. Situazione diversa è quella in cui il donatario nudo proprietario deduca, come nella specie, di avere attuato a sue spese opere sul bene oggetto di usufrutto, che ne abbiano accresciuto il valore. In tale situazione – che può verificarsi in quanto non esiste un divieto, per il nudo proprietario, di effettuare interventi sul bene, con il consenso dell’usufruttuario, come desumibile dall’art. 983 cod. civ. -le opere eseguite dal nudo proprietario non possono “giovare all’usufruttuario o ai suoi eredi”, poiché ad esse non corrisponde affatto un credito dell’usufruttuario nei confronti del nudo proprietario. Viene a mancare, in tale situazione, la giustificazione del conferimento, in sede di collazione, del valore corrispondente al bene donato, comprensivo di opere realizzate dal donatario – nudo proprietario a sue spese

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 26 novembre 2015, n. 24150   Ritenuto in fatto 1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Trento, depositata l’11 agosto 2010 e notificata il 18 dicembre 2010, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, nel giudizio avente ad...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 ottobre 2015, n. 21449. La donazione indiretta consiste nell’elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico descritto nell’art. 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l’effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l’arricchimento animo donandi del destinatario della liberalità medesima

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  21 ottobre 2015, n. 21449 Svolgimento del processo P.M.E. fu nominato erede universale, con testamento ricevuto in forma pubblica il 14 dicembre 1993, dal padre adottivo P.M.D. , poi deceduto il (…) ; l’eredità fu accettata puramente e semplicemente; avuto sentore dell’esistenza di altri cespiti, oltre quelli ammontanti...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 ottobre 2014, n. 21494. L'intento perseguito attraverso l'elargizione, consistente nel beneficiare il destinatario attraverso l'acquisto a del bene anziché con la mera somministrazione di una somma di denaro, rappresenta soltanto il criterio per l'individuazione dell'oggetto della liberalità, costituito nel primo caso dal bene e nel secondo dall'importo in denaro, e l'elemento di differenziazione tra la fattispecie della donazione indiretta, ricorrente nella prima ipotesi, e quella diretta, configurabile nella seconda. Tale criterio assume rilievo ai fini dell'individuazione della forma necessaria per la realizzazione dello scopo di liberalità, che nel caso della donazione diretta è costituita dall'atto pubblico, richiesto a pena di nullità dall'art. 782 cod. civ., mentre per la donazione indiretta è quella prescritta per il negozio tipico utilizzato per il conseguimento del predetto scopo, in quanto l'art. 809 cod. civ., nel dichiarare applicabili le norme che disciplinano la donazione agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769, non richiama anche l'art. 782; l'applicazione di tale principio consente pertanto di affermare la validità della donazione indiretta, ancorché posta in essere in forma diversa dall'atto pubblico, ma non esclude la necessità della relativa prova, che nel caso dell'acquisto effettuato con denaro del donante presuppone la dimostrazione dell'effettiva dazione del relativo importo all'alienante o al donatario.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 ottobre 2014, n. 21494 Svolgimento del processo 1. – M.A. convenne in giudizio la moglie P.F. , chiedendo accertarsi che un appartamento ed un box auto siti in (…), alla strada (omissis) , acquistati dalla donna in comunione con il fratello P.M. , costituivano, per la quota...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 settembre 2014, n. 18695. La donazione obnuziale, negozio formale e tipico caratterizzato dall’espressa menzione nell’atto pubblico delle finalità dell’attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo in riguardo di un futuro, “determinato”, matrimonio, è incompatibile con l’istituto della donazione indiretta

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 settembre 2014, n. 18695 Svolgimento del processo Con citazione in riassunzione 13.1.1999 M.A. esponeva che il 20.12.1990 aveva contratto matrimonio con O.S.; che fin dal 1992 erano separati in attesa di divorzio; che prima delle nozze aveva sostenuto, con l’aiuto dei genitori, ingenti spese per avere una...