Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 5 ottobre 2016, n. 4099
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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 5 ottobre 2016, n. 4099

L’articolo 252, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006 prevede che, nella procedura di bonifica di cui all’articolo 242 dei siti di interesse nazionale, debba essere sentito il Ministero delle attività produttive. La norma, si riferisce al “procedimento di bonifica” e, dunque, l’audizione del Ministero delle attività produttive non è richiesta per la sola approvazione del...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 20 novembre 2015, n. 5300. L’istituto dell’onere reale sulle aree inquinate, introdotto per la prima volta nell’ordinamento dal d. lgs. n. 22/97 e regolato dal d.m. n. 471/99, è stato reiterato dall’articolo 253 (oneri reali e privilegi speciali) del d.lgs. n. 152/2006. Il d.lgs. n. 152/2006 apporta significative e opportune modifiche a quanto previsto dall’art. 17 del d.lgs. n. 22/97 e dal d.m. n. 471/99 che meglio garantiscono il proprietario (in particolare, l’art. 244, comma 3, in base al quale l’ordinanza con la quale la Provincia diffida il responsabile dell’inquinamento a provvedere al fine di mettere in atto gli interventi previsti dalla normativa sulle bonifiche, “è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 253”). Né il d.lgs. n. 152/2006, né la previgente normativa dettata dal d. lgs. n. 22/1997, definiscono con precisione le caratteristiche dell’onere reale o gli obblighi che ne derivano. Tale istituto, inoltre, non solo non risulta disciplinato dal codice civile, ma non ha ancora trovato una sistemazione definitiva in dottrina. La caratteristica dell’onere reale è, comunque, l’ambulatorietà passiva che accomuna l’istituto alla obligatio propter rem per il fatto che segue l’immobile, per cui chiunque subentri nel diritto reale subentra anche negli obblighi connessi all’onere reale indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto effettiva conoscenza (a tal fine è prevista la trascrizione dell’onere nei Registri immobiliari e l’annotazione sul certificato di destinazione urbanistica).Gli obblighi scaturenti dalla costituzione dell’onere reale sono particolarmente gravosi per il proprietario dell’area che potrebbe subire anche l’esproprio dell’area inquinata. Ne consegue che l’intera disciplina non può che essere di stretta interpretazione e non può prescindere dalla rigida osservanza del procedimento dettato dal legislatore. Ciò implica, da un lato, che vi sia certezza sullo stato di inquinamento del sito e dall’altro che sia notificata al responsabile dell’inquinamento e al proprietario del sito interessato dall’inquinamento la diffida a provvedere ad effettuare le opere di disinquinamento e di messa in sicurezza. Intimamente connessa alla diffida è la situazione di “inerzia” del responsabile dell’inquinamento (o la sua mancata individuazione) e/o l’inerzia del proprietario incolpevole o di eventuali altri soggetti interessati

Consiglio di Stato sezione V sentenza 20 novembre 2015, n. 5300 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4748 del 2006, proposto dalla s.r.l. Be., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa...