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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 marzo 2015, n. 6394. Deve ritenersi nulla la sentenza emessa ex art. 281-sexies cod. proc. civ. nel caso in cui il giudice, letto il dispositivo in udienza, ometta la contestuale motivazione della stessa. Il giudice, quindi, può motivare solo contestualmente; se lo fa successivamente, la sua motivazione è irricevibile e pertanto irrilevante, in quanto estranea alla struttura dell’atto processuale ormai compiuto.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 marzo 2015, n. 6394 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. RUBINO Lina...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 18 novembre 2014, n. 24536. L'indagine circa la sussistenza o l'entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità – con le sole eccezioni, tassativamente indicate, di crediti qualificati – è rimessa, in difetto di interventi del legislatore al riguardo, alla valutazione in fatto del giudice dell'esecuzione ed è incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata. L'unico interprete cui questa valutazione è consentita è, nel sistema attuale, il giudice dell'esecuzione, al quale è rimessa perciò l'indagine sulla sussistenza e sull'entità della parte di pensione assolutamente impignorabile L'esito di tale indagine è contestabile con il rimedio dell'opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione od avverso l'ordinanza di rigetto dell'assegnazione, essendo quindi rimesso al giudice del merito sull'opposizione l'apprezzamento fattuale definitivo, con l'unico limite della necessità della relativa motivazione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 18 novembre 2014, n. 24536 Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta da R.A. nei confronti di L.D. e R.C. avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 ottobre 2014, n. 23163. In tema di fondo patrimoniale, tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia, per i quali puo' avere luogo l'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 170 cod. civ., vanno compresi quelli riguardanti i beni costituiti in fondo patrimoniale, per definizione destinati essi stessi al soddisfacimento delle esigenze familiari; in particolare, vanno compresi i debiti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale. Da quanto sopra consegue come non sia affatto decisiva l'omessa precisazione, nella motivazione della sentenza, che i crediti per i quali il Condominio stava esercitando l'azione esecutiva fossero relativi, non tanto (o non solo) agli oneri condominiali quanto alle spese legali sopportate per conseguirne il pagamento per via giudiziaria

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 ottobre 2014, n. 23163   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 settembre 2014, n. 19282. In tema di mutuo fondiario è lecito il negozio stipulato per onorare debiti pregressi verso la banca mutuante.Tra le finalità di un'operazione di credito fondiario rientra anche quella dell'utilizzazione delle somme ottenute per estinguere un debito precedente verso la stessa banca concedente il finanziamento, non essendo ravvisabile, in tale ipotesi, un uso distorto dello strumento del mutuo fondiario

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 settembre 2014, n. 19282 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. BARRECA...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 agosto 2014, n. 18325. In materia di contratti bancari, e' da escludere che la violazione dell'onere della forma scritta si abbia con la stipulazione per iscritto di clausole del contratto di mutuo fondiario e dell'atto di erogazione e quietanza

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 agosto 2014, n. 18325   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 agosto 2014, n. 18232. Applicabile l'immediata esecutivita' della sentenza di primo grado assoggettata ad impugnazione anche alla condanna alle spese giudiziali accessoria ad una pronuncia di rigetto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 agosto 2014, n. 18232 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. BARRECA...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 maggio 2014, n. 11638. L'accettazione tacita dell'eredità necessita di un accertamento giudiziale esterno al processo esecutivo, che, quando si tratti di esecuzione esattoriale immobiliare, deve precedere la vendita disposta

  sUPREMA Corte di Cassazione SEZIONE III sentenza 26 maggio 2014, n. 11638 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. BARRECA...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 maggio 2014, n. 11090. Allorquando nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione il diritto per cui si procede esecutivamente, fondato su titolo esecutivo giudiziale ancora sub iudice, risulta negato parzialmente da una successiva sentenza di merito pur non definitiva emessa nel giudizio in cui se ne discute, o per riconoscimento della parziale inesistenza originaria o per riconoscimento di una parziale inesistenza in forza di fatto estintivo sopravvenuto fatto valere in quel giudizio, il giudice dell'esecuzione che decida l'opposizione deve rigettarla per la parte di credito riconosciuta esistente e accoglierla per la parte residua, dichiarando a seconda dei casi il momento al quale risale l'accertata inesistenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui l'esecuzione sia stata iniziata sulla base di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e l'opposizione ad esso venga accolta parzialmente, siccome si evince anche dal secondo comma dell'art. 653 c.p.c.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 20 maggio 2014, n. 11090     Ritenuto in fatto   N.F. , N.M. e P.C. hanno proposto ricorso straordinario per cassazione contro la Mantovana 1896 Credito Cooperativo s.c.a.r.l., la Banca di Credito Cooperativo di Castelgoffredo, il Banco Popolare di Verona e Novara s.c.a.r.l., la MPS Gestione Crediti...