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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 giugno 2015, n. 13328. Al medico convenuto in un giudizio di responsabilità, per superare la presunzione posta a suo carica dall’articolo 1218del codice civile, non basta dimostrare che l’evento dannoso occorso al paziente rientri «astrattamente» nel novero di quelle che nel lessico clinico vengono chiamate «complicanze», benché rilevate dalla statistica sanitaria

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 giugno 2015, n. 13328 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SPIRITO Angelo – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 giugno 2015, n. 13331. Ove la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto richiedano “iure successionis” va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 giugno 2015, n. 13331 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SPIRITO Angelo – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 aprile 2015, n. 7119. Le offese della parte civile rivolte all’imputato nel processo penale non danno diritto al soggetto, poi, assolto di ottenere un risarcimento per la lesione dell’immagine a condizione che si tratti di offese concernenti l’oggetto della causa

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 aprile 2015, n. 7119 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SPIRITO Angelo – Presidente Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 marzo 2015, n. 6245. A carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall’art. 2051 cod. civ., essendo possibile ravvisare una effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia. Ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile, la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di quest’ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell’intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 marzo 2015, n. 6245 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SPIRITO Angelo – Presidente Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 gennaio 2015, n.1451. Il principio dell'apparenza del diritto nella sua declinazione di apparenza colpevole, operante in materia di rappresentanza negoziale nei confronti del rappresentato apparente nel concorso, necessario, dell'esistenza di una situazione di fatto difforme da quella di diritto, della sussistenza della buona fede del terzo che abbia stipulato con il falso rappresentante, nonché della sussistenza di un comportamento colposo del rappresentato (oggettivamente idoneo ad ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente), trova applicazione anche nei confronti delle associazioni non riconosciute al fine di rendere le stesse obbligate in via principale, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., per l'attività posta in essere da soggetto privo dei poteri rappresentativi dell'associazione stessa.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 27 gennaio 2015, n.1451 Ritenuto in fatto L’associazione “N——” si opponeva al decreto ingiuntivo notificatole dalla C.———- Viaggi per l’importo di Euro 16.060,00, oltre accessori e spese, a titolo di corrispettivo dell’attività di organizzazione viaggi effettuati tra il 2004 ed il 2005, adducendo la carenza della condizioni dell’azione,...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1450. L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ. in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore(e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damnz), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  27 gennaio 2015, n. 1450 Ritenuto in fatto 1. — Il Tribunale di Chieti, con sentenza del marzo 2004, in accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., dalla Banca Nazionale del Lavoro (BNL), dichiarava inefficace nei confronti della medesima attrice l’atto di costituzione del fondo...