Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 17 giugno 2016, n. 12536
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Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 17 giugno 2016, n. 12536

Laddove il locatore comunichi al conduttore una concreta offerta di acquisto dell’immobile locato ricevuta da terzi, invitandolo ad esercitare o meno la prelazione ai sensi dell’art. 38 della legge n. 392 del 1978, e la comunicazione sia completa delle indicazioni relative alle condizioni contrattuali e contenga quindi tutti gli elementi necessari per la valutazione della...

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 giugno 2016, n.12540
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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 giugno 2016, n.12540

1. In caso di contratti per i quali sia prevista per legge la necessaria stipulazione in forma scritta, il requisito di forma è certamente soddisfatto, sia in caso di scambio tra proposta e accettazione scritte sia, a fortiori, laddove il consenso sia espresso in tale forma da entrambe le parti in relazione ad un unico...

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In caso di nascita indesiderata la clinica e medici sono responsabili per aver negato anomalie del feto, in assenza di uno studio morfologico e malgrado l’ecografia non fosse idonea ad escluderle. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 aprile 2016, n. 6793.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 aprile 2016, n. 6793 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 marzo 2016, n. 5621. In ipotesi di danno da ritardato esercizio dei poteri amministrativi, la P.A. deve essere ritenuta responsabile dei danni sofferti qualora la dilatazione dei tempi dell’istruttoria sia dovuta all’adozione di provvedimenti illegittimi, successivamente annullati, a meno che risultino fatti positivamente accertati tali da escludere ogni possibile rimprovero ad essa, anche sotto il profilo della colpa generica, ovvero siano dedotte cause di giustificazione. Qualora sia dedotta la responsabilità dell’amministrazione per il tardivo rilascio di un’autorizzazione amministrativa, avvenuto dopo l’annullamento per violazione di legge di uno o più provvedimenti di diniego, intervenuti a distanza di anni dall’istanza originaria, la sussistenza ab initio dei presupposti per l’ottenimento del provvedimento può risultare dal fatto oggettivo del suo stesso rilascio, infine avvenuto sulla base della situazione originariamente sussistente

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 22 marzo 2016, n.5621 Ritenuto in fatto M.M. agì in giudizio nei confronti della Provincia di Ascoli Piceno per ottenere il risarcimento dei danni (indicati in Euro 619.000,00) subiti in conseguenza del tardivo rilascio dell’autorizzazione a gestire un’autoscuola in (omissis) , richiesta nel 1983 e ottenuta, in via...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 marzo 2016, n. 5622. In tema di responsabilità degli enti locali per i danni causati dai beni dei patrimonio demaniale: a) «la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa; in riferi­mento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l’estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l’oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051»; b) «la responsabilità per i danni cagionati da cose in custo­dia, di cui all’ad. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del dan­no, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsa­bilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause e­strinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eli­minabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d’olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualifica­re come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode»

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 marzo 2016, n. 5622 Svolgimento dei processo N.S. ha agito in giudizio nel confronti del Comune di Torino chiedendo il risarcimento dei danni riportati il 12 gennaio 2009, per essere scivolata e caduta a causa di una lastra di ghiaccio presente sul manto stradale in via Lungo...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 febbraio 2016, n. 3436. Non può più parlarsi di distinte procedure esecutive, visto che l’esecuzione si svolge in un unico processo, o quando lo stesso bene è oggetto di pignoramenti successivi e il secondo dà luogo alla formazione di un ulteriore fascicolo per l’esecuzione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 febbraio 2016, n. 3436 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. TATANGELO...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 febbraio 2016, n. 3438. La reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell’art. 92, co. 2°, c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta». In caso di compensazione parziale delle spese di lite, poi, «è la parte che abbia dato causa in misura prevalente agli oneri processuali […] quella che può essere condannata al pagamento di tale corrispondente maggior misura». E per individuare la parte alla quale siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, il giudice «dovrà effettuare una valutazione discrezionale, sebbene non arbitraria ma fondata sul criterio costituito dal principio di causalità […] sempre che non sussistano particolari motivi (da esplicitare in motivazione) tali da giustificare la integrale compensazione.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 febbraio 2016, n. 3438 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere...