Contemporanea regolamentazione dell’accordo originario e dell’accordo transattivo
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Contemporanea regolamentazione dell’accordo originario e dell’accordo transattivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 gennaio 2024| n. 645.

In caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.

La distinzione tra transazione “novativa” e “conservativa”
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La distinzione tra transazione “novativa” e “conservativa”

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 20 aprile 2020, n. 7963. La massima estrapolata: La distinzione tra transazione “novativa” e “conservativa” assume rilievo dirimente ai fini dell’applicazione dell’art. 1972 c.c.: la transazione novativa che interviene su un titolo nullo è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa a un contratto illecito (per illiceità...

Il patto con il quale le parti del negozio transattivo mantengono le garanzie
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Il patto con il quale le parti del negozio transattivo mantengono le garanzie

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 30 gennaio 2019, n. 2522. La massima estrapolata: Il patto con il quale le parti del negozio transattivo convengono di mantenere le garanzie, opera esclusivamente “inter partes” (articolo 1372 c.c.), sicche’ quando il patto abbia ad oggetto la conservazione di garanzie prestate da terzi occorre il necessario consenso...

E’ nulla, per contrasto con il divieto di cui agli artt. 458 e 557 c.c., la transazione conclusa da uno dei futuri eredi, allorquando sia ancora in vita il “de cuius”
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E’ nulla, per contrasto con il divieto di cui agli artt. 458 e 557 c.c., la transazione conclusa da uno dei futuri eredi, allorquando sia ancora in vita il “de cuius”

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 15 giugno 2018, n. 15919. La massima estrapolata: E’ nulla, per contrasto con il divieto di cui agli artt. 458 e 557 c.c., la transazione conclusa da uno dei futuri eredi, allorquando sia ancora in vita il “de cuius”, con la quale egli rinunci ai diritti vantati, anche...

La norma di cui all’art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata
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La norma di cui all’art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 30 aprile 2018, n. 10337. La norma di cui all’art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell’oggetto della transazione a far sì che...

Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 19 dicembre 2016, n. 26113
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Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 19 dicembre 2016, n. 26113

Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l’ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore...

Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 11 novembre 2016, n. 23064
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Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 11 novembre 2016, n. 23064

L’atto pubblico di riconoscimento del debito, avente fonte in un preesistente rapporto obbligatorio, che contenga un’esplicita manifestazione di volontà di mantenere fermi i precedenti obblighi ma nessuna dichiarazione espressa volta all’estinzione degli stessi, ancorché sia caratterizzato dalla partecipazione di una pluralità di istituti bancari in luogo dell’unico titolare del rapporto pregresso, non può essere qualificato...

Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 8 novembre 2016, n. 22638
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Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 8 novembre 2016, n. 22638

Il ricorso al criterio equitativo è consentito, ai sensi dell’art. 1226 c.c., non già per sopperire alle carenze probatorie imputabili al danneggiato ma soltanto al fine di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del pregiudizio, allorché sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare, nel suo preciso ammontare, il danno di cui è...

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Agli effetti del limite imposto dall’art. 1966 c.c., che sancisce la nullità della transazione avente ad oggetto diritti non lasciati alla disponibilità delle parti, sono certamente sottratti ad ogni potere di disposizione dei contraenti, inerendo alla qualificazione giuridica della persona nella collettività, gli status personali. La nullità del contratto avente per oggetto uno status discende, indipendentemente dall’art. 1966 c.c., dal dato che gli status, in quanto privi del carattere di patrimonialità, non possono costituire oggetto di un atto espressione dell’autonomia privata. Sono, tuttavia, certamente negoziabili le situazioni soggettive patrimoniali che dagli status derivano. È quindi transigibile la controversia insorta tra gli aventi diritto ad una quota dell’eredità nella successione del genitore, che non ponga in discussione lo status di figlio adottivo o di affiliato di uno dei membri del nucleo familiare, ma soltanto (come avvenuto nel caso in esame, secondo quanto dedotto) la consistenza dei diritti patrimoniali che in quello status trovano la loro fonte. Né è ravvisabile alcuna illiceità nella convenzione dispositiva o rinunciativa di diritti patrimoniali relativi ad una successione già aperta. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 maggio 2016, n. 8919

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 maggio 2016, n. 8919 Svolgimento del processo B.B. citava davanti al Tribunale di Pordenone C.E. e B.M. , esponendo che nel 1978 era deceduto il proprio genitore adottivo B.L. ; che gli eredi S.E. e i figli adottivi B. e M. avevano stipulato in data 21 novembre...

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Ai sensi dell’art. 1108, terzo comma, cod. civ. (applicabile al condominio in virtù del rinvio operato dall’art. 1139 cod. civ.), è richiesto il consenso di tutti i comunisti – e, quindi, della totalità dei condomini – per gli atti di alienazione del fondo comune, o di costituzione su di esso di diritti reali, o per le locazioni ultranovennali, con la conseguenza che tale consenso è necessario anche per la transazione che abbia ad oggetto i beni comuni, potendo essa annoverarsi, in forza dei suoi elementi costitutivi (e, in particolare, delle reciproche concessioni), fra i negozi a carattere dispositivo. Pertanto, non rientra nei poteri dell’assemblea condominiale – che decide con il criterio delle maggioranze – autorizzare l’amministratore del condominio a concludere transazioni che abbiano ad oggetto diritti comuni; nella fattispecie in esame però non si versa nelle ipotesi di cui all’art. 1108, terzo comma, cod. civ., perché la transazione riguarda compensi professionali per l’attività svolta dall’ingegnere nell’interesse del condominio, per avere questi curato la pratica volta ad ottenere i benefici di cui alla legge n. 219 del 1981 per il ristoro dei danni subiti dall’intero edificio condominiale: oggetto della transazione era quindi un mero diritto obbligatorio e non certo un diritto reale dei partecipanti al condominio (uti domini o uti condomini). Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 13 aprile 2016, n. 7201.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 13 aprile 2016, n. 7201 Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “I.G. , condomino del Condominio di (omissis), ha impugnato, con ricorso in data 2 aprile 2005,...

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