Termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 dicembre 2021| n. 40814.

Termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto.

In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all’art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata.

Ordinanza|20 dicembre 2021| n. 40814. Termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto.

Data udienza 22 settembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Vendita – Immobile – Termine di decadenza di otto giorni ex art. 1495 cc – Decorrenza dalla conoscenza obbiettiva e completa di vizi occulti – Denuncia dei vizi con ogni mezzo idoneo anche con comunicazione telefonica – Mancata ammissione di prova per testi – Rilevanza se abbia determinato un’omissione su un punto decisivo della controversia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28462 – 2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) (OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – rappresentati e difesi in virtu’ di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS).
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2037 – 17.2/24.8.2020 della Corte d’Appello di Venezia;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2021 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

Termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato il 24.9.2013 (OMISSIS) citava a comparire dinanzi al Tribunale di Belluno (OMISSIS) e (OMISSIS).
Esponeva che con atto in data 14.9.2012 aveva acquistato dai convenuti un appartamento in (OMISSIS); che l’immobile aveva manifestato, a seguito della sua utilizzazione con maggiore continuita’, un deficit di isolamento che aveva causato l’insorgenza di muffa.
Chiedeva condannarsi in solido i convenuti a corrisponderle la somma di Euro 15.000,00 ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, necessaria al fine di porre rimedio al difetto in tal guisa palesatosi.
2. Si costituivano (OMISSIS) e (OMISSIS).
Eccepivano preliminarmente l’intervenuta decadenza dall’azione ex adverso esperita, siccome la muffa si era manifestata sin dagli inizi di febbraio 2013 e alla denuncia si era fatto luogo con raccomandata del 20.3.2013.
Deducevano in ogni caso l’insussistenza del lamentato vizio, viepiu’ che all’attrice, all’atto dell’acquisto, era ben nota la bassa qualificazione energetica dell’appartamento.
Instavano per il rigetto dell’avversa domanda.
3. Si faceva luogo a c.t.u. nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo domandato dalla (OMISSIS) con ricorso notificato il 19.2.2014.
4. Con sentenza n. 148/2016 il tribunale accoglieva la domanda e condannava i convenuti al risarcimento del danno liquidato in Euro 7.000,00.
5. Proponevano appello (OMISSIS) e (OMISSIS). Resisteva (OMISSIS).
6. Con sentenza n. 2037/2020 la Corte d’Appello di Venezia accoglieva il gravame e, per l’effetto, rigettava la domanda esperita in prime cure dall’appellata; condannava l’appellata alle spese del doppio grado e dell’a.t.p.
Evidenziava la corte che, contrariamente all’assunto del tribunale, era da escludere che i venditori avessero maliziosamente occultato il vizio, si’ da rendere non necessaria la denunzia da parte dell’acquirente.
Evidenziava che la buona fede dei venditori neppure poteva considerarsi destinata ad esser disconosciuta all’esito della prova per testimoni; che invero le circostanze oggetto dei capitoli di prova risultavano prive di rilievo ai fini dell’accertamento della mala fede dei venditori al momento dell’alienazione.

 

Termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto.

Evidenziava dunque che, in assenza di riscontro, pur costituendo, dell’occultamento del vizio, l’appellata doveva reputarsi decaduta dalla garanzia, siccome la muffa correlata al deficit di isolamento si era manifestata sin dagli inizi del mese di febbraio 2013 e alla necessaria denuncia si’ era fatto luogo con raccomandata del 20.3.2013.
7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
8. Il relatore ha formulato proposta ex articolo 375 c.p.c., n. 5), di manifesta fondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso con assorbimento del terzo motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
9. I controricorrenti hanno depositato memoria.
10. Con il primo motivo – in forma duplice articolato – la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dell’articolo 1495 c.c., degli articoli 113 e 115 c.p.c. e dell’articolo 111 Cost..
Deduce che, contrariamente all’assunto della corte d’appello, il termine di decadenza di cui all’articolo 1495 c.c. decorre non gia’ dal momento della prima manifestazione del vizio, bensi’ dal momento in cui il compratore ne ha acquisito consapevolezza oggettiva ed integrale.
Deduce segnatamente che ha acquisito consapevolezza obiettiva e compiuta del deficit di isolamento dell’immobile unicamente all’esito, in data 14.3.2013, delle indagini eseguite dal tecnico nominato per la c.t.u. in sede di a.t.p.; che conseguentemente la denunzia del vizio, operata con raccomandata del 20.3.2013, deve considerarsi tempestiva.
Deduce, per altro verso, che la corte di merito ha in maniera del tutto ingiustificata ritenuto di non ammettere i capitoli dell’articolata prova testimoniale, capitoli viceversa senz’altro ammissibili e rilevanti ai fini della dimostrazione che gia’ in data 6.2.2013 aveva provveduto, tempestivamente, ad informare i venditori della manifestazione delle muffe.
Deduce che del resto la raccomandata inoltrata il 20.3.2013 reca esplicito riferimento alla comunicazione in precedenza rivolta ai venditori.
11. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che la corte distrettuale ha omesso l’esame delle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, idonee a dar conto del momento dell’acquisizione della consapevolezza oggettiva e completa del vizio; ha omesso l’esame dei capitoli dell’articolata prova testimoniale, idonei a dar conto della tempestiva denunzia in forma orale del vizio ancor prima della nomina, in sede di a.t.p., del c.t.u.; ha omesso l’esame del contenuto della raccomandata spedita in data 20.3.2013.
12. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, l’omessa pronuncia, la nullita’ della sentenza, la violazione dell’articolo 112 c.p.c..
Deduce che l’omesso esame della prova testimoniale – volta a dimostrare la tempestivita’ della denunzia – si risolve in “un omesso esame di un capo della domanda a cui quella prova era strettamente connessa” (cosi’ ricorso, pag. 12).
13. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben puo’ essere reiterata in questa sede.

 

Termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da disaminare congiuntamente siccome veicolanti, in sostanza, le medesime censure seppur sotto profili diversi, sono dunque fondati e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono; il loro buon esito assorbe e rende vana la disamina del terzo motivo di ricorso, con il quale e’ veicolata la stessa ragione di doglianza seppur alla stregua di un’ulteriore diversa qualificazione.
14. Questa Corte spiega che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all’articolo 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicche’, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entita’, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (cfr. Cass. 27.5.2016, n. 11046; Cass. 16.3.2011, n. 6169, ove l’acquisizione della certezza obiettiva e completa del vizio e’ correlata all’esito di un accertamento tecnico disposto in sede giudiziale).
15. Ebbene, siffatto insegnamento riveste nella specie piena valenza, siccome il corollario che se ne trae, puo’ concorrere a qualificare come tempestiva la denunzia dei vizi operata con la raccomandata del 20.3.2013 a far data dal di – 14.3.2013 – in cui erano divenuti conoscibili gli esiti delle indagini tecniche espletate dal consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo.
16. In ogni caso e’ innegabile che l’appellata, qui ricorrente, avesse “diritto” all’ammissione dell’articolata prova per testimoni, onde dar viepiu’ ragione, al di la’ degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio espletata in sede di a.t.p., della tempestivita’ della denuncia.
17. A tal ultimo riguardo si premette quanto segue.
In primo luogo, che, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, la denuncia dei vizi medesimi da parte del compratore, ai sensi ed agli effetti dell’articolo 1495 c.c., puo’ essere fatta, in difetto di diversa previsione, con qualunque mezzo idoneo, e, quindi, anche mediante comunicazione telefonica (cfr. Cass. sez. un. 15.1.1991, n. 328; Cass. 3.4.2003, n. 5142).
In secondo luogo, che la mancata ammissione della prova per testimoni puo’ essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto si’a idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento (cfr. Cass. (ord.) 7.3.2017, n. 5654; Cass. (ord.) 17.6.2019, n. 16214).
18. Su tale scorta si rileva e reputa quanto segue.
Innanzitutto, i capitoli della prova non ammessa (riprodotti alle pagg. 10 e 11 del ricorso), in particolare, tra gli altri, i capitoli n. 7), n. 8) e n. 9), risultano, se confermati, muniti della idoneita’ postulata dai suindicati insegnamenti n. 5654/2017 e n. 16214/2019.
Inoltre, la Corte veneziana ha si’ vagliato la prova testimoniale ma con esclusivo riferimento al profilo dell’atteggiamento psicologico dei venditori ai fini del presunto occultamento da parte loro del vizio lamentato (cfr. sentenza d’appello, pagg. 9 – 11).
Ancora, in sede di precisazione delle conclusioni di seconde cure l’appellata, qui ricorrente, ha ribadito la sua istanza di prova per testimoni (cfr. sentenza d’appello, pagg. 4 – 5).
19. Altresi’, si rileva e reputa che la corte d’appello ha dato espressamente atto che l’appellata aveva “ritualmente addotto nel giudizio di primo grado e utilmente riproposto in questo grado” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 10) la prova per testimoni.
D’altronde, dalla lettura delle conclusioni rassegnate in appello dagli appellanti, qui controricorrenti (cfr. sentenza d’appello, pagg. 2 – 4), non emergono contestazioni di sorta con riferimento agli specifici profili dell’asserita mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni di prime cure e dell’asserita tardiva riproposizione in comparsa di costituzione in appello dell’istanza di prova testimoniale.
20. In verita’ i controricorrenti hanno reiteratamente prospettato che “la sig.ra (OMISSIS) non ha riproposto specificamente le richieste istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado cosi’ decadendo dalla possibilita’ di riproporle nei gradi successivi” (cosi’ controricorso, pag. 9; cfr. anche pag. 12).
E tuttavia, al riguardo, si rileva e reputa ulteriormente quanto segue.
In sede di precisazione delle conclusioni di primo grado l’originaria attrice ebbe espressamente a richiamare le istanze istruttorie di cui alla memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, nn. 2 e 3 (cfr. controricorso, pag. 12, in nota), cosi’, di certo, palesando il proposito di non abbandonarle
In pari tempo la ricorrente ha riferito che il tribunale non ebbe a respingere le istanze istruttorie; ebbe, piuttosto, a non provvedere in ordine alle medesime istanze (cfr. ricorso, pagg. 4 e 8). E, ben vero, siffatta deduzione e’ stata in modo puntuale confermata dai controricorrenti, i quali hanno testualmente addotto che “la mancata audizione dei testimoni e’ frutto di un’autonoma valutazione del Giudice di primo grado che ha reputato la causa sufficientemente istruita (anche controparte rileva nel proprio ricorso che il Giudice, dopo il deposito dell’ATP, aveva ritenuto “matura la causa per la decisione” p. 4)” (cosi’ controricorso, pag. 9).
21. In questi termini non esplica rilievo (perche’, appunto, rigetto non vi e’ stato) l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie, ha l’onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiche’, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (cfr. Cass. 27.2.2019, n. 5841).
Esplica rilievo, piuttosto, l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volonta’ in tal senso non risulti – e’, si e’ detto, il caso di specie – in modo inequivoco (cfr. Cass. (ord.) 19.2.2021, n. 4487; Cass. 29.5.2012, n. 8576).
22. Si rileva infine che l’impugnata sentenza da’ riscontro (all’esito della notifica dell’appello in data 1.9.2016) sic et simpliciter della costituzione in seconde cure dell’appellata con comparsa depositata il 19.12.2016, non da’ riscontro della tardiva costituzione in seconde cure dell’appellata medesima (cfr. sentenza d’appello, pag. 6. Sono i contro ricorrenti che riferiscono che la costituzione e’ avvenuta alla prima udienza, appunto, del 19.12.2016: cfr. al riguardo controricorso, pag. 5).
In ogni caso, la costituzione dell’appellato oltre il termine di venti gi’orni prima dell’udienza indicata nella citazione d’appello comporta la decadenza dalla facolta’ di proporre appello incidentale non gia’ la decadenza dai mezzi di prova (reputati superflui dal primo giudice e) reiterati nella comparsa di costituzione in appello (cfr. Cass. sez. un. 21.3.2019, n. 7940, secondo cui – per giunta – nel processo ordinario di cognizione (risultante dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche) le parti del processo di impugnazione sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali e’ necessario proporre appello incidentale ex articolo 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell’articolo 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti gia’ nel “thema probandum” e nel “thema decidendum” del giudizio di primo grado).
23. Nell’accoglimento, negli esposti termini, del primo e del secondo motivo di ricorso resta assorbito il profilo di censura veicolato da ultimo dal primo mezzo di impugnazione ovvero il profilo secondo cui l’occultamento del vizio appare verosimile, in considerazione del suo carattere strutturale (cfr. ricorso, pag. 9).
24. In accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso e nei limiti dell’accoglimento dei medesimi motivi la sentenza n. 2037 dei 17.2/24.8.2020 della Corte d’Appello di Venezia va cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
25. Non sussistono i presupposti processuali perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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