Tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 novembre 2020| n. 24634.

Tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest’ultimo al proprio difensore a titolo di I.V.A., costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio. L’eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l’I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell’I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero “se dovuta”).

Ordinanza|5 novembre 2020| n. 24634

Data udienza 2 luglio 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Spese processuali – Liquidazione – Parte vittoriosa – Eventualità che possa portare in detrazione l’I.V.A. dovuta al proprio difensore – Non incidenza sulla statuizione di condanna della parte soccombente – Questione rilevante solo in sede di esecuzione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21743-2018 proposto da:
COMUNE DI CARASSAI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 480/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il
13/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE POSITANO.

RILEVATO

che:
con atto di citazione in opposizione a precetto ai sensi degli articoli 615 e 619 c.p.c. notificato il 7 agosto 2009, la societa’ (OMISSIS) s.r.l. evocava in giudizio il Comune di Carassai davanti al Tribunale di Ascoli Piceno deducendo che, con atto notificato il 22 luglio 2009, il Comune aveva intimato precetto per la somma di Euro 220.700 sulla base della sentenza n. 406 del 2009 della Corte d’Appello di Ancona. Lamentava con l’opposizione che quella sentenza era priva di statuizioni di condanna, limitandosi a dichiarare che la domanda di indebito arricchimento, proposta da (OMISSIS) s.r.l. era inammissibile perche’ nuova. Pertanto, chiedeva di sospendere l’esecuzione proposta dal Comune nei confronti della societa’ e dichiarare l’inefficacia del precetto opposto;
con sentenza del 17 marzo 2014 il Tribunale di Ascoli Piceno respingeva l’opposizione;
con atto di citazione del 15 maggio 2014 la societa’ proponeva appello, lamentando la erroneita’ della decisione nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che “il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente riformata in appello” sorge “per il solo fatto della riforma della sentenza di primo grado”;
con sentenza del 13 aprile 2018, la Corte d’Appello di Ancona accoglieva l’impugnazione proposta dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l. dichiarando la nullita’ del precetto e condannando il Comune alla rifusione delle spese di lite di entrambi gradi del giudizio;
avverso tale decisione l’amministrazione comunale propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. (OMISSIS) s.r.l. Resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo si deduce la violazione di articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Il giudice di appello avrebbe ben potuto superare la regola generale che stabilisce di porre interamente a carico della parte soccombente le spese di lite, compensandole ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., al tempo applicabile, ritenendo sussistenti gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso di specie, infatti, vi sarebbe stato un mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione centrale. In particolare, vi erano orientamenti contrapposti e l’incertezza giuridica sulla questione giustificherebbe la compensazione delle spese di lite. D’altra parte, la cancelleria della Corte d’Appello di Ancona aveva apposto la formula esecutiva sulla sentenza n. 409 del 20 maggio 2009, nonostante questa non contenesse una condanna espressa alla restituzione delle somme pagate;
con il secondo motivo si deduce la violazione l’articolo 91 c.p.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 19 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Con riferimento alla condanna al pagamento dell’Iva da applicarsi alle spese legali si rileva che poiche’ la controparte e’ una societa’, titolare di partita Iva e la prestazione riguarda l’esercizio dell’attivita’ di impresa, la stessa potrebbe portare in detrazione l’Iva per cui le somme dovute in rimborso dell’Iva andrebbero pagate solo nel caso di aventi diritto ai quale e’ inibita la detrazione dell’Iva o il rimborso a causa della attivita’ svolta;
il primo motivo e’ inammissibile poiche’ per costante orientamento della giurisprudenza di legittimita’ non e’ censurabile in questa sede il prospettato mancato esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di disporre la compensazione delle spese di lite. Trova applicazione il principio secondo cui il sindacato della Corte di Cassazione e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito le valutazioni sull’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, che in quella di concorso di altri giusti motivi (per tutte, Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502);
quanto al secondo motivo, lo stesso e’ infondato trovando applicazione il principio secondo cui la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali costituisce titolo esecutivo, anche per conseguire il rimborso dell’Iva che la parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa secondo le prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 18 trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, consegue al pagamento degli onorari del difensore (Cass., 1 aprile 2011, n. 7551). Sotto altro profilo, l’eventualita’ di portare in detrazione l’Iva dovuta al proprio difensore in virtu’ della propria qualita’ personale, non incide sulla condanna, costituendo una questione eventualmente rilevante in sede di esecuzione (Cass., 23 febbraio 2017, n. 4674);
questa Corte ha approfondito la questione sollevata dalla parte ricorrente con la decisione n. 1406 del 2007, rilevando che l’obbligazione del soccombente di rimborsare l’IVA al vincitore non trova la sua radice nel rapporto tributario, ma la rinviene nell’articolo 91 c.p.c., norma, questa, che lo obbliga al rimborso dei diritti, degli onorari e delle spese sopportate dal vincitore (tra le quali deve essere compresa l’IVA che questi e’ tenuto a versare, in via di rivalsa, al suo difensore), spese che, per essere liquidate, debbono essere documentate nella loro effettivita’ o, come per l’IVA, nella loro doverosita’ (per legge). I meccanismi e le conseguenze successive sono estranei al procedimento nel quale si effettua la liquidazione delle spese sopportate dalla parte vittoriosa, che vengono poste a carico dell’altra parte in forza del (diverso) principio della soccombenza, a sua volta basato su quello di causalita’ e di responsabilita’ nascenti dal processo. Per evitare che la parte vittoriosa – se ha portato in detrazione l’I.V.A. (versata in via di rivalsa al difensore) – si arricchisca indebitamente ricevendone il pari importo a titolo di spese, il soccombente potra’ pretendere dalla parte vittoriosa la dimostrazione che l’IVA versata in via di rivalsa non e’ stata portata in detrazione e, nel caso lo sia stata, rifiutare il versamento del pari importo. Come affermato da questa Corte, cio’ potra’ avvenire solo in sede di esecuzione (Cass. 8686/91; Cass. 2387/98);
dieci anni piu’ tardi questa Corte (Cass., 23 febbraio 2017, n. 4674, citata) ha ribadito tali principi, precisando che tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest’ultimo al proprio difensore a titolo di I.V.A., costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio. L’eventualita’ che la parte vittoriosa, per la propria qualita’ personale, possa portare in detrazione l’I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiche’ la condanna al pagamento dell’I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosita’ di tale prestazione aggiuntiva (ovvero “se dovuta”). In tal senso anche Cass. 3968 del 19/02/2014;
non vi sono ragioni per discostarsi da questo consolidato orientamento;
ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione possono essere compensate in ragione della peculiarita’ della vicenda processuale;
infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalita’ al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) va dichiarato che sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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