Transazione parziale e condebitore in solido

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 marzo 2022| n. 7094.

Transazione parziale e condebitore in solido.

L’art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all’atto di transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.

Ordinanza|3 marzo 2022| n. 7094. Transazione parziale e condebitore in solido

Data udienza 27 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Transazione parziale e condebitore in solido – Fallimento – Azione di responsabilità – Art. 146 L. Fall. – Collegio sindacale – Determinazione del danno – Riconducibilità del danno – Artt. 1218, 2043, 2697 e 2792 cc – Obbligazioni solidali – Art. 1304 cc – Domanda di regresso – Ordine di esibizione – Poteri istruttori del giudice – Onere di motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21987/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale e alla memoria di costituzione di nuovi difensori;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 318/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 09/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal consigliere Paola VELLA.

Transazione parziale e condebitore in solido

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 17 marzo 2006 il Fallimento “(OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione” (di seguito Fallimento), dichiarato in data (OMISSIS), promosse azione di responsabilita’ L.Fall., ex articolo 146 nei confronti di (OMISSIS) (amministratore unico della societa’ dal (OMISSIS) al (OMISSIS)) nonche’ di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (rispettivamente presidente e componenti del collegio sindacale della societa’ dal (OMISSIS) alla data di fallimento) chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni cagionati alla societa’ ed ai suoi creditori, nella misura di Euro 3.796.180,87 (“pari alle perdite successive alla data nella quale il capitale e’ andato disperso”) oltre Euro 273.487,65, “per aver l’amministratore continuato l’attivita’ nonostante l’integrale dispersione del capitale sociale, ed i sindaci, perche’, omettendo la dovuta vigilanza, qualsiasi approfondito controllo e, soprattutto non ponendo in essere alcuna misura di salvaguardia, nonostante consapevoli delle ripetute omissioni e violazioni da parte dell’A.U. e della totale dispersione del capitale, tale attivita’ hanno consentito”.
1.1. Nel corso del giudizio di primo grado il (OMISSIS) chiamo’ in causa (OMISSIS), procuratore generale della societa’, perche’ rispondesse dei danni quale suo amministratore di fatto dal (OMISSIS), mentre i convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) chiamarono in garanzia rispettivamente la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.p.a.; disposto sequestro conservativo sino alla concorrenza di 4 milioni di Euro sui beni di questi ultimi, gli stessi addivennero ad un accordo transattivo con la curatela (con quantificazione del risarcimento in Euro 300.000,00 per il (OMISSIS) ed Euro 200.000,00 per il (OMISSIS)), cui segui’ la separazione delle cause e la cancellazione dal ruolo di quella proseguita nei loro confronti, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
1.2. All’esito di c.t.u. il Tribunale di Cagliari accolse la domanda e, a fronte di un danno accertato nella misura di Euro 1.487.189,00, condanno’ il (OMISSIS) e la (OMISSIS), in solido tra loro, al pagamento della minor somma chiesta dalla curatela di Euro 500.000,00 oltre interessi legali, rigettando invece la domanda nei confronti del (OMISSIS).

 

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1.3. In particolare, con riguardo all’amministratore unico, il tribunale rilevo’ che questi aveva continuato l’attivita’, compiendo nuove operazioni, sino al (OMISSIS), nonostante l’integrale perdita del capitale sociale realizzatasi alla data del (OMISSIS), limitandosi a cessare dalla carica e convocare l’assemblea ai sensi dell’articolo 2447 c.c. solo nel luglio 2001, peraltro dopo aver omesso di effettuare versamenti per debiti erariali e previdenziali tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) per quasi 4 milioni di Euro.
1.4. Con riguardo alla (OMISSIS), il tribunale osservo’ che dai verbali delle riunioni del collegio sindacale era emersa la prova che i sindaci avessero piena conoscenza di tutte le violazioni poste in essere dall’amministratore unico (segnatamente sin dall’ottobre (OMISSIS) del fatto che la societa’ ometteva i versamenti dell’Iva pur avendo la liquidita’ per provvedervi, e sin dal (OMISSIS) dell’integrale perdita del capitale sociale, emergendo dal bilancio (OMISSIS) perdite per Euro 1.692.750,09), senza che essi assumessero alcuna iniziativa; mentre, se avessero convocato l’assemblea dei soci sin dal (OMISSIS) per segnalare le gravi irregolarita’ commesse dall’amministratore, dando impulso al procedimento ex articolo 2409 c.c., ovvero, “quanto al danno da nuove operazioni post perdita del capitale, se avessero effettuato nel (OMISSIS) la doverosa convocazione dell’assemblea ai sensi dell’articolo 2406 c.c.” per porre in liquidazione la societa’, “i danni che si erano verificati sarebbero potuti essere integralmente evitati”.
1.5. La Corte d’appello di Cagliari ha rigettato tanto l’appello principale del (OMISSIS) quanto l’appello incidentale della (OMISSIS).
2. Avverso tale decisione la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e il (OMISSIS) ha proposto ricorso incidentale articolato su quattro motivi; ad entrambi hanno resistito con controricorso il Fallimento e il (OMISSIS). La ricorrente principale ha depositato memoria ex articolo 380 bis 1 c.p.c.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.
2.1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3: violazione ed errata applicazione degli articoli 1218, 2043, 2697, 2792 c.c. nonche’ difetto, contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione in ordine alla determinazione del danno”, per avere la corte d’appello addebitato all’amministratore unico e al sindaco, in solido, il danno riferito al complessivo deficit patrimoniale risultante dal fallimento, senza accertare il contributo causale dei singoli comportamenti contestati.
2.2. Con il secondo mezzo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3: violazione ed errata applicazione degli articoli 1218, 2043, 2403, 2406, 2407, 2409, 2446, 2447, 2792 c.c., nonche’ difetto, contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione in ordine alla riconducibilita’ del danno al collegio sindacale ed ai singoli sindaci, ovvero inesistenza di un qualsiasi nesso causale”, per essere “assolutamente indeterminata ed illegittima la riconducibilita’ del presunto danno al Collegio sindacale ed ai singoli sindaci”, in quanto, con conclusioni “illogiche ed immotivate”, la corte territoriale avrebbe trascurato “le circostanze a discarico della responsabilita’ addebitata al collegio sindacale” (elencate a pag. 14 e a pag. 17 del ricorso).
2.3. Il terzo motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3: violazione ed errata applicazione degli articoli 1218, 2043, 2407 c.c., nonche’ difetto, contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione in ordine alla totale equiparazione di responsabilita’ tra il collegio sindacale e l’amministratore unico, nonche’ tra l’amministratore unico ed il sindaco (OMISSIS): nesso causale e danno concretamente addebitabile alla ricorrente (quale membro del collegio sindacale). Violazione ed errata applicazione e/o interpretazione dell’articolo 99 c.p.c. nonche’ degli articoli 1292, 1304 e 2407 c.c.; esclusione di responsabilita’ per (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 100 c.p.c.”, per avere la corte d’appello posto immotivatamente sullo stesso piano l’organo gestorio e quello di controllo, quando in realta’ tra l’accertamento dello stato di decozione della (OMISSIS) (giugno 2001) e il momento della sua messa in liquidazione (dicembre 2001) erano trascorsi appena 5 mesi; inoltre, a fronte della illegittima mutatio libelli del Fallimento, con limitazione della domanda ad Euro 500.000,00 per l’amministratore – e quindi per il collegio sindacale nel suo complesso – il sindaco (OMISSIS) “non avrebbe dovuto essere condannata per l’intero, non essendovi piu’ un interesse concreto del fallimento alla prosecuzione dell’azione di responsabilita’ verso il Collegio sindacale ed i singoli sindaci”, in quanto la suddetta somma era stata gia’ versata.
3. Tutti e tre i motivi presentano plurimi profili di inammissibilita’, in quanto generici, privi di autosufficienza e di natura prettamente meritale.

 

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3.1. In primo luogo, la doglianza, espressa con il primo motivo di ricorso, nei riguardi della determinazione del danno in misura corrispondente al deficit patrimoniale del fallimento si palesa inammissibile perche’ non coerente con il decisum, che non risulta affatto basato sul criterio “automatico” censurato, bensi’ (cfr.pagg.25-26 e 43 sentenza) sulla individuazione, in base alla documentazione in atti ed alle risultanze della c.t.u., degli effetti pregiudizievoli prodotti dalla prosecuzione della gestione sociale dopo l’integrale perdita del capitale sociale.
3.2. Inoltre, con riguardo alle altre violazioni di legge denunziate, si osserva che il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3) consiste nel dedurre l’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimita’ (Cass. 24155/2017, 6587/2017) se non sotto il profilo motivazionale (Cass. 22707/2017, Cass. 195/2016). E’ questo il caso delle doglianze in disamina, le quali evocano un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e si pongono percio’ al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato, traducendosi di fatto in una inammissibile richiesta di rivisitazione del merito della causa (Cass. 6939/2020, 7192/2020, 27072/2019, 29404/2017, 16056/2016).
3.3. Anche le contestuali censure motivazionali – in disparte il profilo della promiscuita’ dei vizi denunziati – non rispettano i canoni del novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (introdotto dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis), che impone al ricorrente l’onere di indicare, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato (testuale o extratestuale) da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e, soprattutto, la sua decisivita’ (Cass. Sez. U, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020), essendo attualmente esclusa la possibilita’ di denunziare, in sede di legittimita’, la mera insufficienza o contraddittorieta’ della motivazione (Cass. Sez. U, 33017/2018).
3.4. E’ del resto evidente che, ammettere in sede di legittimita’ la verifica della sufficienza o della razionalita’ della motivazione in ordine alle quaestiones facti, significa consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U, 28220/2018).
4. Ferme restando le superiori considerazioni, il terzo motivo merita una precisazione in diritto, con riguardo alla lamentata violazione dell’articolo 1304 c.c.
4.1. La corte d’appello ha dato atto – senza sul punto ricevere censura specifica – che le transazioni stipulate in corso di causa tra la curatela fallimentare e i sindaci (OMISSIS) e (OMISSIS), con le rispettive compagnie di assicurazione, vennero espressamente “definite dalle parti come parziali, e contenenti la clausola di riserva dell’azione nei confronti dei restanti debitori ( (OMISSIS) e (OMISSIS))”.
4.2. Orbene, l’articolo 1304 c.c., comma 1, nel consentire – in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti – che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all’atto di transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, mentre non include la transazione parziale (quale, appunto, quella realizzatasi nella fattispecie in esame) che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarieta’ passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non puo’ coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne, poiche’ e’ la comunanza dell’oggetto della transazione a comportare la possibilita’ per il condebitore solidale di avvalersene anche quando non abbia partecipato alla sua stipulazione (Cass. 19541/2015).
4.3. Al caso di specie si applica dunque la consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui, in tema di obbligazioni solidali, se la transazione stipulata tra il creditore ed uno (o piu’) dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l’ha stipulata, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido occorre distinguere se la somma pagata sia pari o superiore alla quota ideale di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore: nel primo caso, infatti, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l’accordo transattivo; nel secondo caso, invece, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto (Cass. Sez. U, 30174/2011; Cass. 20107/2015, 23418/2016, 13877/2020, 25980/2021).

 

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4.4. Su queste basi risulta evidente che -come la corte d’appello ha rettamente rilevato – “una volta determinato dal Tribunale l’ammontare del risarcimento dei danni in complessivi Euro 1.487.189,00, la circostanza che il fallimento abbia ridotto la domanda ad Euro 500.000,00 non puo’ che giovare agli odierni appellanti, i quali non hanno alcun interesse a dolersene”. Posto infatti che “il fallimento ha percepito, in forza delle transazioni intervenute con il (OMISSIS) e il (OMISSIS), Euro 500.000,00”, di cui 200.000,00 il primo e 300.000,00 il secondo, somme che risultano entrambe inferiori alla quota facente carico a ciascuno dei condebitori, pari a Euro 371.000,75 (da presumere uguale, ex articoli 1298 e 2055 c.c., in difetto – come nella specie precisato a pag. 41 della sentenza e non censurato specificamente – di domanda di regresso ed accertamento di una diversa misura da parte di (OMISSIS)), ne consegue che, detraendo dal totale dovuto dai quattro condebitori le due quote (cfr. sopra 4.3) dei transigenti, si ha che il debito solidale degli altri due debitori doveva ridursi, a seguito delle due transazioni con (OMISSIS) e (OMISSIS), alla somma di Euro 743.594,5 ben superiore alla domanda ridotta nei loro confronti dalla parte attrice “successivamente al perfezionamento degli accordi suddetti”, quindi considerando gli effetti sull’ammontare del debito complessivo del sopravvenuto parziale scioglimento della solidarieta’ passiva prodotto dalle transazioni stesse.
Deve dunque escludersi non solo la violazione dell’articolo 1304 c.c. e delle disposizioni riguardanti la solidarieta’ tra condebitori (articoli 1292 e 1294 c.c.), ma anche del principio della domanda (articolo 99 c.p.c.), dal momento che la domanda di regresso non risulta essere stata proposta dalla ricorrente, si’ che alcuna graduazione di responsabilita’ faceva carico al giudice di merito.
Ricorso incidentale.
5. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 164 c.p.c. in relazione all’articolo 2392 c.c. – Omesso esame fatto decisivo” in quanto, con riguardo all’eccezione di nullita’ della citazione per violazione dell’articolo 163 c.p.c., nn. 3 e 4, i giudici d’appello si sarebbero limitati “a confermare l’opinione della sentenza di primo grado”, senza analizzare “le specifiche censure dell’appellante”, con la precisazione che il “fatto controverso” sarebbe “proprio la presenza o meno in citazione degli elementi di fatto e d diritto richiesti dalla fattispecie”.

 

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5.1. La censura e’ inammissibile sia perche’ generica ed in parte carente di autosufficienza (laddove non indica quali siano le specifiche censure menzionate a pag. 7 del ricorso che la corte d’appello non avrebbe analizzato), sia perche’ non allega ai fini dell’articolo 360 c.p.c., n. 5) un fatto storico, bensi’ un fatto processuale, sia perche’ la corte d’appello ha ampiamente e condivisibilmente motivato, da pag. 22 a pag. 26 della sentenza impugnata, le ragioni del rigetto dell’eccezione di nullita’ della citazione, riproposta in secondo grado.
6. Il secondo mezzo lamenta la violazione dell’articolo 112 c.p.c e dell’articolo 2697 c.c., avuto riguardo sia alla ritenuta genericita’ di alcuni motivi di appello, che invece si erano sostanziati nelle specifiche critiche indicate a pag. 10 e 11 del ricorso incidentale, sia all’omesso esame di alcune di esse, sia all’erronea applicazione del principio dell’onere della prova, per non avere la curatela allegato e dimostrato “che se il convenuto avesse immediatamente interrotto l’attivita’ non si sarebbe prodotto quel passivo”.
6.1. Il motivo e’ inammissibile poiche’ non coglie le rationes decidendi della sentenza impugnata, la quale in realta’ esamina il quarto motivo d’appello (v. pag. 25) e, pur dichiarandone la genericita’, scende nel merito anche del secondo e del terzo motivo, dando altresi’ conto dell’accertamento del contestato nesso di causalita’ e affermando condivisibilmente che, “una volta accertato che, dopo l’azzeramento del capitale sociale, furono svolte attivita’ che comportarono ulteriori e imponenti perdite, l’onere di dimostrare che si trattasse di attivita’ finalizzate a non disperdere l’integrita’ ed il valore del patrimonio sociale, gravava sull’amministratore”.
7. Il terzo mezzo denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articoli 9, 10 e 16 per avere la corte territoriale ritenuto rinunciate, in quanto non riproposte nelle conclusioni, le istanze istruttorie sulla gestione di fatto della societa’ da parte di altri soggetti, trascurando che nel rito societario (frattanto abrogato) non esisteva un’udienza di precisazione delle conclusioni; lamenta poi il mancato accoglimento dell’istanza di esibizione ex articolo 210 c.p.c., stante l’allegata “situazione di squilibrio tra le parti proprio in ordine alla disponibilita’ esclusiva della documentazione”.

 

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7.1. La censura non e’ conducente, poiche’ la corte d’appello, dopo aver ritenuto rinunciate le istanze istruttorie de quibus, ha comunque aggiunto che essere sarebbero state “in ogni caso” irrilevanti, stante la permanenza della responsabilita’ in capo agli amministratori formali anche in presenza di eventuali amministratori di fatto; ha inoltre condivisibilmente affermato come l’istanza di esibizione di “tutti i documenti in possesso della curatela” fosse palesemente priva del requisito di specificita’ prescritto dall’articolo 94 disp. att. c.p.c.
7.2. Al riguardo si rammenta che, in tema di poteri istruttori del giudice, l’emanazione dell’ordine di esibizione e’ discrezionale e la valutazione di indispensabilita’ non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio e’ svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza non e’ sindacabile in sede di legittimita’, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte istante non abbia finalita’ esplorativa (Cass. 27412/2021, 9020/2019).
8. Il quarto motivo deduce la violazione dell’articolo 115 c.p.c. e dell’articolo 2697 c.c. in relazione al principio del giusto processo, per avere la corte territoriale precluso all’appellante di fornire la prova (a mezzo documenti, testimoni e c.t.u.) dei fatti di bancarotta imputati al (OMISSIS), terzo chiamato in causa quale preteso amministratore di fatto.
8.1. La censura e’ inammissibile, alla luce delle puntuali argomentazioni svolte dalla corte d’appello in merito alle specifiche ragioni di inammissibilita’ delle varie istanze istruttorie respinte dal tribunale e riproposte in secondo grado (v. pag. 31-34 della sentenza impugnata).
8.2. Va peraltro considerato come il ricorrente che denunci in sede di legittimita’ il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisivita’ dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimita’ deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ consentito sopperire con indagini integrative (Cass. 19985/2017, 17915/2010).
9. Puo’ concludersi che anche il ricorso incidentale, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione o falsa applicazione di legge, miri in realta’ ad una rivalutazione dei fatti storici operata dai giudici di entrambi i gradi del giudizio di merito e sia in quanto tale inammissibile, poiche’ persegue surrettiziamente la trasformazione del giudizio di legittimita’ in un ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019; Cass. 5987/2021, 8758/2017).
10. Segue la condanna alle spese di entrambi i ricorrenti, principale e incidentale, in favore delle due parti controricorrenti, liquidate in dispositivo.
11. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore dei controricorrenti Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione e (OMISSIS), che liquida per ciascuno di essi in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale e condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore dei controricorrenti Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione e (OMISSIS), che liquida per ciascuno di essi in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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