Tutte le controversie distributive vanno introdotte e trattate nelle forme di cui all’art. 617 c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 15 settembre 2020, n. 19122.

Ai sensi dell’art. 512 c.p.c., tutte le controversie distributive vanno introdotte e trattate nelle forme di cui all’art. 617 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che la “causa petendi” sia costituita dalla denuncia di vizi formali del titolo esecutivo di uno dei creditori partecipanti alla distribuzione ovvero da qualsiasi altra questione – anche relativa ai rapporti sostanziali – che possa dedursi in tale sede. Pertanto, il giudizio introdotto ex art. 512 c.p.c. (con l’impugnazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione) è destinato a concludersi in ogni caso con sentenza non appellabile.

Ordinanza 15 settembre 2020, n. 19122

Data udienza 16 luglio 2020

Tag/parola chiave: Esecuzione – Controversie relative alla distribuzione ex art. 512 cpc – Applicazione dell’art. 617 cpc – Inappellabilità del provvedimento – Esclusione del ricorso straordinario per cassazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22599-2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del procuratore speciale (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L. e per essa, quale mandataria, la (OMISSIS) S.P.A., in persona del procuratore speciale (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A.;
(OMISSIS) S.P.A.;
(OMISSIS) SOC. COOP. A R.L.;
(OMISSIS) S.P.A.;
S (OMISSIS) S.P.A.;
(OMISSIS) S.P.A.;
(OMISSIS);
(OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 472/2018 della Corte d’appello di Roma, depositata il 23/01/2018;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli articoli 376 e 380-bis c.p.c.;
letti il ricorso e il controricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 luglio 2020 dal Consigliere Dott. D’Arrigo Cosimo.

RITENUTO

La (OMISSIS) s.p.a. ha proposto opposizione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Latina che disattendeva la contestazione fatta dall’istituto di credito al progetto di distribuzione delle somme ricavate da una procedura esecutiva immobiliare; progetto nel quale veniva attribuita alla (OMISSIS) s.p.a. (cui oggi e’ subentrata la (OMISSIS) s.r.l., presente in giudizio tramite la mandataria (OMISSIS) s.p.a., sostituitasi alla precedente mandataria (OMISSIS) s.p.a.) la somma di Euro 93.183,82. In particolare, l’opponente deduceva motivi attinenti alla validita’ e alla titolarita’ dei crediti azionati.
Il Tribunale di Latina ha rigettato l’opposizione e la (OMISSIS) s.p.a. ha appellato la decisione.
La Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile il gravame, ritenendo che la sentenza del Tribunale potesse essere impugnata solamente con ricorso straordinario per cassazione.
Tale decisione e’ stata fatta oggetto, da parte della (OMISSIS) s.p.a., di ricorso per cassazione basato su un unico motivo. La (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 380-bis c.p.c. (come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

CONSIDERATO

Con l’unico motivo di ricorso, la Banca deduce – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione dell’articolo 113 c.p.c., comma 1, articolo 618 c.p.c., u.c., nonche’ l’omesso esame nel merito dell’oggetto della discussione tra le parti e l’insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione del provvedimento impugnato.
Nella sostanza, la ricorrente sostiene che il Tribunale di Latina avrebbe espressamente escluso che l’opposizione proposta dalla Banca fosse concernente la regolarita’ formale del titolo esecutivo del creditore concorrente nella distribuzione delle somme ricavate dall’espropriazione forzata. Dal che dovrebbe derivare che tale sentenza dovesse essere impugnata col mezzo processuale dell’appello, piuttosto che del ricorso straordinario per cassazione. In altri termini, la Banca ricorrente sostiene che lo strumento di impugnazione della sentenza pronunciata su una controversia distributiva dipenderebbe dalla natura delle contestazioni mosse dall’opponente.
La censura, anzitutto, deve essere riqualificata come formulata ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dal momento che con la stessa si deducono unicamente violazione di regole processuali che avrebbero determinato la nullita’ del procedimento o della sentenza impugnata. In particolare, sono palesemente inammissibili le censure di difetto di motivazione, dal momento che tale vizio non e’ piu’ previsto fra i motivi di ricorso per cassazione, e quelle formulate ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giacche’ l’omesso esame nel merito dei motivi di appello, per essere stato dichiarato inammissibile il gravame, non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo previsto dalla nuova formulazione dell’articolo in esame.
Venendo, dunque, all’esame delle censure che superano il vaglio di ammissibilita’, delle stesse si deve rilevare la manifesta infondatezza. Infatti, l’articolo 512 c.p.c. dispone che l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede sulle controversie sorte in sede di distribuzione e’ impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617 c.p.c. Tale rinvio, che dunque prescinde dalle ragioni della controversia e delimita la propria fattispecie applicativa solo in base alla natura della stessa (controversie in sede di distribuzione), implica l’applicazione anche dell’articolo 618 c.p.c., comma 2,, a mente del quale le sentenze pronunciate ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., comma 2, non sono impugnabili. Per le stesse, pertanto, residua solo lo strumento del ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost., comma 7.
Va dunque affermato il seguente principio di diritto:
“Ai sensi dell’articolo 512 c.p.c., tutte le controversie distributive vanno introdotte e trattate nelle forme di cui all’articolo 617 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che la causa petendi sia costituita dalla denuncia di vizi formali del titolo esecutivo di uno dei creditori partecipanti alla distribuzione, ovvero da qualsiasi altra questione – anche relativa ai rapporti. sostanziali – che possa dedursi in tale sede.
Pertanto, il giudizio introdotto ex articolo 51 c.p.c. con l’impugnazione del provvedimento del ge e’ destinato a concludersi in ogni caso con sentenza non appellabile”.
Caso diverso sarebbe se a muovere contestazioni circa il diritto di uno o piu’ dei creditori a partecipare alla distribuzione del ricavato dell’esecuzione forzata fosse, invece, il debitore esecutato. Difatti, una tale contestazione integra gli estremi dell’opposizione all’esecuzione e deve essere quindi introdotta ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., comma 2, e trattata con il relativo rito.
In conclusione, il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’articolo 385, comma 1, c.p.c., nella misura indicata nel dispositivo.
Ricorrono altresi’ i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ va disposto il versamento, a carico della parte impugnante e soccombente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato gia’ dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dall’articolo 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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