Vendita di beni destinati al consumo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 settembre 2022| n. 27177.

Vendita di beni destinati al consumo

In materia di vendita di beni destinati al consumo, qualora il difetto di conformità si manifesti oltre il termine di sei mesi dalla consegna, previsto dall’art. 132, terzo comma, del Dlgs. n. 206 del 2005, spetta all’acquirente dimostrare, con gli ordinari mezzi di prova, che il vizio esisteva già al momento della consegna o che esso era stato occultato dal venditore. Di conseguenza, ove sia accertato che al momento della consegna il bene era regolarmente funzionante, la responsabilità del venditore può essere configurata a condizione che sia dimostrato l’occultamento di un vizio

Ordinanza|15 settembre 2022| n. 27177. Vendita di beni destinati al consumo

Data udienza 27 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Compravendita – Autovettura – Vizi della cosa venduta – Garanzia di conformità del bene – Dlgs 206/2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. ROLFI A.V.Federico – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28900/2017 proposto da:
(OMISSIS) S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione.
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. ALESSANDRA CLERICI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3956/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

Vendita di beni destinati al consumo

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato (OMISSIS) conveniva in giudizio la societa’ (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) & C. innanzi il Tribunale di Busto Arsizio, per sentirla condannare al risarcimento del danno derivante da un difetto riscontrato nella vettura usata che l’attrice aveva acquistato dalla convenuta. In particolare, la (OMISSIS) fondava la propria domanda sulla garanzia di conformita’ del bene prevista dal Decreto Legislativo n. 206 del 2005.
Nella resistenza della societa’ convenuta, il Tribunale, con sentenza n. 86 del 2014, rigettava la domanda.
Interponeva appello avverso detta decisione la (OMISSIS) e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 3956/2017, accoglieva il gravame, condannando la societa’ appellata al risarcimento del danno.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la societa’ (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) & C., affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
In prossimita’ dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria.

Vendita di beni destinati al consumo

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, la societa’ ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 129-132 del Decreto Legislativo n. 206 del 2005,in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perche’ la Corte di Appello avrebbe erroneamente ricostruito il fatto e non avrebbe tenuto conto della relazione tecnica integrativa del 15.10.2013, resa dal C.Testo Unico in udienza, riportata testualmente a pag. 6 del ricorso, dalla quale emerge che la rottura della parte del motore (pistoncino idraulico tendicatena) alla quale, secondo la (OMISSIS), doveva essere ricondotta la causa del danno, era avvenuta contemporaneamente alla rottura del motore, e non prima. Cio’ dimostrerebbe, secondo la ricorrente, l’assenza del vizio al momento della consegna della vettura.
La censura e’ fondata.
La Corte di Appello afferma (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) dapprima che il danno e’ stato causato dal malfunzionamento del pistoncino idraulico tendicatena, e poi che detto pistoncino era funzionante al momento dell’acquisto.
Sul punto, va osservato che l’articolo 129 del codice del consumo recita, ai primi due commi:
“1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita’ del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualita’ e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo’ ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita’ o sull’etichettatura;
d) sono altresi’ idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti’.

Vendita di beni destinati al consumo

Sulla base dell’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che alla data della consegna il motore ed il pistoncino non presentavano malfunzionamenti, va ritenuta operante la presunzione di conformita’ di cui al comma 2 dell’articolo in esame.
L’articolo 130 del codice del consumo, da parte sua, recita testualmente:
1. Il venditore e’ responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita’ esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformita’, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita’ del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore puo’ chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 e’ da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita’;
b) dell’entita’ del difetto di conformita’;
c) dell’eventualita’ che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.
7. Il consumatore puo’ richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformita’, il venditore puo’ offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia’ richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia’ richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformita’ di lieve entita’ per il quale non e’ stato possibile o e’ eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da’ diritto alla risoluzione del contratto”
L’articolo 130 del codice del consumo, dunque, afferma che il diritto del consumatore sussiste quando il difetto del bene era presente (o poteva essere presunto in applicazione del criterio di cui al precedente articolo 129) al momento della consegna; in tal caso, comunque, il consumatore non ha diritto alla risoluzione immediata del contratto, ne’ al risarcimento per equivalente, ma deve seguire la procedura prevista dalla norma in esame, che assicura un contemperamento tra le opposte esigenze, del consumatore, da un lato, e del produttore / rivenditore, dall’altro lato.
Ai fini dei termini per la denuncia, l’articolo 132 del codice del consumo prevede che:
“1. Il venditore e’ responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformita’ si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformita’ entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e’ necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.

Vendita di beni destinati al consumo

3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita’ che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia’ a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita’.
4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, puo’ tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purche’ il difetto di conformita’ sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente’.
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha affermato che erano trascorsi oltre sei mesi dalla consegna della vettura (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Di conseguenza, non poteva scattare la presunzione di preesistenza del difetto alla data della consegna, di cui al comma 3 dell’articolo 132 in commento. La (OMISSIS), dunque, avrebbe dovuto fornire la prova dell’esistenza del vizio alla data della consegna del bene. Detta prova, tuttavia, e’ esclusa dalla stessa ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza impugnata, poiche’ il giudice di merito afferma che, al momento della consegna, la vettura era funzionante.
Ne’ e’ possibile configurare, in base al contenuto della decisione impugnata, una responsabilita’ per vizio occulto: la Corte territoriale, infatti, si limita ad affermare, al riguardo, che “E’ chiaro che al momento dell’acquisto il motore e il pistoncino funzionavano, visto che tratta vasi di vizio occulto consistente in un grave difetto di costruzione del pistoncino per cui il bene non e’ risultato conforme al contratto ed ai criteri di cui all’articolo 129 del Codice del Consumo” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Secondo il ragionamento logico seguito dal giudice di merito, dunque, ogni difetto che si manifesta entro il termine di cui al comma 1 dell’articolo 132 (due anni dalla consegna del bene) costituisce, per il solo fatto che esso non fosse apparente al momento della consegna, un vizio occulto. In tal modo, la responsabilita’ che il codice del consumo pone a carico del venditore viene trasformata, di fatto, in responsabilita’ oggettiva, in spregio alla ratio della legge, che e’, piuttosto, la ricerca di un punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze, del consumatore, da un lato, e del produttore / rivenditore, dall’altro lato.
Per poter qualificare un vizio come occulto, dunque, occorre fornire la prova che esso, pur non essendo apparente al momento della consegna, esisteva tuttavia a tale data: dimostrazione che, nella specie, e’ mancata, poiche’ la stessa Corte di Appello afferma che, alla consegna, il veicolo era regolarmente funzionante.
A cio’ va aggiunto che il chiarimento reso dal C.Testo Unico all’udienza del 15.10.2013, sul quale si concentra il motivo di ricorso, non risulta esser stato considerato dal giudice di merito. E tale omissione e’ potenzialmente decisiva, posto che, in occasione di quel chiarimento, l’ausiliario aveva affermato che il pistoncino era funzionante alla consegna.
In definitiva, il motive merita di essere accolto, tanto sotto il profilo del vizio di violazione di legge, non avendo la Corte di merito applicato in modo corretto le disposizioni del codice del consumo, quanto sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo, sostanzialmente denunciato nella censura in esame, pur in assenza di esplicito riferimento al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5
La sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Milano, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’. Il giudice del rinvio si atterra’ al seguente principio di diritto: “In materia di vendita di beni destinati al consumo, qualora il difetto di conformita’ si manifesti oltre il termine di sei mesi dalla consegna, previsto dall’articolo 132, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, spetta all’acquirente dimostrare, con gli ordinari mezzi di prova, che il vizio esisteva gia’ al momento della consegna o che esso era stato occultato dal venditore. Di conseguenza, ove sia accertato che al momento della consegna il bene era regolarmente funzionante, la responsabilita’ del venditore puo’ essere configurata a condizione che sia dimostrato l’occultamento di un vizio”.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di Appello di Milano, in differente composizione, la quale si atterra’ al principio di diritto esposto in motivazione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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