Verifica dell’anomalia dell’offerta finalizzata all’attendibilità e serietà della stessa

Consiglio di Stato, Sentenza|13 aprile 2022| n. 2814.

Verifica dell’anomalia dell’offerta finalizzata all’attendibilità e serietà della stessa.

La verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata ad accertare la complessiva attendibilità e serietà della stessa, sulla base di una valutazione, a opera della stazione appaltante, che ha natura globale e sintetica e che costituisce, in quanto tale, espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, in via di principio insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato dell’Amministrazione, tale da rendere palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.

Sentenza|13 aprile 2022| n. 2814. Verifica dell’anomalia dell’offerta finalizzata all’attendibilità e serietà della stessa

Data udienza 10 marzo 2022

Integrale
Tag- parola chiave Appalti pubblici – Servizi – Procedure di affidamento – Gara – Offerta – Verifica di anomalia – Finalità – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8227 del 2021, proposto da Du. Se. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Sa., Al. Sc. e Se. Vi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
– il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
– il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Provveditorato Regionale del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, non costituiti in giudizio;
nei confronti
di Kl. Se. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lu. To., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Prima, 19 luglio 2021, n. 747/2021, resa tra le parti, concernente il ricorso per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, del Decreto n. 38 del 24 settembre 2020 con cui il Provveditorato Regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha approvato gli atti di gara, la proposta di aggiudicazione ed ha aggiudicato a Kl. Se. il servizio di ristorazione nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia Penitenziaria nelle sedi degli Istituti Penitenziari ed Istituti di Istruzione del Provveditorato Regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – Lotto n. 2 – CIG 8211173A4F.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Kl. Se. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2022, il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

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FATTO

1. Viene all’esame del Collegio una procedura di gara aperta e telematica, indetta dal Provveditorato generale dell’Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, con determina del 17 febbraio 2020, n. 7, per l’affidamento del “servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale per le mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia Penitenziaria delle sedi degli Istituti Penitenziari, Scuole e Istituti di Formazione del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta” erogato mediante produzione di pasti presso le cucine dell’Amministrazione contraente, concesse in uso gratuito all’operatore economico aggiudicatario.
2. L’appalto, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stato suddiviso in due lotti: a) lotto n. 1 relativo alle mense del Piemonte e della Valle d’Aosta per un valore di Euro 8.751.600,00 oltre iva; b) lotto n. 2 relativo alle mense della Liguria per un importo di Euro 3.568.500,00 oltre iva. Oggetto di causa è il solo lotto 2.
3. Per il predetto lotto hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: Kl. Se.s S.r.l. ed altri;
3.1. Nella graduatoria finale si è collocata al primo posto la concorrente Kl. Se. S.r.l. con 95,55 punti totali, seguita da Du. Se. con un punteggio complessivo di 93,36.
4. La Commissione giudicatrice ha proceduto alla verifica della congruità dell’offerta presentata da Kl. Se. S.r.l., con esito positivo, sicché l’aggiudicazione è stata pronunciata in favore della Kl. Se. S.r.l..
5. Dussmann ha proposto ricorso dinanzi al TAR Piemonte.
6. Il TAR lo ha respinto con la sentenza in epigrafe indicata.
7. Dussmann ha proposto appello.
8. Nel giudizio si sono costituiti sia Kl. Se. S.r.l. che il Ministero della Giustizia. Entrambi hanno concluso per la reiezione del gravame in quanto infondato.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 10 marzo 2022.

 

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DIRITTO

1. I motivi di doglianza respinti in primo grado, e riproposti da Dussmann in appello in chiave critica rispetto alle statuizioni gravate, sono i seguenti:
1.1. con il primo motivo di doglianza è dedotta l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata Kl. Se. S.r.l., alla luce della mancata presentazione, a corredo dell’offerta, del progetto di assorbimento del personale, in violazione di quanto prescritto dal Capitolato tecnico al punto 6.1.
1.2. Il giudice di prime cure ha osservato che Kl. Se. “sebbene non abbia allegato un apposito progetto di riassorbimento, ha ottemperato all’onere disposto dalla lex specialis di gara nonché a quanto statuito con le Linee Guida Anac n. 13, accettando nella sostanza la clausola sociale ed illustrando in primis le concrete modalità di applicazione relativamente al numero dei lavoratori nei cui confronti verrà applicata la clausola ed in secundis l’inquadramento e il trattamento economico applicabili”.
1.3. Secondo l’appellante non sarebbe possibile affermare che Kl. abbia adempiuto alle disposizioni della legge di gara, considerato che queste, e in particolare l’art. 6.1 C.S.A imponevano la presentazione di uno specifico piano di riassorbimento. Onere che Kl., per propria ammissione, avrebbe totalmente disatteso.
1.4. Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato. Nella relazione tecnica presentata, Kl. Se. ha dichiarato che “Il personale avente diritto secondo i criteri dettati dall’applicazione della clausola sociale sarà assunto per intero, rispettando l’inquadramento contrattuale ed il relativo trattamento economico in essere con il precedente gestore, qualora sufficiente a coprire tutti i turni di servizio necessari per il corretto svolgimento dello stesso. Si provvederà nel caso il monte ore non sia sufficiente, ad integrare gli orari di lavoro necessari”. L’aggiudicataria ha dunque pienamente aderito alla clausola sociale, proponendo l’integrale assorbimento nel rispetto delle condizioni contrattuali in godimento. Non vi vede cos’altro avrebbe potuto dichiarare o pianificare. In verità la doglianza dell’appellante sembra risolversi nel lamentare la mancata produzione di un documento formalmente separato e autonomo più che un’effettiva sottrazione dell’aggiudicataria dagli impegni rivenienti dalla clausola sociale, e in tali termini dev’essere respinta, atteso che le Linee guida n. 13, approvate dall’ANAC con delibera n. 114/2019, laddove affermano l’obbligo per il concorrente di “presentare a corredo dell’offerta un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico)” devono essere intese nel senso che il progetto è necessario quanto l’assorbimento non è totale, presenta limitazioni per qualifiche, variazioni sul piano contrattuale o tempistiche particolari e differenziate, ma certamente è ridondante ove, come nel caso di specie, il rispetto della clausola sociale sia promesso in senso assoluto (totale assorbimento nel pieno rispetto dei contratti in essere col precedente gestore).

 

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2. Con il secondo motivo l’appellante insiste nel sostenere l’illegittimità del verbale di attribuzione dei punteggi tecnici, e segnatamente dei quattro punti tecnici attribuiti alla controinteressata, alla luce dell’irregolarità della firma apposta nella dichiarazione di impegno alla sottoscrizione dell’atto di Protocollo previsto al punto 5.4.3 dei CAM, in quanto la stessa sarebbe stata sottoscritta dall’Organizzazione no-profit con firma “a mano” e non tramite firma digitale, come asseritamente richiesto dal Disciplinare di gara agli artt. 1.2 e 1.4. e dalle Regole del sistema di e-procurement della P.A..
2.1. Il giudice di prime cure ha respinto la censura, chiarendo “come la dichiarazione di impegno alla sottoscrizione del Protocollo debba essere solo sottoscritta da entrambe le parti, e non anche firmata digitalmente, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico previsto per tale subcriterio. Per contro l’unica sottoscrizione richiesta con firma digitale dalla lex di gara è quella dell’offerente da apporre sull’offerta tecnica nel suo complesso. La mancata sottoscrizione digitale del documento di impegno in argomento da parte dell’Organizzazione non lucrativa non può essere, quindi, valutata alla stregua di un vizio tale da determinare la non attribuzione del punteggio”.
2.2. La statuizione merita conferma. Identico tema è stato già affrontato dalla Sezione nella sentenza n. 1977 del 18 marzo 2022, concernente il lotto 1 della medesima gara. In quella sede
si è statuito che “Il motivo è privo di pregio. Come chiarito in prime cure, nessuna norma della lex specialis e nessuna norma in genere prevedeva che tutte le dichiarazioni e/o i documenti allegati all’offerta dovessero essere sottoscritti digitalmente; piuttosto, l’art. 16 del Disciplinare, prevedeva che “la documentazione di cui sopra, che compone l’offerta tecnica, deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i poteri necessari ad impegnare l’impresa nella presente procedura”.
3. Con la terza censura l’appellante lamenta la non conformità dell’offerta presentata da Kl. Se. S.r.l. alle specifiche tecniche dettate dal Capitolato Speciale, in ragione dell’asserita mancata indicazione nel piano di articolazione del personale della figura del Direttore Tecnico impegnato in modo continuativo e a tempo pieno.
3.1. Il T.A.R. Piemonte ha in proposito statuito che “dall’esame della relazione allegata all’offerta tecnica della controinteressata emerge esplicitamente l’individuazione, nell’organico aziendale, della figura del direttore tecnico nella persona del perito Antonio Esposito, il quale, in caso di aggiudicazione, verrà nominato direttore tecnico del servizio, precisandone funzioni, compiti, competenze, responsabilità, nonché l’esperienza ultratrentennale propria del soggetto individuato.

 

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Ed invero, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, la mancata indicazione del direttore tecnico nelle giustificazioni relative al costo del lavoro non è dovuta alla mancata nomina dello stesso ma dal fatto che, essendo tale soggetto già presente nel piano di articolazione del personale di Kl. Se. s.r.l., lo stesso costo risulta riportato tra le spese generali. Ne consegue che la controinteressata ha correttamente adempiuto alle disposizioni della lex di gara e che la Commissione giudicatrice ha legittimamente attribuito il punteggio massimo previsto per tale sub-criterio alla luce della dimostrata ultradecennale esperienza del direttore tecnico prescelto”.
3.2. Secondo l’appellante il TAR avrebbe errato, posto che il diagramma di impiego, prodotto in sede di giustificazioni, non riporterebbe la figura del direttore tecnico, né vi sarebbe prova che il costo è imputato alle spese generali. Sarebbe inoltre illegittima l’attribuzione, ai sensi degli artt. 16 e 18.1.3 del Disciplinare e 17.1.3 del C.S.A., “di ben 7 punti tecnici per l’impegno di un Direttore Tecnico con 10 anni di esperienza” anche in considerazione del fatto che “nel diagramma di impiego del personale per l’appalto inserito nelle giustificazioni, Kl. non ha previsto l’impiego del Direttore tecnico” (motivo asseritamente non esaminato in prime cure).
3.3. Le doglianze sono tutte infondate. Come convincentemente spiegato dalla controinteressata, il mancato inserimento del direttore tecnico nelle voci della giustificazione dell’offerta è stato determinato dalla circostanza che il medesimo, individuato nella persona del sig. Antonio Esposito, come si evince dal curriculum è stabilmente impiegato presso la Kl. Se.. Inoltre l’art. 18.1.3 del disciplinare ha previsto l’attribuzione di un punteggio di 7 punti qualora il direttore tecnico abbia esperienza almeno decennale, ed è pacifico che il sig. Esposito abbia una esperienza di trent’anni.
4. Con un quarto motivo di doglianza, l’appellante lamenta l’illegittimità del giudizio di congruità dell’offerta della controinteressata, nonché del procedimento di verifica dell’anomalia, stante l’appiattimento della motivazione sulle giustificazioni offerte da Kl. Se. S.r.l., le quali, secondo la ricostruzione prospettata dalla ricorrente, sarebbero inadeguate a dimostrare la
conformità dell’offerta.

 

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4.1. La sentenza di primo grado ha statuito in proposito che:
a) non sussiste in capo alla S.A. alcun obbligo di motivazione specifica laddove la stessa non esprima un giudizio di incongruità dell’offerta e la Commissione giudicatrice ha valutato le giustificazioni prodotte da Kl. adeguate e sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata;
b) le censure della ricorrente sono generiche ed esplorative, non dimostrando l’inattendibilità delle giustificazioni di Kl.;
c) in merito alle derrate alimentari, “Kl. Se. s.r.l. nelle giustifiche rileva la possibilità, garantita dal radicamento territoriale dell’azienda, di ottimizzare gli acquisti delle derrate mediante accordi con fornitori leader del mercato garantendo in tal modo a prezzi vantaggiosi. Tali obiezioni non si traducono, invero, in una specifica contestazione dei dati posti a fondamento delle giustifiche idonea a dimostrare l’inadeguatezza dei costi rispetto ai parametri vigenti nel mercato di riferimento atteso che Kl. Se. ha dato compiuta evidenza del metodo utilizzato mediante allegazione di dettagliato prospetto. In definitiva, anche con la generica richiesta di verificazione, la ricorrente tenta di introdurre una valutazione di tipo esplorativo e sostitutivo della
discrezionalità valutativa della stazione appaltante senza offrire plausibili indizi di quali sarebbero gli oggettivi indici di anomalia”;
d) “Anche con riguardo all’asserita genericità delle giustificazioni relativamente agli oneri di sicurezza aziendali ed alle spese generali, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, dalla lettura delle stesse emergono indicazioni sufficientemente analitiche delle singole voci di costo idonee a fondare un giudizio di complessiva sostenibilità dell’offerta”;
e) “Parimenti la contestazione mossa con riguardo alla mancata indicazione del computo del costo relativo all’impiego del Direttore Tecnico del servizio appare priva di pregio alla luce delle motivazioni esposte con riguardo al terzo motivo di ricorso”.
4.2. In critica alle surriportate statuizioni, l’appellante ritiene che: la motivazione per relationem sarebbe legittima solo allorquando le giustificazioni sono “puntualmente motivate”, e nel caso di specie non lo sarebbero affatto in quanto generiche ed apodittiche con riferimento a molteplici voci di costo. Tale vizio renderebbe ex se gravemente illegittimo l’intero procedimento di verifica della S.A., per difetto di istruttoria e carenza motivazionale; l’illegittimità sussisterebbe a prescindere dalla dimostrazione della incongruità dell’offerta (questo varrebbe anche per i costi delle derrate alimentari). Contrariamente agli assunti del T.A.R. Piemonte, non sarebbe l’appellante a dover fornire prove circostanziate in relazione a detti costi, in quanto terza estranea rispetto all’organizzazione produttiva di Kl., bensì quest’ultima a dover documentare, nel procedimento di verifica sull’anomalia dell’offerta, le effettive economie che le hanno consentito di formulare l’offerta. Onere rimasto asseritamente inadempiuto poiché Kl. non avrebbe prodotto i presunti accordi con i propri fornitori a prezzi più vantaggiosi, né avrebbe indicato il costo delle materie prime che discenderebbero da tali accordi.
4.2.1. La sentenza sarebbe erronea anche laddove è affermato che Kl. ha fornito “indicazioni sufficientemente analitiche” in merito agli oneri di sicurezza aziendali ed alle spese generali, idonee a fondare il giudizio di congruità . Viceversa – a dire dell’appellante – Kl. si sarebbe limitata ad indicare l’importo complessivo delle macro voci, senza fornire alcuna specifica indicazione/giustificazione atta a dimostrare la congruità dell’importo indicato, né sulle modalità di calcolo degli importi totali, né sulle voci di costo di cui sono composti.
4.2.2. Inoltre nelle giustificazioni rese in gara da Kl. non vi sarebbe alcun riferimento
al fatto che il costo del Direttore Tecnico sia stato inserito nella voce “spese generali”. Tale affermazione sarebbe contenuta, e quantificata, solo nelle memorie difensive prodotte in prime grado, e in ogni caso essa genererebbe l’effetto di assorbire pressoché integralmente le destinazioni delle spese generali.
4.2.3. Infine, Dussmann ha contestato in primo grado le giustificazioni di Kl. Se. poiché non indicanti, in alcun modo, l’ammontare dei costi che l’impresa deve sostenere per tutte le attività connesse all’esecuzione dell’appalto, quali, a titolo esemplificativo: i costi per le attività di pulizia dei locali, i costi per la manutenzione dei locali, i costi per la formazione del personale, ai costi dell’attrezzatura per la pulizia dei locali. Al riguardo il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi.

 

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4.3. Ritiene il Collegio che tutte le doglianze siano infondate.
4.3.1. Tenuto conto che l’oggetto della questione principale, posta dall’odierno giudizio, è l’asserita insostenibilità economica dell’offerta dell’aggiudicataria, è opportuno richiamare sinteticamente l’orientamento, consolidato in giurisprudenza, secondo cui la verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata ad accertare la complessiva attendibilità e serietà della stessa, sulla base di una valutazione, a opera della stazione appaltante, che ha natura globale e sintetica e che costituisce, in quanto tale, espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, in via di principio insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato dell’Amministrazione, tale da rendere palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (ex multis, Cons. Stato, V, 31 agosto 2021, n. 6126; 2 agosto 2021, n. 5644; III, 19 ottobre 2020, n. 6317; V, 16 aprile 2019, n. 2496). Trattandosi quindi di valutare l’offerta nel suo complesso, il giudizio di anomalia non ha a oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, mirando piuttosto ad accertare se essa in concreto sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; pertanto, la valutazione di congruità, come detto globale e sintetica, non deve concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (tra tante, Cons. Stato, V, 19 aprile 2021, n. 3169); con il che vuol dirsi che, se anche singole voci di prezzo o, per meglio dire, singoli costi, non abbiano trovato immediata e diretta giustificazione, non per questo l’offerta va ritenuta inattendibile, dovendosi, invece, tener conto della loro incidenza sul costo complessivo del servizio per poter arrivare ad affermare che tali carenze siano in grado di rendere dubbia la corrispettività proposta dall’offerente e validata dalla stazione appaltante (Cons. Stato, V, 21 luglio 2021, n. 5483).
4.3.2. Inoltre, come correttamente osservato dalla controinteressata, costituisce ius receptum (cfr. ex multis, C.d.S., Sez. V, 18 novembre 2021, n. 7717) il principio per cui in materia di anomalia sussiste un analitico e puntuale obbligo di motivazione solo nel caso in cui l’Amministrazione esprima un giudizio negativo sulle giustificazioni, mentre tale onere non sussiste in caso di esito positivo del giudizio di congruità dell’offerta essendo sufficiente in tal caso motivare il provvedimento per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente.
In quest’ultimo caso, in applicazione dei principi generali in tema di riparto dell’onere della prova, spetta alla parte ricorrente che contesti l’operato della stazione appaltante, addurre argomenti idonei a confutare il giudizio di congruità dell’offerta.
4.3.3. Nel caso di specie, Kl., in sede di giustificazioni, ha precisato il costo delle derrate (pari a Euro 1.275.000,00 per tutta la durata dell’appalto) e chiarito che è in grado di “ottimizzare gli acquisti delle derrate alimentari, utilizzando fornitori certificati leader del mercato, con i quali sono stabiliti listini estremamente vantaggiosi con la clausola di esclusiva ognuno per le proprie categorie merceologiche”. In presenza di cifre non abnormi né sproporzionate, l’Amministrazione ha valutato attendibile la stima, non potendosi pretendere l’analitica indicazione dei costi e delle quantità di ogni singolo alimento necessario ad erogare il complessivo servizio (che comunque si sarebbe tradotto in un mero esercizio teorico). Né, del resto – ed è questo quello che più conta – l’appellante ha fornito prove o argomenti tali da dimostrare che la somma di Euro 1.275.000,00 sia un costo gravemente sottostimato.

 

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4.3.4. Quanto al direttore tecnico, la somma prevista per spese generali è capiente, e dunque la mancata specifica valorizzazione in sede di giustificazione non è in grado di determinare la complessiva inattendibilità dell’offerta, in ispecie ove si consideri che comunque non è esclusa né irragionevole un’imputazione solo pro quota dei costi della figura professionale, e che il margine dei ricavi dichiarato è tale da evitare la compromissione dell’equilibrio economico.
4.3.5. Quanto ai costi per le attività di pulizia dei locali, i costi per la manutenzione dei locali, i costi per la formazione del personale, i costi delle attrezzature che l’aggiudicataria si è impegnata a fornire, il Collegio ribadisce che i limiti del sindacato che a questo giudice compete, non consentono di “replicare” in sede giudiziaria la verifica di anomalia in relazione a ciascuna voce di costo, posto che siffatto modus procedendi costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione, quanto piuttosto di rilevare l’eventuale (e soprattutto dimostrata) sussistenza di una manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato dell’amministrazione, tale da rendere palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2020, n. 1818; id., sez. III, 24 giugno 2019, n. 4317). Nel caso di specie siffatta erroneità non è rinvenibile, né è stato specificatamente provato come essa ridondi sull’attendibilità complessiva dell’offerta.
4.3.6. Quanto alle attrezzature poi, non può certamente escludersi, avuto riguardo alla specifica esperienza e operatività dell’aggiudicataria, che essa le abbia già in magazzino.
4.3.7. A chiosa di quanto chiarito non può che respingersi l’istanza di verificazione proposta dall’appellante, che si risolverebbe in uno strumento di carattere esplorativo finalizzato ad una non consentita rinnovazione giudiziale della verifica.
5. In via subordinata l’appellante deduce, altresì, l’illegittimità della lex specialis laddove la scelta del sistema tabellare on/off – in base al quale l’attribuzione del punteggio tecnico avviene sulla base di criteri binari e non graduabili – per l’attribuzione di 50 punti tecnici su 70 non avrebbe garantito una congrua valutazione della componente qualitativa delle offerte.
5.1. Anche questo motivo è infondato. Le parti appellate hanno adeguatamente dimostrato che il sistema tabellare on/off era destinato a operare rigidamente solo per due voci di valutazione dell’offerta tecnica, mentre per le altre (nell’ambito dei 50 punti per i quali secondo l’appellante il bando avrebbe illegittimamente previsto tale criterio) vi era comunque una certa graduabilità dei punteggi da parte della Commissione di gara, e tanto è sufficiente a escludere l’illegittimità nei sensi paventati dalle Linee guida dell’ANAC n. 6.
Al riguardo, giova richiamare la più recente giurisprudenza secondo cui non si pone in contrasto con l’articolo 95, comma 10-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016 la modalità di attribuzione del punteggio di tipo on/off, in cui cioè vi è attribuzione del medesimo nel caso di ricorrenza di un elemento ritenuto rilevante dalla stazione appaltante: infatti tale metodo, pur ridimensionando in parte il margine di apprezzamento del merito tecnico dell’offerta, non lo esclude, anticipando, piuttosto, la valutazione dei requisiti tecnici che devono essere offerti, con la conseguenza che si ha poi un controllo finalizzato a comprovarne il possesso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2021, n. 7234, relativa a fattispecie in cui, analogamente a quella qui in esame, l’offerta tecnica era articolata su dodici criteri di cui uno puramente discrezionale, uno tabellare di tipo on/off e dieci tabellari graduati, suddivisi in più scaglioni di punteggio predeterminati; in termini, Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2020, n. 2094).
6. Da ultimo l’appellante, in via ulteriormente subordinata, lamenta l’illegittima composizione della Commissione giudicatrice.
6.1. La sopra citata doglianza è stata ritenuta infondata dal TAR “alla luce della dimostrata competenza dei singoli componenti della Commissione nello specifico settore afferente l’oggetto dell’appalto ai sensi dell’art. 77 comma 1, del d.lgs 50/2016”. In proposito, il TAR ha precisato che “le competenze dei singoli membri non devono tradursi in una rigida corrispondenza alle specifiche attività oggetto dell’appalto, bensì appare sufficiente che la Commissione, unitamente considerata, disponga degli strumenti tecnici necessari per porre in essere una corretta valutazione delle offerte. In tal senso è pacifico che “la presenza, pertanto, di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall’oggetto della gara d’appalto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 giugno 2013, n. 3203) e che la legittima composizione della commissione presuppone la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2018, n. 3721), per cui il requisito della competenza dell’organo collegiale può ritenersi concretamente soddisfatta allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare (cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595)” (Cons. Stato, sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7832).

 

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Trasponendo siffatte considerazioni al caso di specie, il TAR ha accertato che “dall’esame della documentazione curriculare dei membri della Commissione e, segnatamente del Presidente Dott. Romolo Pani – dirigente penitenziario il quale vanta una pluriennale esperienza nello specifico ambito direttivo del settore penitenziario prima come direttore delle Case Circondariali di Reggio Calabria, Locri e Palmi e dal 2017 come Direttore dell’Ufficio Affari Generali Personale e Formazione del Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta – della Rag. Concetta Belmonte -funzionario contabile – e della dott.ssa Alessia Aguglia – funzionario dell’organizzazione e delle relazioni – emerge la legittima composizione della Commissione in relazione all’oggetto dell’appalto, non dotato di specifica complessità, alla luce dell’ampio ventaglio di competenze trasversali e complementari volte in concreto a garantire la tecnicità delle valutazioni richieste”.
6.2. La documentazione versata, e le argomentazioni spese dall’appellante non sono in grado di inficiare la condivisibile parabola logico argomentativa seguita dal primo giudice. Risulta dimostrato che tutti i Commissari hanno specifica competenza nel settore dell’Amministrazione penitenziaria nell’ambito del quale hanno svolto sia mansioni operative afferenti alla diretta gestione di case circondariali, penitenziari ecc.. sia funzioni di componenti di commissione di gare d’appalto. Pretendere che la Commissione debba essere composta da un esperto in scienze dell’alimentazione o in servizi di ristorazione appare del tutto ultroneo, trattandosi di materia per la quale vengono in rilievo nozioni di comune dominio ed è piuttosto maggiormente utile la conoscenza degli ambienti e l’esperienza di carattere amministrativo e gestionale, come del resto emerge anche dalla tipologia e dal tenore delle doglianze che hanno spinto l’appellante al ricorso.
7. In conclusione l’appello dev’essere respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite, sostenute da Kl. Se. S.r.l e dal Ministero della Giustizia, forfettariamente liquidate in Euro.4.000, oltre oneri di legge, per ciascuna delle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Ezio Fedullo – Consigliere
Antonio Massimo Marra – Consigliere

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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