Versamento acconti sul corrispettivo in favore dell’appaltatore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 ottobre 2022| n. 31387.

Versamento acconti sul corrispettivo in favore dell’appaltatore

Qualora in un contratto di appalto le parti abbiano previsto il versamento di acconti sul corrispettivo in favore dell’appaltatore subordinati solo al decorso dell’unità di tempo prevista o alla contabilizzazione da parte della direzione dei lavori della quantità di prestazioni previste nel contratto, e non anche alla accettazione dei lavori fino a quel momento eseguiti, le singole obbligazioni di pagamento a carico del committente non sorgono contestualmente all’obbligazione dell’appaltatore all’esatto adempimento, che ha come termine di adempimento unico quello della consegna dell’opera compiuta; ne consegue che il committente inadempiente all’obbligazione di corrispondere i singoli acconti non può fondatamente avvalersi dell’eccezione di inadempimento, in quanto lo stesso art. 1460 cod. civ. esclude che nei contratti con prestazioni corrispettive, ove sia pattiziamente prevista la diversità dei termini di adempimento, il contraente tenuto per primo alla prestazione e resosi inadempiente possa giovarsi dell’“exceptio inadimpleti contractus” salva l’ipotesi, nella specie non dedotta né comunque ricorrente, del pericolo di perdere la controprestazione

Ordinanza|24 ottobre 2022| n. 31387. Versamento acconti sul corrispettivo in favore dell’appaltatore

Data udienza 11 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Appalto di lavori in condominio – Corrispettivo – Oggetto – Versamento acconti sul corrispettivo in favore dell’appaltatore – Inadempimento del committente alla corresponsione degli acconti – Formulazione eccezione di inadempimento – Configurabilità – Esclusione – Limiti e fondamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4982/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 367/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 01/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in unico complesso motivo contro la sentenza n. 367/2016 della Corte d’appello di Campobasso, pubblicata il 1 dicembre 2016.
Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).
2. Il Tribunale di Campobasso con sentenza del 7 dicembre 2011 accolse l’opposizione del Condominio (OMISSIS), al decreto ingiuntivo intimato da (OMISSIS), titolare dell’omonima impresa edile, relativo al pagamento dell’importo di Euro 47.825,03 oltre IVA, quale corrispettivo dovuto per il quinto stato di avanzamento dei lavori di appalto dell’edificio condominiale, di cui al contratto del 18 luglio 2005. Il Tribunale, compensato l’importo ingiunto con i crediti del committente per lavori non eseguiti o non eseguiti a regola d’arte, condanno’ altresi’ (OMISSIS) al pagamento dell’importo di Euro 69.985,99 a titolo di penale per il ritardo, oltre interessi.
La Corte d’appello di Campobasso ha poi respinto l’appello principale di (OMISSIS) ed ha accolto l’appello incidentale avanzato dal Condominio (OMISSIS) quanto alla rettifica dell’importo della decurtazione dei lavori non eseguiti o non eseguiti a regola d’arte, da operare sull’intero corrispettivo dell’appalto. Ad avviso dei giudici di secondo grado, vista la reciproca proposizione dell’eccezione di inadempimento, assumeva un ruolo determinante quello dell’impresa appaltatrice, con applicazione della penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’articolo 14 del contratto di appalto. La Corte d’appello ha altresi’ affermato, a proposito della clausola contrattuale n. 12, che prevedeva la ritenuta del 5% dell’importo di ogni S.A.L da parte del committente a garanzia della buona esecuzione, che tale importo non costituiva un corrispettivo, essendo piuttosto assimilabile ad una caparra confirmatoria.
3.La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di Consiglio, a norma dell’articolo 375 c.p.c., comma 2, e articolo 380 bis.1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie.
4. Il complesso motivo del ricorso di (OMISSIS) reca in premessa tre rubriche: omessa motivazione sotto il profilo della violazione degli articoli 1325, 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c.; violazione degli articoli 1175, 1362, 1375 e 1460 c.c., omessa motivazione ed erronea valutazione dell’inadempimento del condominio committente in relazione all’articolo 12 del contratto e del legittimo esercizio dell’eccezione ex articolo 1460 c.c.; violazione dell’articolo 1460 c.c., e omessa valutazione dell’articolo 14 della clausola contrattuale secondo cui “i lavori non potranno essere sospesi”. Le censure sono poi esposte contemporaneamente nel prosieguo del ricorso e si fondano sull’articolo 12 del contratto d’appalto, secondo il quale “(t)utti i pagamenti verranno effettuati entro trenta giorni dalla data del raggiungimento del suddetto importo certificato dalla direzione dei lavori”, nonche’ sull’articolo 14 dello stesso contratto, secondo cui “(q)qualora, per colpa imputabile all’impresa, non fossero rispettati i termini convenuti per la consegna dei lavori ultimati, l’impresa sara’ assoggettata ad una penale… I lavori non potranno essere sospesi per nessun motivo”. Queste due clausole, per come interpretate dai giudici del merito, avverte il ricorrente, avrebbero attribuito al condominio committente il diritto di rifiutare di corrispondere il prezzo obbligando l’appaltatore a terminare l’opera nonostante l’omesso adempimento del medesimo committente.
4.1. E’ infondata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso avanzata dal controricorrente con riguardo al requisito imposto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto il ricorso per cassazione contiene una sufficiente esposizione dei fatti di causa, dalla quale risultano le posizioni processuali delle parti, nonche’ gli argomenti dei giudici dei singoli gradi. Neppure sussiste l’inosservanza di quanto prescritto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), essendo le censure corredate dalla indicazione dei documenti sui quali si fondano.
5. Il motivo di ricorso e’ fondato nei sensi di cui alla motivazione che segue.
5.1. La sentenza della Corte d’appello di Campobasso ha affrontato motivatamente il punto della decurtazione del corrispettivo d’appalto per i lavori non eseguiti o non eseguiti a regola d’arte, oggetto dell’appello incidentale condizionato accolto; ha ritenuto in parte disattesa dal Tribunale la riconvenzionale proposta dal Condominio per i vizi e di difetti delle opere; ha comunque affermato che, fra i reciproci inadempimenti allegati, assumeva un ruolo determinante quello dell’impresa appaltatrice; ha considerato applicabile la penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo; ha fornito la propria interpretazione dell’articolo 12 del contratto di appalto circa la ritenuta del 5% dell’importo di ogni S.A.L in favore del committente a garanzia della buona esecuzione.
Manca pero’ nella sentenza impugnata la parte della motivazione riferibile ad argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione in ordine alla fondatezza della eccezione di inadempimento opposta dal Condominio (OMISSIS), al fine di rifiutare il pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo intimato da (OMISSIS), relativa all’importo di Euro 47.825,03 oltre IVA, quale corrispettivo dovuto per il quinto stato di avanzamento dei lavori di appalto dell’edificio condominiale, di cui al contratto del 18 luglio 2005. Si riscontra essenzialmente un’insufficiente valutazione unitaria e comparativa dei comportamenti dei contraenti, sia sotto l’aspetto cronologico che sotto quello della causalita’ e proporzionalita’ esistenti tra le prestazioni inadempiute, sicche’ gli esiti argomentativi si rivelano non coordinati e non collegati l’uno rispetto all’altro in un giudizio finale.
5.2. Qualora, come appare accertato nel caso in esame, in un contratto di appalto le parti abbiano previsto il versamento di acconti sul corrispettivo in favore dell’appaltatore subordinati alla contabilizzazione da parte della direzione dei lavori della quantita’ di prestazioni previste nel contratto, e non anche alla accettazione dei lavori fino a quel momento eseguiti, le singole obbligazioni di pagamento a carico del committente non sorgono contestualmente alla obbligazione dell’appaltatore all’esatto adempimento, che ha come termine di adempimento unico quello della consegna dell’opera compiuta; ne consegue che il committente inadempiente all’obbligazione di corrispondere i singoli acconti non puo’ fondatamente avvalersi dell’eccezione di inadempimento, in quanto lo stesso articolo 1460 c.c., esclude che nei contratti con prestazioni corrispettive, ove sia pattiziamente prevista la diversita’ dei termini di adempimento, il contraente tenuto per primo alla prestazione e resosi inadempiente possa giovarsi dell’exceptio inadim-pleti contractus, salva l’ipotesi del pericolo di perdere la controprestazione (Cass. Sez. 2, 28/08/2002, n. 12609; Cass. Sez. 3, 14/03/2003, n. 3787). Piuttosto, l’articolo 1662 c.c., consente al committente di controllare l’esecuzione dell’opera nel suo svolgimento e di fissare all’appaltatore un congruo termine per ovviare alle difformita’ ed ai difetti riscontrati, facolta’ che ha la funzione di consentire al committente stesso di provocare l’automatica risoluzione del contratto al momento dell’inutile compimento del decorso del termine. Altrimenti, il committente conserva comunque il diritto di ottenere l’eliminazione dei difetti a lavori ultimati, fino a quanto non provveda all’accettazione senza riserve dell’opera per i vizi palesi o non denunci tempestivamente i vizi occulti dopo la consegna dell’opera (Cass. Sez. 2, 27/08/1993, n. 9064).
Il principio che sorregge l’eccezione “inadimpleti contractus”, e che trova la sua consacrazione nella formulazione dell’articolo 1460 c.c., trae fondamento dal nesso di interdipendenza che nei contratti a prestazioni corrispettive lega le opposte obbligazioni nell’ambito di un rapporto sinallagmatico, il cui contenuto, indipendentemente da esplicite previsioni negoziali, e’ – secondo il principio interpretativo – integrativo correlato all’obbligo di correttezza delle parti (articolo 1175 c.c.) – esteso alle cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, di collaborazione, di informazione etc. Ne consegue che, in sede di valutazione comparativa delle condotte delle parti di un contratto di appalto, il giudice deve aver riguardo sia alle obbligazioni principali dedotte in contratto (e cioe’, il pagamento del compenso, per il committente, ed il compimento dell’opera, per l’appaltatore), sia a quelle cosiddette “collaterali” di collaborazione, privilegiandone l’apprezzamento quando il loro inadempimento da parte dell’obbligato abbia dato causa a quello del creditore (Cass. Sez. 2, 16/01/1997, n. 387).
Cosi’, l’appaltatore, a fronte dell’inadempimento del committente all’obbligazione di corrispondere gli acconti sul corrispettivo, puo’ a sua volta fondatamente avvalersi dell’eccezione di inadempimento e non proseguire le opere a lui commesse, giovandosi della exceptio non rite adimpleti contractus, salva la inoperativita’ della stessa nel caso di opponibilita’ della clausola contrattuale “so/ve et repete” ex articolo 1462 c.c..
Anche ai fini dell’inadempimento o del ritardo nell’adempimento ai fini del funzionamento della clausola penale ex articolo 1382 c.c., per accertare quale dei due contraenti sia inadempiente nel caso di controversia su reciproche doglianze, occorre procedere ad una valutazione necessariamente comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, tenendo conto dei precetti generali sull’imputabilita’ e l’importanza dell’inadempimento, in modo da stabilire quale dei due abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l’interesse dell’altro all’esecuzione del contratto.
5.3. La Corte d’appello, in sede di rinvio, giacche’ le parti si addebitano inadempimenti reciproci, agendo l’una contro l’altra vicendevolmente con domande contrapposte, dovra’ dunque esplicitare le ragioni, in fatto e in diritto, che consentano di stabilire, anche alla stregua delle pattuizioni di cui agli articoli 12 e 14 del contratto del 18 luglio 2005, su quale dei contraenti dovesse ricadere l’inadempimento colpevole idoneo a giustificare l’inadempimento dell’altro, in virtu’ del principio inademplenti non est adimplendum.
6. Il ricorso va percio’ accolto nei sensi di cui in motivazione. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione, la quale terra’ conto dei rilievi svolti e si uniformera’ ai richiamati principi, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione.

 

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