Vincoli che orientano la proprietà privata ad obiettivi di interesse generale

Consiglio di Stato, Sentenza|9 febbraio 2022| n. 937.

Vincoli che orientano la proprietà privata ad obiettivi di interesse generale.

Sono privi di carattere ablatorio quei vincoli che orientano la proprietà privata al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali i vincoli di inedificabilità (cd. di rispetto); essi sono destinati a interessare una generalità di beni e una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione assolta dall’intera zona in cui questi ricadono e delle sue caratteristiche intrinseche, o del rapporto con un’opera pubblica. Quando lo strumento urbanistico mira ad una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera area in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattere conformativo. Al contrario, ove imponga solo un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un’opera pubblica, lo stesso va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione (art. 42 Cost.)

Sentenza|9 febbraio 2022| n. 937. Vincoli che orientano la proprietà privata ad obiettivi di interesse generale

Data udienza 13 gennaio 2022

Integrale

Tag- parola chiave: Strumenti urbanistici – Destinazioni a viabilità, parcheggi pubblici e verde semplice – Effetti – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4913 del 2021, proposto dai signori Al. La. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Al. La. e Lo. Vi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lo. Vi. in Roma, via (…);
contro
il Comune di (omissis), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sa. Cr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il signor Ca. De Vi. in Roma, via (…);
e con l’intervento di
ad opponendum
Fa. Am. Me. – Mo. Ec. Eu., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pa. de Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…);
per la riforma
previa sospensione dell’esecutività
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno Sezione Seconda, n. 806/2021, resa tra le parti, notificata il 29 marzo 2021, pronunciata nel giudizio di primo grado sul ricorso n. r.g. 104/2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis) e di Fa. Am. Me. – Mo. Ec. Eu.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2022 il Cons. Claudio Tucciarelli e viste le istanze di passaggio in decisione depositate dagli avvocati Lo. Vi., Pa. de Ca. e Sa. Cr.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Vincoli che orientano la proprietà privata ad obiettivi di interesse generale

FATTO

1. I sig.ri Al. La. ed altri, chiedono l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della sentenza del T.A.R. Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. II, n. 806/2021, pubblicata il 29 marzo 2021, in pari data notificata, con la quale è stato rigettato il ricorso n. r.g.104/2019, proposto per l’annullamento della delibera del consiglio comunale di (omissis) n. 109 del 5 novembre 2018, pubblicata il 15 novembre 2018, recante la reiezione dell’istanza di ritipizzazione, prot. n. 31029 del 28 aprile 2017.
2. Gli appellanti, proprietari di un terreno nel Comune di (omissis), al foglio (omissis), p.lle (omissis), avevano presentato nel 2012 istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un complesso residenziale e commerciale, chiedendo altresì di usufruire del premio volumetrico di cui all’art. 5 del decreto-legge n. 70/2011, come convertito.
L’area interessata dall’intervento ricade per la maggior parte in strada di progetto, parcheggi pubblici, zona di uso pubblico a verde semplice e solo per una minima parte in zona B2 “Residenziale attuale da ristrutturare”.
Dopo che la sentenza del T.A.R. Campania, Sez. staccata di Salerno, n. 1825/2013 aveva annullato il successivo diniego comunale, ritenendo l’avvenuta formazione del titolo edilizio per silentium, il Comune procedeva all’annullamento in autotutela del silenzio-assenso formatosi, con un provvedimento impugnato dagli odierni appellanti, respinto dal T.A.R. Campania, Sezione staccata di Salerno, con la sentenza n. 1994/2014.
Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 3805/2016, respingeva l’appello, dopo avere acquisito gli esiti istruttori da parte del Comune circa le caratteristiche urbanistiche dell’area, e riconosceva che nel caso di specie si è, per la gran parte, in presenza di standard urbanistici e di vincoli conformativi, attesa la destinazione impressa al suolo dei ricorrenti e che, per altro verso, in ogni caso la decadenza dei vincoli espropriativi non comporta di per sé la “riespansione” di precedenti destinazioni di zona, potendo l’amministrazione, a determinate condizioni, reiterare il vincolo, sussistendo esclusivamente l’obbligo a suo carico di reintegrare la disciplina urbanistica, dopo la decadenza del vincolo medesimo.

 

Vincoli che orientano la proprietà privata ad obiettivi di interesse generale

Gli odierni appellanti, per le stesse aree, presentavano nel 2017 una istanza volta a ottenere la ritipizzazione urbanistica delle aree di proprietà, chiedendo conseguentemente l’individuazione, per esse, della destinazione di zona B2.
Il Comune rigettava l’istanza, con la delibera consiliare n. 109 del 5 novembre 2018, impugnata in primo grado unitamente alla proposta di diniego in precedenza formulata dal Dirigente del Settore tecnico e urbanistica il 22 ottobre 2018.
Nel giudizio davanti al T.A.R. Campania è intervenuta ad opponendum l’associazione Fa. Am. Me. – Mo. Ec. Eu..
3. Il ricorso in primo grado lamentava che:
a) alla luce dei principi sanciti in materia sia dalla Corte costituzionale (sentenze n. 348/2007; n. 349/2007; n. 181/2011) sia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) (sentenza del 29 marzo 2006, Scordino c. Italia), i vincoli gravanti sul fondo in loro comproprietà, corrispondenti non già a un’apposita classificazione generalizzata in zona F in tal senso ad opera delle NTA e della Tavola 9 del PRG, bensì ad una imposizione “lenticolare” di standard per singole aree ad opera della Tavola 6-ter del PRG di (omissis), avendo di fatto privato sine die e senza indennizzo di ogni capacità edificatoria a beneficio dell’esclusiva fruizione collettiva indifferenziata, avrebbero natura non già meramente limitativo-conformativa delle prerogative dominicali, ma sostanzialmente espropriativa, e si sarebbero dovuti, in quanto tali, considerare decaduti ai sensi dell’art. 38 (disciplina dei vincoli urbanistici) della legge regionale Campania n. 16/2004;
b) sarebbe stata operata una disparità di trattamento, in quanto nel territorio comunale di (omissis) un’area avente analoga destinazione urbanistica rispetto a quella controversa sarebbe stata riqualificata per effetto della ritenuta decadenza dei vincoli gravanti su di essa;
c) la strada di progetto contemplata dalla Tavola 6-ter del PRG di (omissis) sarebbe stata, peraltro, eseguita con tracciato parzialmente diverso da quello ab origine programmato dallo strumento urbanistico generale.
4. La sentenza del T.A.R. impugnata con l’odierno ricorso in appello ha in primo luogo disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione dell’interveniente ad opponendum, sollevata dai ricorrenti, alla luce delle pronunce di appello che già avevano riconosciuto proprio all’associazione Fare Ambiente la legittimazione a intervenire in analoghi giudizi.
La sentenza, nel merito, ha disatteso le doglianze volte a contestare sotto svariati profili la natura conformativa, anziché espropriativa, dei vincoli gravanti sul fondo in comproprietà dei proponenti. A tal fine, la sentenza impugnata si è avvalsa della relazione istruttoria comunale relativa alle destinazioni urbanistiche ivi indicate con riguardo alle particelle interessate.

 

Vincoli che orientano la proprietà privata ad obiettivi di interesse generale

Tali destinazioni integrano per il T.A.R. gli estremi non già dei vincoli espropriativi, bensì dei vincoli conformativi, come già acclarato nel giudizio (primo grado e appello), instaurato dai ricorrenti avverso il provvedimento con il quale il Comune di (omissis) aveva annullato d’ufficio il silenzio assenso.
Le destinazioni a viabilità di progetto infracomunale, parcheggi pubblici e verde semplice, riservate dalla Tavola 6-ter del PRG di (omissis) ai cespiti immobiliari in comproprietà dei ricorrenti, secondo la sentenza impugnata, sono state correttamente inquadrate dall’amministrazione resistente a guisa di vincoli conformativi sottratti, come tali, al limite decadenziale quinquennale.
A tal fine il T.A.R. ha richiamato la giurisprudenza amministrativa che distingue tra vincoli di carattere generale e vincoli puntuali su singoli beni (solo questi ultimi avrebbero natura ablatoria) e ha considerato le diverse destinazioni urbanistiche nel caso di specie.
La sentenza impugnata ha inoltre disatteso quanto sostenuto dai ricorrenti, per i quali la Tavola 6-ter del PRG del Comune di (omissis) non recherebbe una zonizzazione in senso proprio e, quindi, non comporterebbe l’imposizione di vincoli conformativi.
Il T.A.R. ha inoltre respinto il motivo relativo alla disparità di trattamento, sia per le differenze tra fattispecie citate, sia perché il termine di raffronto consisterebbe in atti non conformi a legge.
Non è stato considerato fondato, in quanto non assistito da adeguato supporto probatorio, il profilo di censura in base al quale la strada di progetto contemplata dalla Tavola 6-ter del PRG di (omissis) sarebbe stata eseguita con tracciato parzialmente diverso da quello ab origine programmato dallo strumento urbanistico generale.

 

Vincoli che orientano la proprietà privata ad obiettivi di interesse generale

5. Il ricorso in appello si affida ai seguenti motivi.
5.1. La sentenza impugnata avrebbe pretermesso lo scrutinio del primo, del secondo e del terzo motivo di gravame con cui i ricorrenti avevano evidenziato che sarebbe indifferente la distinzione tra vincoli espropriativi e vincoli conformativi, venendo invece in rilievo i vincoli che comportano la inedificabilità privata quali vincoli urbanistici ex artt. 38 e 39 della legge regionale campana n. 16/2004 sul governo del territorio e l’assoluta particolarità della previsione di piano che governa l’edificazione nella fattispecie in esame.
5.2. Il T.A.R. avrebbe sconfessato il proprio orientamento precedente circa il difetto di legittimazione dell’interveniente ad opponendum né avrebbe operato alcuna valutazione né dato prova in concreto dell’incidenza del possibile danno all’ambiente, onere che neppure l’associazione intervenuta avrebbe assolto. Al contrario, ad avviso degli appellanti non risulterebbe che la ritipizzazione possa interferire con gli interessi ambientali.
5.3. Gli appellanti negano inoltre che sul carattere conformativo dei vincoli si sia formato il giudicato a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3805/2016; all’argomento sarebbero state infatti dedicate dalla sentenza affermazioni ulteriori e non strettamente necessarie per dirimere la controversia nei limiti delle domande proposte.
Per di più, il Consiglio di Stato avrebbe riconosciuto che l’area di proprietà degli appellanti è per la maggior consistenza (quasi totalmente) a standard. Una volta scaduti i vincoli espropriativi, all’amministrazione spetterebbe comunque di reintegrare la disciplina urbanistica, facendo chiarezza circa l’eventuale rinnovo degli standard urbanistici ovvero la loro rinuncia. La sentenza impugnata, errando, avrebbe ritenuto acclarato ciò che non lo era.
Inoltre, gli appellanti rappresentano i vizi logici che affliggerebbero gli argomenti della sentenza in ordine alle singole particelle di loro proprietà . Al contrario, i vincoli imposti sulle aree precluderebbero ai privati lo ius edificandi, tanto più che, per il vincolo a strada di progetto e per quello a parcheggio pubblico, le NTA assegnerebbero esclusivamente all’ente pubblico ogni capacità realizzativa e che le aree destinate a verde pubblico non consentono un’estrinsecazione, sia pur minima, del diritto dominicale. Se l’ente pubblico vuole destinare un’area a uso pubblico dovrebbe procurarne l’espropriazione, non potendo altrimenti costringere il proprietario a comprimere il suo godimento al di là del contenuto minimo essenziale della proprietà . La logica dominicale sarebbe incompatibile con la funzione cui dette opere sono destinate.
In terzo luogo, i ricorrenti contestano l’indicazione del terreno di proprietà nella tavola 9 di P.R.G., che reca la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, in zona “B2”, mentre nella tavola 6 lo stesso terreno è ricompreso nelle aree a standard. Contestano inoltre gli argomenti spesi dalla sentenza impugnata in favore della integrazione tra le due tavole. Né il Piano del Comune di (omissis) disciplina l’utilizzo fondiario tramite un percorso perequativo.

 

Vincoli che orientano la proprietà privata ad obiettivi di interesse generale

5.4. Gli appellanti contestano poi gli argomenti svolti nella sentenza del T.A.R. avverso la disparità di trattamento rispetto a vicenda analoga in cui era stata ammessa la ritipizzazione dell’area interessata. La sentenza del T.A.R. impugnata avrebbe dovuto, invece, considerare l’identità della disciplina urbanistica nelle due ipotesi e quanto riconosciuto a posizioni giuridiche di altri soggetti in modo legittimo.
5.5. Gli appellanti contestano: l’attribuzione fatta dalla sentenza impugnata degli oneri probatori e della considerazione, in fatto, delle modifiche del tratto di viabilità pubblica facente parte della proprietà Landi rispetto alla originaria previsione di Piano; l’effettiva consistenza degli standard nell’attuazione delle aree; l’avvenuta realizzazione di una strada di collegamento, ora denominata Via Garigliano, su aree già di proprietà degli appellanti, che il Comune, nel respingere l’istanza di ritipizzazione, assume essere già di sua proprietà . Sarebbe dimostrato per tabulas che la strada di progetto contemplata dalla Tavola 6-ter del PRG di (omissis) è stata eseguita con un tracciato parzialmente diverso da quello ab origine programmato dallo strumento urbanistico generale.
5.5. Gli appellanti ripropongono quindi i motivi su cui fonda il ricorso introduttivo del giudizio in primo grado, a loro avviso non esaminati adeguatamente dal Tribunale:
– il primo motivo riguarda la distinzione tra vincoli conformativi e vincoli espropriativi, su cui si sarebbe fondato l’atto comunale impugnato, omettendo di considerare quanto sostenuto dalla Corte costituzionale e dalla Corte EDU a presidio del diritto di proprietà e della capacità edificatoria;
– il secondo motivo investe il rilievo da attribuire alla espropriazione di valore e all’incidenza che avrebbe la natura particolare (c.d. lenticolare) della limitazione concretamente apportata al diritto di proprietà, da ricondurre all’espropriazione, alla stregua della distinzione tra area e zona. Ciò che rileverebbe sarebbe l’effettiva edificabilità o meno di un terreno e l’esistenza di un vincolo a un utilizzo meramente pubblicistico;
– il terzo motivo è volto, sulla base della giurisprudenza, a evidenziare che l’area di proprietà dei ricorrenti, come certificato dall’ente, sarebbe da oltre cinquant’anni destinata e vincolata ad ospitare standard urbanistici e così inquadrata nei c.d. “beni pubblici a fruizione collettiva”. Siffatto vincolo, che non potrebbe non essere considerato espropriativo, comunque, genererebbe la dedotta inedificabilità privata e di tale vincolo, quale che ne sia la qualificazione, dovrebbe predicarsi la decadenza, sia per disposto di legge (art. 38, L.R. Campania n. 16/2004), sia per omologazione ai principi costituzionali e unionali.
6. Il Comune di (omissis) ha depositato una propria memoria del 27 giugno 2021.
7. Gli appellanti hanno depositato proprie note di udienza del 30 giugno 2021.
8. Con ordinanza n. 3696/2021 (camera di consiglio del 1° luglio 2021), questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare.

 

Vincoli che orientano la proprietà privata ad obiettivi di interesse generale

DIRITTO

9. Il Collegio deve innanzi tutto esaminare, data l’evidente priorità logico-giuridica, l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad opponendum dell’associazione “Fare Ambiente MEE Movimento ecologista europeo”, già sollevata dagli appellanti nel giudizio in primo grado e riproposta con il secondo motivo di appello.
Questa stessa Sezione ha avuto modo di sintetizzare gli approdi giurisprudenziali in argomento con la propria sentenza n. 3805/2016, con cui ha respinto l’appello presentato dagli odierni appellanti avverso la sentenza del T.A.R. che aveva respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento che aveva annullato in autotutela il silenzio-assenso comunale.
E difatti, la giurisprudenza amministrativa si è occupata, anche di recente, dei presupposti di ammissibilità dell’intervento nel giudizio amministrativo (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 gennaio 2015, n. 1, e 2 novembre 2015, n. 9; Sez. III, 4 febbraio 2016, n. 442) e ha ribadito che la valutazione della legittimazione dell’intervento nel giudizio di appello va compiuta avendo riguardo alla posizione che avrebbe assunto la parte rispetto alla lite in primo grado. Essa ha inoltre precisato le seguenti condizioni di ammissibilità da soddisfare:
– che “la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione”, nel senso che “la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non nella mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati” (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2015 cit; sez. IV, 16 novembre 2011 n. 6050);
– che “l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati” cioè che “non siano configurabili conflitti interni all’associazione… che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio” (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2015 cit.; tuttavia, per ulteriori precisazioni, sez. IV, 18 novembre 2013 n. 5451, con la quale, approfondito il concetto di “interesse collettivo” e tenutolo distinto da quello di “interesse superindividuale”, si è anche affermato che “l’ente, godendo di una titolarità sua propria di posizione giuridica soggettiva, gode ex se di legittimazione ad agire e può anche rappresentarsi il caso che la sua azione, volta alla tutela dell’interesse collettivo della categoria, possa porsi in contraddizione/contrasto, con l’interesse del singolo componente della collettività “).
Con riferimento alla legittimazione attiva di singole associazioni o comitati, la giurisprudenza, pur riconosciuta la legittimazione processuale “speciale” alle sole associazioni riconosciute ex art. 310 del d.lgs. n. 152/2006 e art. 139 del d.lgs. n. 206/2005 (Cons. Stato, sez. IV, 16 giugno 2011 n. 3662), ha tuttavia riconosciuto la legittimazione attiva anche a “comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l’ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti” su un territorio circoscritto, oppure di “sodalizi che, pur se articolati, o non possiedono strutture locali, o s’incentrino in forma non occasionale su dati settori di mercato o per argomenti o esigenze consumistiche stabili, e via di seguito”, purchè “perseguano nel loro oggetto statutario ed in modo non occasionale obiettivi di tutela” delle predette esigenze (Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2010 n. 6554 e 23 maggio 2011 n. 3107; sez. III, 8 agosto 2012 n. 4532).
In questo secondo caso, si è osservato (Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36) che “ciò che sostanzia la posizione di chi – associazione o singolo individuo – agisce in giudizio per la tutela del bene ambiente, è la titolarità di un interesse collettivo (in questo caso come “interesse di tutti” gli aderenti, e dunque come mera somma di interessi legittimi) ovvero un singolo interesse legittimo. Ed il criterio della “vicinitas”, talora utilizzato per “individuare la differenziazione delle posizioni azionate e radicare la legittimazione dei singoli per la tutela del bene ambiente” (così Cons. Stato, sez. VI, n. 6554/2010), risulta rispondente non già alla definizione della legittimazione attiva (che deriva da una posizione sostanziale in altro modo individuata), quanto più propriamente dell’interesse ad agire”.
Tali principi hanno già trovato applicazione nei confronti dell’associazione Fare Ambiente Mee, cui è stata riconosciuta la corrispondenza tra gli obiettivi posti dal proprio statuto a tutela dell’ambiente e le questioni relative alla conferma degli standard urbanistici a beneficio della collettività locale e, in particolare, alla destinazione a verde pubblico (v. da ultimo Cons. St., Sez. IV, n. 438/2022).
Ciò con specifico riguardo al contenzioso riguardante interventi di carattere urbanistico nel Comune di (omissis) (v., da ultimo Cons. St., Sez. IV, n. 438/2022).
La sentenza del T.A.R. Campania qui impugnata ha ponderato tale corrispondenza sulla base della documentazione versata in atti dall’associazione, che corrobora le conclusioni cui tale sentenza è pervenuta in ordine all’ammissibilità dell’intervento dell’associazione.
Il T.A.R. si è così orientato, disattendendo un proprio precedente orientamento di segno diverso ma aderendo alla citata giurisprudenza del Consiglio di Stato in argomento.
Non vi sono pertanto, alla luce della giurisprudenza richiamata, ragioni per discostarsi dalla coerente ammissione dell’intervento dell’associazione decisa dal giudice di primo grado, legittimata e titolare di uno specifico interesse ad intervenire ad opponendum nel giudizio in primo grado e nel presente giudizio.
10. Quanto al merito dell’appello, va sottolineato in termini generali che la richiesta di ritipizzazione di un’area, con assegnazione a essa di una diversa destinazione, è sottoposta all’esame necessariamente discrezionale dell’amministrazione nel valutarne l’eventuale accoglimento.
10.1. Il primo motivo del ricorso è infondato: la sentenza del TAR ha chiarito, sebbene raggruppando le diverse censure (accomunate tuttavia dalla medesima ratio) in un’unica argomentazione focalizzata sulla natura dei vincoli gravanti sull’area. A fronte di quanto sostenuto dagli appellanti (irrilevanza della distinzione tra vincolo conformativo e vincolo espropriativo e, al contrario, rilevanza sostanziale dei limiti alla edificabilità ), che giungono ad affermare la natura ablatoria dei vincoli esistenti, la sentenza impugnata ha opposto una chiara confutazione, riconoscendo invece il carattere conformativo dei vincoli.
Il T.A.R., con la sentenza appellata, ha infatti chiaramente acclarato la natura di vincolo conformativo che interessa l’area per cui è causa e, così facendo, ha respinto ogni diversa ricostruzione avanzata dai ricorrenti.
Ne consegue che è infondato anche il quinto gruppo di motivi dell’appello, con cui vengono riproposti i primi tre motivi del ricorso in primo grado, nel presupposto errato che non siano stati trattati dalla sentenza impugnata.
10.2. Le aree censite in catasto al Foglio 18, particelle n. 312, 313, 314, 315, 317, 447 e 451, ricadono, secondo il vigente strumento urbanistico, per la maggior consistenza in strada di progetto, parcheggi pubblici, zona di uso pubblico a verde semplice e solo per la minor parte (all’incirca 1/3 dell’intera area) in zona B2 “Residenziale attuale da ristrutturare”.
Peraltro, come questa Sezione ha già stabilito proprio con riferimento al ricorso presentato dagli odierni appellanti per l’annullamento della sentenza del T.A.R. per la Campania, sede staccata di Salerno, Sezione I, n. 1994 del 21 novembre 2014, concernente l’annullamento in via di autotutela del silenzio-assenso, effettivamente nel caso di specie si è, per la gran parte, “in presenza di standard urbanistici e di vincoli conformativi, attesa la destinazione impressa al suolo dei ricorrenti (Cons. Stato, sez. IV, 1 ottobre 2007 n. 5059, secondo la quale “le destinazioni a parco urbano, a parcheggio e a viabilità non comportano automaticamente l’ablazione dei suoli”, e dunque non costituiscono vincoli espropriativi o a contenuto espropriativo); – per altro verso,…in ogni caso la decadenza dei vincoli espropriativi non comporta ex se la “riespansione” di precedenti destinazioni di zona, potendo l’amministrazione procedere, a determinate condizioni, a reiterazione del vincolo (Corte Cost., 20 maggio 1999 n. 179 e 18 dicembre 2001 n. 411), e comunque sussistendo solo l’obbligo a suo carico di reintegrare la disciplina urbanistica, dopo la decadenza del vincolo (Cons. Stato, sez. IV, 19 luglio 2011 n. 4304; 13 ottobre 2010 n. 7493; 14 febbraio 2005 n. 432)” (Cons. St., Sez. IV, n. 3805/2016).
Correttamente, la sentenza impugnata ha evidenziato che su tali affermazioni si è ormai formato il giudicato.
In particolare, anche la destinazione di “area a verde pubblico – verde urbano” costituisce espressione della potestà conformativa del pianificatore, avente validità a tempo indeterminato (v. ad es. Cons. St., Sez. IV, n. 2159/2008; Sez. II, n. 476/2020).
Non è dunque contestabile quanto stabilito dalla sentenza qui impugnata del T.A.R. Campania, con cui è stato ulteriormente confermato che le destinazioni a viabilità, parcheggi pubblici e verde semplice, riservate dalla Tavola 6-ter del PRG di (omissis) ai cespiti immobiliari in comproprietà degli odierni appellanti sono state correttamente inquadrate dall’amministrazione resistente a guisa di vincoli conformativi, sottratti, come tali, al limite decadenziale quinquennale. Sono privi del carattere ablatorio quei vincoli che orientano la proprietà privata al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali i vincoli di inedificabilità, c.d. “di rispetto”, a tutela di una strada esistente, a verde attrezzato, a parco, a zona agricola di pregio, verde, (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 3 dicembre 2010, n 853123 dicembre 2010, n. 9772; 13 luglio 2011, n. 4242; 19 gennaio 2012, n. 244; 1° luglio 2015, n. 3256).
Tali vincoli conformano la proprietà privata perché sono destinati a interessare una generalità di beni e una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione assolta dall’intera zona in cui questi ricadono e delle sue caratteristiche intrinseche, o del rapporto con un’opera pubblica, quali, per l’appunto, le destinazioni a viabilità, a verde o a parcheggi.
La sentenza impugnata è di conseguenza pervenuta alla reiezione del ricorso, tenendo conto delle diverse funzioni e destinazioni impresse alle aree in questione dallo strumento urbanistico che, prive di natura espropriativa, non sono soggette a scadenze temporali o a necessarie reiterazioni (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1° luglio 2015, n. 3256).
Sono pertanto condivise dalla Sezione, proprio perché in linea con la giurisprudenza in materia, le determinazioni cui la sentenza è giunta sia per la destinazione a viabilità di progetto infracomunale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 giugno 2018, n. 3930; Cons. St., Sez. VI, n. 8384/2020), sia per la destinazione a verde (Cons. St., Sez. II, n. 8614/2019; Sez. II, n. 111/2022; nel medesimo senso cfr., ex aliis, Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 19 settembre 2019, n. 6241, e Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 17 maggio 2019, n. 3190) sia ancora per la destinazione a strada di progetto, ai sensi della Tavola 6 del PRG di (omissis) (v. Cons. St., Sez. IV, 5 aprile 2018, n. 2110 che, proprio con riferimento al PRG del Comune di (omissis), ha ribadito che le aree interessate “sono gravate da vincoli aventi natura conformativa, essendo consentita la realizzazione da parte dei privati in regime di economia di mercato, con la conseguente preclusione alla riespansione della disciplina dettata nella Tavola n. 9 del PRG”).
Analogamente, con riguardo alla destinazione a parcheggi pubblici ai sensi della Tavola 6 del PRG di (omissis), Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 2018, n. 1956, ha confermato che “si è in presenza di un vincolo conformativo, essendo consentita la realizzazione da parte dei privati in regime di economia di mercato, con la conseguente preclusione alla riespansione della disciplina dettata nella Tavola n. 9 del PRG”.
La sentenza da ultimo citata (e similmente la sentenza della Sezione IV, n. 2110/2018) ha avuto modo di chiarire ulteriormente l’efficacia delle previsioni della Tavola 6 ter del PRG di (omissis) e la conseguente imposizione di vincoli conformativi sul comparto territoriale da essa disciplinato, siccome integrantisi con quelle della Tavola 9, al fine di assicurare, pure entro una zona (B2 – “Residenziale attuale da ristrutturare”) non elettivamente riservata ad attrezzature collettive, il complessivo bilanciamento tra carichi insediativi e standard urbanistici.
A tali conclusioni, in ragione dell’ormai consolidata giurisprudenza, la Sezione intende attenersi.
Il terzo gruppo di motivi è quindi infondato.
10.3. Analoga è la sorte del quarto gruppo di motivi, relativi alla asserita disparità di trattamento. Non ricorrono i presupposti per riconoscere tale disparità, così come ritenuto dalla sentenza impugnata, se non altro perché non sono state date adeguate evidenza e dimostrazione dei tratti di identità tra le due fattispecie considerate dai ricorrenti.
10.4. Il quinto gruppo di motivi è, analogamente, privo di fondamento. Non sussistono elementi per ravvisare i vizi dedotti della sentenza impugnata circa l’inadeguato supporto probatorio relativo alla realizzazione della strada di progetto contemplata dalla Tavola 6 ter del PRG di (omissis) con tracciato parzialmente diverso da quello ab origine programmato dallo strumento urbanistico generale.
11. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
La condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, a favore del Comune, segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo. Tra le altre parti vanno compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 4913/2021, come in epigrafe proposto, respinge l’appello.
Condanna l’appellante a rifondere in favore del Comune di (omissis) le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000 (quattromila). Compensa le spese del presente giudizio nei confronti dell’associazione Fare Ambiente MEE Movimento ecologista europeo.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere
Claudio Tucciarelli – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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