Vizi delle opere eseguite in virtù di contratto di appalto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 ottobre 2022| n. 31378.

Vizi delle opere eseguite in virtù di contratto di appalto

In caso di vizi delle opere eseguite in virtù di contratto di appalto, dal rifiuto opposto dal committente all’impegno assunto dall’appaltatore, dopo la consegna delle opere, di eliminazione dei difetti, il giudice non può far discendere automaticamente l’esigibilità del credito di quest’ultimo dovendo, piuttosto, valutare comparativamente il comportamento delle parti ed accertare se sia contraria a buona fede la mancata cooperazione del committente rispetto al rimedio proposto dall’appaltatore, alla stregua tanto delle obbligazioni principali del contratto di appalto, quanto di quelle collaterali di collaborazione e, comunque, considerando che il committente non può dirsi obbligato ad adempiere se non dopo l’effettiva esecuzione dell’intervento diretto ad eliminare i difetti e le difformità dell’opera.

Ordinanza|24 ottobre 2022| n. 31378. Vizi delle opere eseguite in virtù di contratto di appalto

Data udienza 11 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Appalto – Rifiuto del pagamento o subordinazione del pagamento del corrispettivo all’eliminazione dei vizi dell’opera ex art. 1460 c.c. – Ammissibilità da parte del committente – Rifiuto di adempiere non contrario alla buona fede – Spesa occorrente per l’eliminazione delle difformità proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all’appaltatore o che subordina a tale eliminazione – Verifica da parte del giudice

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21262-2017 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.N.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonche’ contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1604/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Vizi delle opere eseguite in virtù di contratto di appalto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La (OMISSIS) s.r.l. ha notificato alla (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS) s.a.s.) in data 8 settembre 2017 ricorso, articolato in tre motivi, avverso la sentenza n. 1604/2016 della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 12 luglio 2016.
La (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) ha notificato in data 17 ottobre 2017 controricorso contenente altresi’ ricorso incidentale in unico motivo nei confronti di (OMISSIS).
(OMISSIS) ha resistito con controricorso al ricorso incidentale contro di lui rivolto.
2. Il Tribunale di Verona con sentenza del 23 dicembre 2011, accogliendo la domanda della (OMISSIS) s.n.c. per la corresponsione del prezzo di un appalto avente ad oggetto l’intonacatura di un fabbricato, condanno’ i convenuti (OMISSIS) s.r.l. e architetto (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 29.564,85 oltre interessi.
La Corte d’appello di Venezia ha poi accolto il gravame formulato dall’architetto (OMISSIS), dichiarandone il “difetto di legittimazione passiva”, sul presupposto che i lavori erano stati commissionati all’appaltatrice (OMISSIS) s.n.c. con la scrittura privata dell'(OMISSIS) dalla sola (OMISSIS) s.r.l. E’ stato invece rigettato l’appello della stessa (OMISSIS) s.r.l., reputando la Corte di Venezia, al pari del primo giudice: che fosse illegittimo il rifiuto opposto dalla committente alla (OMISSIS) s.n.c. al fine di consentire alla appaltatrice di eliminare i lamentati difetti delle opere, precisando che la (OMISSIS) s.r.l. si era limitata a chiedere il rigetto della domanda, e non anche la riduzione del prezzo; che l’eccezione di inadempimento era contraria a buona fede, proprio per avere la committente rifiutato l’offerta della appaltatrice di porre rimedio ai vizi a sue spese; che la CTU aveva rilevato i segni lasciati dalle riprese e dalle tracce sull’intonaco colorato e la non uniformita’ delle superfici cromatiche, difetti eliminabili anche con la soluzione proposta dalla (OMISSIS) s.n.c.; che non tutti i difetti riscontrati fossero addebitabili alla (OMISSIS) s.n.c., essendo alcuni dovuti alla mancanza di intonaco.

Vizi delle opere eseguite in virtù di contratto di appalto

3. La trattazione dei ricorsi e’ stata fissata in camera di Consiglio, a norma dell’articolo 375 c.p.c., comma 2, e articolo 380 bis.1 c.p.c.
Hanno depositato memorie la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.n.c.
4. Il primo motivo del ricorso principale della (OMISSIS) s.r.l. deduce la violazione dell’articolo 115 c.p.c., per l’affermazione contenuta a pagine 5 della sentenza impugnata, secondo cui la prospettazione difensiva della (OMISSIS) s.n.c. che i vizi delle opere “non hanno determinato alcun pregiudizio alla committenza… non e’ stata contestata da convenuti (v. verbale dell’udienza 20/11/2009”). La ricorrente principale riporta dapprima il contenuto del verbale dell’udienza 20 novembre 2009, nella quale il difensore della (OMISSIS) s.n.c. dichiarava che la propria assistita era disposta “a rimediare agli inconvenienti a propria cura e spese a patto che controparte versi l’importo ancora a debito, posto che le unita’ immobiliari sono gia’ state vendute e i corrispettivi incassati”. Poi viene trascritto il primo motivo dell’appello della (OMISSIS) s.r.l. ed allegato che “i compromessi” intervenuti con gli acquirenti delle singole porzioni di edificio prevedevano un prezzo “al grezzo”, cioe’ senza intonaci esterni ed interni, e percio’ la (OMISSIS) s.r.l., anche per conto dei medesimi acquirenti, aveva commissionato i lavori alla (OMISSIS) s.n.c.
Il secondo motivo del ricorso principale della (OMISSIS) s.r.l. deduce la violazione dell’articolo 1662 c.c., comma 2, articolo 1665 c.c., comma 5, articoli 1667 e 1668 c.c. Si assume che fosse pacifico che i lavori eseguiti dalla (OMISSIS) s.n.c. non erano stati accettati dalla (OMISSIS) s.r.l., che “le difformita’ cromatiche nell’intonaco, evidenti dopo che erano stati tolti i ponteggi, c’erano, dal momento che l’appaltatrice si (era) sempre offerta di eliminarle, mediante interventi localizzati di tinteggiatura”, e che la appaltatrice avrebbe potuto procedere direttamente alla eliminazione senza che occorresse alcun consenso della committente, non trattandosi di vizi riscontrati dopo l’accettazione delle opere.

Vizi delle opere eseguite in virtù di contratto di appalto

Il terzo motivo del ricorso principale della (OMISSIS) s.r.l. deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo, costituito dal riconoscimento da parte di (OMISSIS) s.n.c. dei vizi per le difformita’ cromatiche, sicche’ l’appaltatrice non avrebbe dovuto alcuna adesione della committente per procedere ai lavori eliminativi degli stessi difetti.
4.1. I tre motivi del ricorso principale della (OMISSIS) s.r.l., da esaminare congiuntamente perche’ connessi, si rivelano fondati nei sensi di cui alla motivazione che segue.
4.2. Nella causa in esame, l’appaltatrice (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) ha chiesto il pagamento del corrispettivo, essendo avvenuta la consegna dell’opera, mentre la committente (OMISSIS) s.r.l. ha dedotto di aver rifiutato detto pagamento perche’ subordinato all’eliminazione dei vizi. L’appaltatrice ha riconosciuto la sussistenza dei vizi della prestazione eseguita e, ammettendo la propria responsabilita’, ha assunto l’impegno di eliminarli, proponendo i rimedi idonei ad escludere in modo definitivo gli inconvenienti, ma sua volta subordinando l’esecuzione di tali rimedi al previo versamento del prezzo ancora dovuto. La Corte d’appello di Venezia ha concluso che l’eccezione di inadempimento cosi’ spiegata dalla (OMISSIS) s.r.l. era contraria a buona fede, per avere la committente rifiutato alla appaltatrice il consenso a porre rimedio ai vizi a sue spese.
La controricorrente (OMISSIS) s.n.c. riferisce che la convenuta aveva respinto l’offerta di eliminazione dei difetti perche’ era venuta meno la fiducia nell’appaltatrice e non era garantita la definitiva soluzione dei problemi.
4.3. Ora, in tema di appalto, il committente puo’ legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all’eliminazione dei vizi dell’opera, invocando l’eccezione di inadempimento prevista dall’articolo 1460 c.c., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purche’ il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l’eliminazione delle difformita’ sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all’appaltatore o che subordina a tale eliminazione (ex multis, Cass. Sez. 6 – 2, 26/11/2013, n. 26365). Il rifiuto di corrispondere il prezzo opposto dal committente, che faccia valere la garanzia per i difetti dell’opera di cui all’articolo 1668 c.c., comma 1 e’ legittimo, in attuazione del principio inadimplenti non est adimplendum, fino a quando i vizi non siano stati eliminati, giacche’ solo l’avvenuta eliminazione dei medesimi vizi rende liquido ed esigibile il credito dell’appaltatore (Cass. Sez. 2, 08/05/1981, n. 3006; Cass. Sez. 2, 19/02/1981, n. 1036; Cass. Sez. 2, 29/05/1980, n. 3542; Cass. Sez. 3, 13/11/1973, n. 3005; Cass. Sez. 1, 25/03/1969, n. 955; Cass. Sez. 1, 5/03/1956, n. 768; arg. anche da Cass. Sez. 3, 14/10/1970, n. 2026). L’articolo 1662 c.c. consente, peraltro, al committente di controllare l’esecuzione dell’opera nel suo svolgimento e di fissare all’appaltatore un congruo termine per ovviare alle difformita’ ed ai difetti riscontrati, facolta’ che ha la funzione di consentire al committente stesso di provocare l’automatica risoluzione del contratto al momento dell’inutile compimento del decorso del termine. Altrimenti, il committente conserva comunque il diritto di ottenere l’eliminazione dei difetti a lavori ultimati, fino a quanto non provveda all’accettazione senza riserve dell’opera per i vizi palesi o non denunci tempestivamente i vizi occulti dopo la consegna dell’opera (Cass. Sez. 2, 27/08/1993, n. 9064).
Ne consegue che, allorche’, come in questo giudizio, essendo gia’ avvenuta la consegna dell’opera, l’appaltatore riconosca la sussistenza dei vizi della prestazione eseguita e, ammettendo la propria responsabilita’, assuma l’impegno di eliminarli (previo pagamento del saldo), proponendo rimedi potenzialmente idonei ad escludere in modo definitivo gli inconvenienti, tale dichiarazione unilaterale si configura come proposta di novazione dell’obbligazione di garanzia (alle condizioni date e non ancora compiutamente definite), novazione che si ha per conclusa solo con il successivo accordo tra le parti, ancorche’ configurabile per fatti concludenti (Cass. Sez. 3, 19/03/2009, n. 6670; Cass. Sez. 1, 26/06/1995, n. 7216).
La responsabilita’ dell’appaltatore per i difetti dell’opera lascia, invero, al committente la scelta tra i rimedi indicati dall’articolo 1668 c.c., comma 1, ovvero l’eliminazione dei vizi a spese (non da parte) dell’appaltatore, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno. Tale scelta rimessa al committente e’ stata da ultimo qualificata nella giurisprudenza di questa Corte come forma di esercizio di un “diritto potestativo” (Cass. Sez. 2, 04/08/2022, n. 2421), del tutto indipendente, percio’, dalla volonta’ dell’appaltatore.
Allorche’ il committente richieda che le difformita’ o i difetti siano eliminati a spese dell’appaltare, il giudice dispone condanna da eseguirsi nelle forme previste dall’articolo 2931 c.c..
Le prestazioni di cui l’articolo 1668 c.c. fa obbligo all’appaltatore non sono, pertanto, prestazioni di opera: cio’ non impedisce, tuttavia, che l’appaltatore possa offrirsi di eliminare i difetti, libero restando il committente di accettare l’offerta oppure di pretenderne l’eliminazione a spese di quello, oppure la riduzione del corrispettivo o addirittura la risoluzione.
La facolta’ di scelta che la disposizione dell’articolo 1668 c.c. lascia al committente non comporta nemmeno che, nell’ipotesi che il committente richieda l’eliminazione dei vizi, i lavori debbano eseguirsi a suo rischio, sicche’ comunque questi non e’ tenuto ad adempiere la sua obbligazione se non dopo l’effettiva esecuzione dell’intervento diretto ad eliminare i difetti e le difformita’ dell’opera (Cass. Sez. 1, 15/03/1956, n. 768).
Cio’ premesso, la disciplina stabilita dall’articolo 1665 c.c. per il diritto dell’appaltatore al pagamento del corrispettivo non si sottrae, come gia’ considerato, alla regola generale secondo la quale il principio inadimplenti non est adimplendum va applicato secondo buona fede, mirando a conservare, in caso di inadempimento di una delle parti, l’equilibrio sostanziale e funzionale del negozio, e percio’ richiedendo quel giudizio sulla ragionevolezza del rifiuto di adempiere, espresso dall’articolo 1460 c.c., comma 2.
Pertanto, in presenza di un rifiuto opposto dal committente sia al pagamento del prezzo prima della eliminazione dei vizi delle opere da parte dell’appaltatore, sia alla proposta di eliminazione dei difetti avanzata, dopo la consegna delle opere, dall’appaltatore (nella specie, peraltro condizionata al pagamento del saldo del corrispettivo), il giudice non puo’ far discendere automaticamente l’esigibilita’ del credito dell’appaltatore dall’impegno assunto dallo stesso ad eliminare i vizi, dovendo, piuttosto, valutare comparativamente il comportamento delle parti ed accertare se sia contraria a buona fede la mancata cooperazione del committente rispetto al rimedio proposto dal committente, alla stregua tanto delle obbligazioni principali del contratto di appalto, quanto di quelle collaterali di collaborazione, e comunque considerando che il committente non puo’ dirsi obbligato ad adempiere se non dopo l’effettiva esecuzione dell’intervento diretto ad eliminare i difetti e le difformita’ dell’opera.

Vizi delle opere eseguite in virtù di contratto di appalto

Altrimenti, ove, come nella specie, il committente alleghi i difetti dell’opera soltanto a fondamento di una eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c., al fine di conseguire il rigetto integrale della domanda dell’appaltatore volta al pagamento del corrispettivo e dunque di paralizzare la pretesa avversaria, senza contestualmente sperimentare in via riconvenzionale alcuno dei rimedi offerti dall’articolo 1668 c.c., occorre quindi valutare l’oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento all’intero equilibrio del contratto, dovendo il giudice del merito accertare se la spesa occorrente per eliminare i vizi dell’opera sia proporzionata a quella che il committente rifiuta percio’ di corrispondere all’appaltatore e restando eventualmente il medesimo committente comunque tenuto a corrispondere il prezzo dovuto per i lavori esenti da vizi (arg. da Cass. Sez. 2, 20/03/2012, n. 4446; Cass. Sez. 2, 13/02/2008, n. 3472; Cass. Sez. 2, 13/03/2007, n. 5869; Cass. Sez. 2, 17/05/2004, n. 9333; Cass. Sez. 2, 01/07/2002, n. 9517; Cass. Sez. 2, 26/05/1998, n. 5231; Cass. Sez. 2, 23/07/1988, n. 4747).
5. Il ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS) s.n.c. nei confronti di (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 116 c.p.c. e 2730 e 2733 c.c., censurando la sentenza della Corte d’appello di Venezia nella parte in cui ha ritenuto il (OMISSIS) estraneo alla vicenda contrattuale dedotta in causa. La (OMISSIS) s.n.c. ha esposto che la lettera del 7 luglio 2006 inviata dall’architetto (OMISSIS) in risposta alla richiesta di pagamento del 27 giugno 2006 (lettera nella quale il mittente dichiarava di essere estraneo al conferimento dell’appalto), non puo’ costituire prova a favore dell’autore della missiva e comunque rivelava valore confessorio (in quanto il (OMISSIS) riconosceva di essere “solo uno dei “tanti proprietari”). La Corte d’appello avrebbe altresi’ dovuto considerare che il dimostrato pagamento dell’acconto di Euro 10.000,00 da parte del (OMISSIS) costituiva ulteriore “elemento di prova della legittimazione passiva” dello stesso.
5.1. Respingendo l’eccezione pregiudiziale sollevata dal controricorrente (OMISSIS), il ricorso incidentale della (OMISSIS) s.n.c. deve ritenersi ammissibile benche’ tardivo, in quanto notificato in data 17 ottobre 2017 con riguardo a sentenza pubblicata il 12 luglio 2016.
Nella specie, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, il creditore intende giovarsi dell’impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’articolo 334 c.p.c., contro parte diversa dall’impugnante principale, ovvero contro altro condebitore.
Opera allora il principio enunciato da Cass. Sez. Unite 27 novembre 2007, n. 24627, secondo il quale l’impugnazione incidentale tardiva e’ sempre ammissibile, a tutela della reale utilita’ della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale, nella specie di un coobbligato solidale, metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il creditore aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, e’ ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate.
5.2. Il ricorso incidentale della (OMISSIS) s.n.c. e’ comunque infondato.
La Corte d’appello di Venezia ha accolto il gravame spiegato dall’architetto (OMISSIS), dichiarandone il “difetto di legittimazione passiva”, sul presupposto che i lavori erano stati commissionati all’appaltatrice (OMISSIS) s.n.c. con la scrittura privata dell'(OMISSIS) dalla sola (OMISSIS) s.r.l., della quale il (OMISSIS) era rappresentante, avendo percio’ in tale qualita’ sottoscritto il contratto su foglio recante il timbro della societa’.
Il motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) s.n.c., risolvendosi in una critica della sentenza impugnata formulata sotto una molteplicita’ di profili di fatto, auspica dalla Corte di cassazione un diverso apprezzamento degli elementi istruttori valutati dalla Corte d’appello. Altrimenti, il ricorrente incidentale lamenta il mancato utilizzo del ragionamento presuntivo limitandosi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito.

Vizi delle opere eseguite in virtù di contratto di appalto

La sentenza impugnata ha comunque deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte.
La stipulazione di un contratto d’appalto privato certamente non richiede la forma scritta ne’ ad substantiam, ne’ ad probationem, potendo lo stesso percio’ essere concluso anche per facta concludentia, sicche’, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni; tuttavia, l’appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l’onere di dar prova dell’esistenza del contratto e del suo specifico contenuto. Cio’ la (OMISSIS) s.n.c. avrebbe dovuto fare dimostrando di aver ricevuto direttamente dall’architetto (OMISSIS), e non soltanto dalla (OMISSIS) s.r.l., da lui rappresentata, l’incarico per il compimento delle opere edili azionate in questo giudizio di cui alla scrittura privata dell'(OMISSIS). La titolarita’ della posizione soggettiva passiva di committente delle opere appaltate, percio’ tenuto al pagamento del corrispettivo, e’ un elemento costitutivo della domanda di adempimento proposta dall’appaltatore ed attiene al merito della decisione, sicche’ spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (arg. da Cass. Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951).
Del resto, nel contratto di appalto la qualita’ di committente puo’ anche non coincidere con quella del soggetto a favore del quale i lavori vanno eseguiti o del proprietario dell’immobile che ne sia oggetto, di tal che chiunque puo’, per le piu’ svariate ragioni, dare incarico ad un appaltatore affinche’ questi compia le opere a favore di un terzo, con la conseguenza che il contratto si conclude tra il committente e l’appaltatore, il quale resta obbligato verso il primo ad adempiere alla prestazione a favore del terzo, mentre il primo resta obbligato al pagamento del compenso (cfr. Cass. Sez. 2, 22/06/2017, n. 15508). L’individuazione dell’effettivo committente delle opere appaltate costituisce comunque frutto di accertamento di fatto, devoluto in via esclusiva al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimita’ se non nei limiti di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Peraltro, la sottoscrizione di un contratto, che venga apposta in calce ad un timbro contenente il nome di una societa’ e sia compiuta da persona che rivesta il ruolo di rappresentante della stessa ed abbia dichiarato di agire in detta qualita’, e’ idonea, nel rapporto con l’altro contraente, ad esteriorizzare la riferibilita’ esclusiva dell’affare alla medesima societa’.
6. Viene percio’ accolto il ricorso principale della (OMISSIS) s.r.l., mentre va rigettato il ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS) s.n.c. nei confronti di (OMISSIS). La sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti del ricorso accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, la quale terra’ conto dei rilievi svolti e si uniformera’ ai richiamati principi, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione nel rapporto processuale tra la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.n.c. La ricorrente incidentale (OMISSIS) s.n.c. va poi condannata a rimborsare al controricorrente (OMISSIS) le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater -, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale della (OMISSIS) s.r.l. e rigetta il ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS) s.n.c. nei confronti di (OMISSIS); cassa la sentenza impugnata nei limiti del ricorso accolto e rinvia la causa, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione nel rapporto processuale tra la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.n.c., alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione; condanna la ricorrente incidentale (OMISSIS) s.n.c. a rimborsare al controricorrente (OMISSIS) le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale (OMISSIS) s.n.c., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

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