Vizio che determina la nullità della procura al difensore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 gennaio 2022| n. 2498.

Vizio che determina la nullità della procura al difensore.

La disposizione dell’art. 182, comma 2, c.p.c., secondo cui il giudice, quando rileva un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio della stessa o per la sua rinnovazione, si applica anche al giudizio d’appello e tale provvedimento può essere emesso all’udienza prevista dall’art. 350 c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dall’amministratore di sostegno, diretta ad ottenere il risarcimento del danno in favore della beneficiaria, sua ascendente, a causa delle lesioni da questa subite in conseguenza di una caduta occorsale quale trasportata su un autobus di linea, limitandosi al rilievo della mancata richiesta di autorizzazione del giudice tutelare, senza concedere termine per il rilascio delle necessarie autorizzazioni).

Ordinanza|27 gennaio 2022| n. 2498. Vizio che determina la nullità della procura al difensore

Data udienza 16 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Responsabilità civile – Domanda risarcitoria – Corresponsabilità – Amministratore di sostegno – Autorizzazione del Giudice Tutelare – Artt. 320 e 182, comma 2, cpc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 937-2021 proposto da:
(OMISSIS), in qualita’ di amministratore di sostegno della madre (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
avverso la sentenza n. 603/2020 del TRIBUNALE di IMPERIA, depositata il 10/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO

che:
1. Con ricorso notificato il 29 dicembre 2020 (OMISSIS) impugna la sentenza emessa dal Tribunale di Imperia, n. 603/2020 pubblicata in data 10 novembre 2020 con la quale, a conferma della sentenza del Giudice di pace di Imperia, ha ritenuto che nel caso di specie l’oggetto della domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente in qualita’ di amministratore di sostegno della madre (OMISSIS) concernesse la determinazione di eventuali responsabilita’ o corresponsabilita’ nella causazione delle lesioni subite dalla medesima in conseguenza di una caduta occorsa mentre si trovava, quale trasportata, a bordo del bus di linea della (OMISSIS) sulla tratta che conduce all’autostazione centrale di Sanremo. Pertanto ha respinto la domanda ritenendo che l’amministratore di sostegno, non essendosi munito dell’autorizzazione del giudice tutelare, non avesse titolo per agire in giudizio, compensando le spese tra le parti. Gli intimati non hanno notificato controricorso. Itas Mutua ha depositato memoria.
2. Il ricorso e’ affidato a due motivi.

CONSIDERATO

che:
1. Il ricorso va accolto dimostrandosi i motivi gradatamente fondati per i seguenti motivi.
2. Si deducono, quali violazioni di legge, in via gradata, la violazione dell’articolo 320 c.p.c., e, in subordine, dell’articolo 182 c.p.c., comma 2, per non avere il giudice dell’appello considerato che la controversia non rientrava tra quelle che necessitano, per l’incapace, dell’autorizzazione del giudice tutelare e per avere il giudice omesso, anche in sede di appello, di concedere all’amministratore di sostegno il termine perentorio per potersi costituire regolarmente in giudizio munendosi dell’autorizzazione, ove ritenuta necessaria.
3. Quanto alla violazione dell’articolo 320 c.p.c., vale il principio per cui la proposizione dell’azione diretta a ottenere il risarcimento del danno subito da un minore, mirando alla reintegrazione del patrimonio del minore leso dall’atto dannoso, rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione e, pertanto, puo’ essere effettuata dal genitore esercente la patria potesta’ senza autorizzazione del giudice tutelare, la quale non e’ necessaria neppure affinche’ il suddetto genitore possa transigere la relativa lite. (V. Cass. 6542/87, mass. n. 454795; Cass. 592/69, mass n. 338798; Conf. Cass. 3977/83, mass n. 428911; Conf. 294/81, mass n. 410724; Conf. 1079/74, mass n. 369035; Conf. Cass. 1008/68, mass n. 332421; Cass. 59/1989; Cass. 7546/2003).
3.1. La stessa impostazione, quindi, deve a maggior ragione valere per l’amministrazione di sostegno, istituto concepito proprio per la cura degli interessi di soggetti che non siano in grado di affrontare le normali incombenze quotidiane, anche se non propriamente incapaci.
3.2. Nel caso specifico il giudice di merito ha errato nell’effettuare una valutazione negativa sul merito della scelta proprio perche’ l’esercizio dell’azione di risarcimento si pone ex se come rimedio di un depauperamento gia’ ricevuto per fatto altrui (quale la lesione personale lamentata) e, pertanto, non si qualifica come atto di straordinaria amministrazione, perche’ non si puo’ fare una distinzione tra le azioni di risarcimento in termini di probabilita’ di successo.
3.3. La norma de qua, pertanto, e’ stata falsamente applicata proprio perche’ l’azione aveva siffatta natura e, oltretutto, non e’ stato neanche indicato se fosse di valore elevato, si’ da esporre l’infortunata a un rischio di spese legali eccessive rispetto al suo patrimonio.
3.4. Inoltre, quand’anche la lite dovesse essere autorizzata dal giudice tutelare, i giudici di merito avrebbero dovuto applicare il disposto di cui all’articolo 182 c.p.c., comma 2, secondo cui il giudice, quando rileva un vizio che determina la nullita’ della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio della stessa o per la sua rinnovazione. Secondo un orientamento condivisibile, tale disposto si applica anche al giudizio d’appello, sicche’ il provvedimento di differimento puo’ essere emesso all’udienza prevista dall’articolo 350 c.p.c..
3.5. Va infatti segnalato quanto affermato da questa Corte nella decisione n. 16992 del 13/08/2020, secondo cui la disposizione di cui all’articolo 182 c.p.c., comma 2, ai sensi della quale, quando il giudice rileva “un difetto di rappresentanza, di assistenza, di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullita’ della procura al difensore”, deve assegnare “un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa”, dovendosi ritenere tendenzialmente applicabile anche al giudizio di appello, giusta il disposto dell’articolo 359 c.p.c., Sul punto si veda, in senso adesivo, l’ampia motivazione resa da Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 13597 del 19/05/2021.
3.6. Tale impostazione circa l’applicabilita’ del rimedio di cui all’articolo 182 c.p.c., comma 2, nella fase dell’appello, in quanto contenente un principio non incompatibile con il giudizio di secondo grado, appare condivisibile per tre ordini di ragioni. In primo luogo perche’ l’orientamento di legittimita’ sopra descritto e’ conforme al “piu’ generale dovere di positiva collaborazione fra i soggetti del processo”, in un’ottica di perseguimento del diritto di accesso al giudice, ai sensi dell’articolo 6 CEDU, § 1, e di limitazione delle interpretazioni formalistiche (principio, da ultimo affermato da Cass. SU n. 26338 del 7 novembre 2019 e Corte Edu, caso Succi c. Italia del 28/10/2021). In secondo luogo, tale soluzione appare in linea con il principio di conservazione degli atti processuali ai sensi dell’articolo 159 c.p.c..
3.7. Infine, va osservato che, accedendo alla tesi opposta, si determinerebbe una sostanziale equipollenza tra il giudizio di appello e quello di legittimita’, non giustificata da reali ragioni processuali, posto che il giudice d’appello rimane giudice del merito con piena cognizione della domanda, nei limiti dell’appello.
4. Conclusivamente, la Corte, in accoglimento del ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa e rinvia al Tribunale di Imperia, in persona di diverso magistrato, affinche’ provveda in base ai principi sopra richiamati, e decida anche in merito alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Imperia, in persona di diverso magistrato, affinche’ provveda in base ai principi sopra richiamati e in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

 

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