Vizio procedimentale attinente al rilascio delle deleghe dei soci

Corte di Cassazione, civileOrdinanza|28 luglio 2022| n. 23621.

Vizio procedimentale attinente al rilascio delle deleghe dei soci

In tema di società di capitali, il vizio procedimentale attinente alla correttezza del rilascio delle deleghe dei soci in assemblea comporta l’annullamento della deliberazione e non già la sua nullità (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte del merito, nel confermare anche in sede di gravame la carenza di legittimazione dei ricorrenti ad impugnare la deliberazione dell’assemblea ordinaria di una banca di credito cooperativo, aveva ritenuto che il vizio denunciato della delibera, che essi avevano concorso ad approvare e consistente nella dedotta violazione di una disposizione dello statuto sociale laddove, in deroga alla legge, era prevista la espressa esclusione di deleghe in bianco e la necessaria autenticazione della firma del sottoscrittore da parte del presidente o di un suo delegato, fosse qualificabile quale vizio di nullità)

Ordinanza|28 luglio 2022| n. 23621. Vizio procedimentale attinente al rilascio delle deleghe dei soci

Data udienza 27 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Banca – Delibera assembleare – Vizio procedimentale attinente alla correttezza del rilascio delle deleghe dei soci in assemblea – Annullamento della deliberazione – Differenza in caso di vizio contenutistico della relativa deliberazione – Nullità della delibera

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 01813/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo pec (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), in persona del l.r.p.t., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo pec (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 783/2017 della Corte di appello di Brescia, prima sezione civile, depositata in data 25 maggio 2017;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 27 giugno 2022 dal Consigliere Dott. Paolo Fraulini.

RILEVATO

Che:
1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale li aveva dichiarati carenti di legittimazione attiva a impugnare la deliberazione dell’assemblea ordinaria del 10 maggio 1998 della (OMISSIS)
2. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) hanno resistito con controricorso; con distinti controricorsi hanno resistito, altresi’, (OMISSIS) e la (OMISSIS).
3. La Corte di appello, per quanto ancora rileva, ha confermato la carenza di legittimazione degli attori – gia’ affermata dal Tribunale in primo grado – alla proposizione della domanda di annullamento della Delib. che avevano concorso ad approvare, escludendo che il vizio denunciato della Delib. (violazione dell’articolo 25 dello statuto sociale laddove, in deroga alla legge, prevedeva la espressa esclusione di deleghe in bianco e la necessaria autenticazione della firma del sottoscrittore da parte del presidente o di un suo delegato) fosse qualificabile come vizio di nullita’.
4. Hanno depositato memoria i ricorrenti e i controricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
CONSIDERATO
Che:
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo: “1) Violazione o falsa applicazione degli articoli 1418, comma 1, 2372 e 2379 c.c.. Violazione di norme imperative. Nullita’ delle deleghe in bianco e invalidita’ della Delib. Assembleare 10 maggio 1998”, deducendo che la questione dell’illegittimita’ delle deleghe non conformi alla previsione statutaria e’ questione coperta da giudicato e rende invalida la deliberazione assembleare siccome confliggente con il disposto dell’articolo 2372 c.c., comma 3, norma da ritenersi imperativa e inderogabile, con conseguente nullita’ della deliberazione.
b. Secondo motivo: “2) Violazione o falsa applicazione dell’articolo 2379 c.c., vigente ratione temporis. Violazione del diritto vivente. Inesistenza/nullita’ radicale della Delib. Assembleare 10 maggio 1998”, deducendo che la deliberazione presa in esito a voto espresso da persona munita di delega invalida e’ inesistente e comunque radicalmente nulla in quanto non espressiva dell’effettiva volonta’ del socio; nullita’ che sarebbe rilevabile anche d’ufficio.
2. I controricorsi svolgono argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilita’ dell’avversa impugnazione, di cui chiedono comunque il rigetto.
3. I due motivi di ricorso, che per la loro sostanziale omogeneita’ di deduzioni possono essere congiuntamente esaminati, non sono fondati.
4. Il punto centrale della controversia attiene all’individuazione della natura del vizio derivante dalla violazione delle disposizioni di legge e statutarie che regolano il controllo della regolare presenza dei soci in assemblea. In particolare, nella specie, si discute di quale invalidita’ possa attribuirsi alla violazione della disposizione statutaria che disciplina le modalita’ di conferimento di deleghe assembleari, con esclusione di quelle in bianco e con particolari modalita’ di autenticazione delle firme dei soci deleganti. In via generale, va ricordato che la disciplina normativa applicabile al caso in esame e’ quella precedente alla Riforma del diritto societario del 2003, atteso che la deliberazione e’ stata impugnata nel maggio 1998, e nel febbraio 1999 nei confronti della societa’. La costante interpretazione della giurisprudenza di questa Corte, in relazione all’articolo 2379 c.c., ante riforma, ha messo in evidenza come la natura imperativa delle norme attinenti al procedimento di formazione della volonta’ dell’assemblea non ostava a che la relativa violazione rientrasse pur sempre nel vizio di annullabilita’, da far valere a norma degli articoli 2377 c.c. e segg. (Cass. n. 15721 del 2005); e ha aggiunto che il vizio di nullita’ atteneva solo al contrasto del contenuto della deliberazione con norme dettate a tutela di interessi generali (Cass. n. 8221 del 2007 e n. 19235 del 2008). Nel caso di specie, ove si deduce un vizio procedimentale attinente alla correttezza del rilascio delle deleghe dei soci in assemblea, e in alcun modo un vizio contenutistico della relativa deliberazione, si e’ in presenza di un vizio astrattamente comportante l’annullamento della deliberazione e non gia’ la sua nullita’. Ancor meno si mostra, in tal guisa, apprezzabile il riferimento dei ricorrenti all’ipotesi di inesistenza della deliberazione che, anche con riguardo al sistema normativo ante riforma, doveva ritenersi limitato alle ipotesi di difetto strutturale di tale rilevanza da impedire di qualificare giuridicamente come “assemblea” la riunione tenuta (Cass. n. 18845 del 2016; id. n. 2053 del 1999).
5. Da tanto consegue che, nella specie, una volta correttamente qualificato il vizio dedotto come di annullabilita’, la sentenza impugnata e’, altrettanto correttamente, pervenuta a ritenere che l’azione proposta dagli odierni ricorrenti trovava ostacolo sia nel difetto di legittimazione degli attori, sia nella sua pacifica tardivita’, non trovando peraltro alcuno specifico riscontro documentale nel ricorso (ai sensi del combinato disposto dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e articolo 369 c.p.c., comma 2. n. 4)) ne’ l’affermata natura “pacifica” del vizio, ne’ la pretesa sussistenza di un “giudicato” sull’invalidita’ delle deleghe alla rappresentanza in assemblea.
6. La soccombenza regola le spese, nella misura liquidata come in dispositivo.
7. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a rifondere in solido a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) le spese della presente fase di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 6.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; condanna (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a rifondere in solido a (OMISSIS) le spese della presente fase di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; condanna (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a rifondere in solido alla (OMISSIS) le spese della presente fase di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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